Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/09/2022, n. 36903
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita ia relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado inflitta a RO NT per il delitto di cui agli artt. 483 e 99, comma 4, cod. pen. in rubrica ascrittogli;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si eccepisce l'omessa risposta ad un motivo di appello e la mancata considerazione dell'alternativa lettura del fatto offerta dall'imputato, sono manifestamente infondati e, comunque, generici: 1) perché il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame,