Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22437

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Massime1

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22437
Data del deposito : 24 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

22437-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto ASSICURAZIONE DANNI OV MAMMONE - Primo Presidente - -CLAIMS MADE AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - - Presidente Sezione - Ud. 05/06/2018 - PU ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - R.G.N. 16354/2014 BIAGIO LI RO RI DI LI - Consigliere - Rep. e.u. ANTONIO GRECO - Consigliere - Car 22437 LUCIA IA - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16354-2014 proposto da: MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. (già POTAIN SUD EUROPA S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio dell'avvocato UGO LECIS, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRIVATA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO HAZAN, che la rappresenta e difende 277 78 unitamente agli avvocati ANTONIO SPADAFORA e GIORGIO SPADAFORA;
CEV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

- controricorrenti -

contro

LABORATORI PIAZZA S.R.L. (già LABORATORI PIAZZA DI PIAZZA DARIO & C. S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende;
- resistente -- nonchè

contro

AR S.N.C. DI AR OV & C.;
- intimata - avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 3/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del ricorso;
uditi gli avvocati Ugo Lecis, Giorgio Spadafora, Giuseppe Ciliberti, Rita Gradara e Maurizio Hazan.

FATTI DI CAUSA

1. - In data 28 giugno 2002 si verificò, in Treviso, il distacco e la caduta del braccio di una gru per l'edilizia nel cantiere in cui operava la C.E.V. S.p.A., che determinò il crollo dell'adiacente magazzino della Ric. 2014 n. 16354 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- IG s.n.c., agente della Laboratori Piazza s.n.c., le cui merci, custodite in detto magazzino, furono danneggiate;
la Laboratori Piazza s.n.c. (poi s.r.l.), nel 2003, convenne, quindi, in giudizio la C.E.V. S.p.A. e la IG s.n.c., per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguentemente subiti.

1.1. Le società convenute si costituirono negando la propria responsabilità;
la C.E.V. S.p.A. chiamò in causa la società che aveva fabbricato la gru, Potain Sud Europa s.r.l., che successivamente assunse la denominazione di Manitowoc s.r.l. - Quest'ultima società fu convenuta, altresì, dalla stessa 1.2. Laboratori Piazza s.r.l.;
a seguito della riunione delle cause, la Manitowoc s.r.l. chiamò in giudizio, per la manleva, il proprio assicuratore della responsabilità civile, Ras S.p.A. (attualmente Allianz S.p.A.), assumendo che, essendo il sinistro verificatosi il 28 giugno 2002, per quell'evento era garantita dalla polizza avente durata dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003, con una franchigia di euro 4.547,00. 1.3. L'Allianz S.p.A. si costituì contestando la fondatezza della domanda di garanzia. A tal fine dedusse di aver stipulato con la Manitowoc due distinti contratti assicurazione della responsabilità civile: l'uno di (contraddistinto dal n. 36217044/9) di durata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002;
l'altro (contraddistinto dal n. 48.859.279) di durata dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004. In entrambi i contratti operava la cd. "clausola claims made", sicché l'assicuratore era obbligato all'indennizzo solo per i danni il cui risarcimento fosse stato richiesto all'assicurato durante il periodo di efficacia della polizza;
pertanto, avendo la Laboratori Piazza s.r.l., terzo danneggiato, avanzato le proprie pretese nei confronti della Manitowoc soltanto nel 2003, era alla seconda polizza che doveva farsi riferimento, la quale, tuttavia, prevedeva una franchigia (di euro 150.000) Ric. 2014 n. 16354 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- superiore al risarcimento richiesto, con la conseguenza che l'assicurato non poteva pretendere alcun indennizzo.

1.4. L'adito Tribunale di Treviso, con sentenza del febbraio 2007, accolse la domanda proposta dalla Laboratori Piazza s.r.l. nei confronti della C.E.V. S.p.A. e della Manitowoc s.r.l., che condannò al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 88.031,69, oltre accessori;
accolse, altresì, la domanda di garanzia della Manitowoc nei confronti della Allianz, dichiarando nulla, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola claims made. -2. Avverso tale decisione proponevano gravame, in via principale, la Allianz S.p.A. e, in via incidentale, tutte le altre parti, ad eccezione della IG s.n.c.

2.1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2014, accoglieva soltanto l'impugnazione principale della Allianz S.p.A., respingendo, quindi, la domanda di garanzia proposta dalla Manitowoc.

2.2. La Corte lagunare reputava, anzitutto, che la clausola "claims made", di tipo "puro", non rendesse nullo il contratto ai sensi dell'art. 1895 c.c. e che non si prestasse neppure ad essere considerata vessatoria, avendo l'effetto non già di restringere la responsabilità dell'assicuratore, bensì di delimitare l'oggetto del contratto. - Ciò premesso, il giudice di appello evidenziava che la 2.3. polizza assumeva espressamente il "sinistro" assicurato come "la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione”, per cui, essendo il fatto verificatosi nel giugno 2002, ma la prima richiesta dei conseguenti danni pervenuta l'anno dopo, nel caso di specie doveva applicarsi la maggiore franchigia di euro 150.000 euro, tale essendo la misura prevista dal contratto vigente all'epoca in cui la Laboratori Piazza aveva domandato di essere risarcita, sicché nulla era dovuto dalla Allianz S.p.A. poiché il danno causato dall'assicurata era inferiore a tale limite. Ric. 2014 n. 16354 sez. SU ud. 05-06-2018 -4- 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Manitowoc s.r.l. sulla base di cinque motivi. La Allianz S.p.A. e la C.E.V. S.p.A. hanno resistito con separati controricorsi, mentre la Laboratori Piazza s.r.l. ha depositato procura speciale di nomina del difensore e la IG s.n.c. di IG AN & C. non ha svolto attività difensiva In prossimità dell'udienza dell'8 novembre 2017 sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. 3.1. - La causa è stata, quindi, assegnata a queste Sezioni Unite su impulso dell'ordinanza interlocutoria n. 1465 dell'8 gennaio 2018, con cui la Terza Sezione civile ha prospettato che il caso all'esame pone, in tema di clausola c.d. claims made, questioni, di massima di particolare importanza, ulteriori e diverse rispetto a quelle già scrutinate dalla sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 9140 del 6 maggio 2016, così da sollecitarne un nuovo intervento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c., in punto di nullità per difetto di meritevolezza della clausola claims made. La Corte territoriale ha escluso che il contratto assicurativo inter partes sia affetto da nullità per contrasto con l'art. 1895 c.c., in quanto "atipico" in ragione della clausola claims made ivi contenuta, per effetto della quale è da considerarsi "sinistro" a tutti i fini contrattuali e dunque non solo ai fini del pagamento dell'indennizzo - l'invio della richiesta di risarcimento all'assicurato da parte del danneggiato. Tuttavia, il giudice di appello, nel giungere a tale conclusione, ha pretermesso il necessario giudizio di meritevolezza del contratto, che avrebbe dovuto effettuare, in modo stringente e in considerazione del complessivo regolamento negoziale, proprio in ragione della predicata atipicità. Ric. 2014 n. 16354 sez. SU - ud. 05-06-2018 -5- 2. Con il secondo mezzo è prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1917, primo comma, c.c., sempre in punto di nullità della clausola claims made, che avrebbe dovuto essere dichiarata nonostante la citata norma non venga richiamata dall'art. 1932 c.c. tra quelle inderogabili, assumendo in sé siffatta natura, poiché rappresenta la funzione del contratto di assicurazione - ossia il trasferimento del rischio derivante dall'esercizio di un'attività dall'agente all'assicuratore -, per cui la sua deroga comporterebbe la nullità del contratto stesso per mancanza di causa e la sua immeritevolezza per contrarietà a norma imperativa. -3. Con il terzo mezzo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1895 c.c., ancora in punto di nullità della clausola claims made, che avrebbe dovuto essere dichiarata in quanto il contratto di assicurazione inter partes (del 2003, con franchigia di euro 150.000,00) ha assicurato, in concreto, un rischio già verificatosi (insorto con il sinistro del giugno 2002), ciò desumendosi dalla clausola di cui all'art. 9 dello stesso contratto, che impone all'assicurato di denunciare il sinistro entro 10 giorni dalla sua verificazione, con la conseguenza che, dovendosi per sinistro intendersi il fatto dannoso, la claims made, riferendosi alla richiesta di risarcimento, consente di coprire un rischio già sorto. -4. Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., sulla vessatorietà della clausola claims made, che avrebbe dovuto essere dichiarata in quanto essa non limita l'oggetto del contratto di assicurazione, poiché, come si desume dalla citata clausola di cui all'art. 9 dello stesso contratto, imponendosi all'assicurato di denunciare il sinistro entro 10 giorni dalla sua verificazione, la responsabilità dell'assicuratore sorge con il fatto dannoso, con la conseguenza che la claims made, connettendola alla denuncia del terzo, la viene ad escludere. Ric. 2014 n. 16354 sez. SU ud. 05-06-2018 -6- 5.- Con il quinto mezzo è prospettata la violazione degli artt. 117 e 118 del d.lgs. n. 206 del 2005, sulla responsabilità del produttore. La Corte territoriale avrebbe errato ad affermare la responsabilità di essa Manitowoc, produttrice della gru, reputando inconferenti le difese in punto di assenza di colpa e imprevedibilità del danno, addossando ad essa società la prova del fortuito, mentre, alla luce di quanto emerso dalla c.t.u., essa non poteva conoscere, né prevedere la difettosità del prodotto in relazione al presunto difetto di progettazione. - E' logicamente prioritario lo scrutinio del quinto motivo di 6. ricorso, giacché investe l'an debeatur. Esso è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte territoriale, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio, ha accertato che la caduta del braccio della gru era dipesa dalla "rottura del porta-ralla", che "non era stato progettato in maniera corretta" (non essendo stata operata una "verifica a fatica per questo particolare, così come prescritto dalle norme DIN 15108"), là dove, poi, non erano "sufficienti - da sole - a spiegare il motivo del crollo" le "lesioni rilevate sul mantello cilindrico del porta-ralla, sicuramente da imputare a fenomeni di fatica del materiale", così come erano "non dimostrabili sulla base dei dati oggettivi acquisiti" le ipotesi di "uso improprio o accidentalmente scorretto" della gru. La sussunzione di detto accertamento nell'ambito della disciplina normativa di riferimento (artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, applicabile ratione temporis, ora confluita negli artt. da 114 a 127 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, cd. "codice del consumo") è stata effettuata correttamente dal giudice di appello, giacché consentanea al principio (cfr., tra le altre, Cass., 29 maggio 2013, n. 13458) per cui la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del Ric. 2014 n. 16354 sez. SU - ud. 05-06-2018 -7- produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Pertanto, ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. n. 224 del 1988 (trasfuso nell'art. 120 del cd. "codice del consumo"), mentre sul soggetto danneggiato incombe la prova del collegamento causale tra difetto del prodotto e danno, il produttore è tenuto a dimostrare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 6 (tra cui: non aver messo il prodotto in circolazione;
inesistenza del difetto al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione;
stato di conoscenze scientifiche al momento della produzione del prodotto tali da non consentire di reputarlo come difettoso). Si palesano, quindi, inconsistenti le censure in iure, mentre sono inammissibili le ulteriori critiche che investono direttamente la quaestio facti, le quali non veicolano un vizio ascrivibile al paradigma di cui al vigente n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. (ossia di omesso esame di un fatto, storico, decisivo e discusso tra le parti: Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), ma prospettano soltanto una lettura delle (pur condivise) emergenze della c.t.u. divergente da quella fornita dal giudice del merito, affatto inidonea, dunque, a radicare uno scrutinio da parte di questa Corte.

7. Preliminare allo scrutinio dei motivi che deducono la nullità della clausola claims made inserita nei contratti assicurativi stipulati dalla ricorrente è l'esame dell'eccezione di giudicato interno sollevata dalla Allianz S.p.A. proprio in relazione alla validità di detta clausola, avendola il Tribunale ritenuta tale sotto il profilo della liceità, sebbene di natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., senza che l'anzidetta statuizione sia stata fatta oggetto di impugnazione. 7.1. · L'eccezione va disattesa. Il giudice di primo grado, in effetti, ha espressamente affermato (aderendo all'orientamento seguito da questa Corte con la sentenza n. 5624 del 2005) che la clausola claims made di cui al contratto di Ric. 2014 n. 16354 sez. SU ud. 05-06-2018 -8- T assicurazione inter partes, da reputarsi contratto atipico, era valida, giungendo poi a diverse conclusioni in punto di vessatorietà ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c., apprezzandola come tale, ossia della responsabilitàvessatoria, giacché ritenuta limitativa dell'assicuratore. In presenza, dunque, di una espressa qualificazione in termini di validità della clausola, sia pure per profili differenti da quello inerente alla disciplina dell'art. 1341 c.c., ma, in ogni caso, condizionante l'impostazione e l'indagine del primo giudice (che altrimenti si sarebbe arrestata in limine, stante la comunque doverosa attivazione del rilievo officioso, anche in assenza di sollecitazione di parte: Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), la Manitowoc s.r.l., seppur vittoriosa all'esito finale della lite, aveva l'onere, al fine di sottoporre alla cognizione del giudice dell'impugnazione la devoluzione della predetta questione preliminare di nullità del contratto, di proporre appello incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo d'ufficio ex art. 345, comma secondo, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma secondo, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, ove quella questione non fosse stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del primo giudice (Cass., S.U., 12 maggio 2017, n. 11799;
Cass., 19 marzo 2018, n. 6716). Come risulta dagli atti (cui questa Corte ha accesso, quale giudice del "fatto processuale", per la natura dello scrutinio richiesto dall'eccezione di giudicato interno), la Manitowoc ha proposto, avverso la decisione di primo grado, tempestivo appello incidentale, indicando formalmente come ad esso attinenti sei motivi, tra i quali non figura quello sulla validità della clausola claims made, come affermata dalla sentenza del Tribunale di Treviso. Tuttavia, la

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