Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2021, n. 42076

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2021, n. 42076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42076
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16664/2019 R.G. proposto da Società VI di assicurazione contro la grandine soc. coop. – Sede Secondaria Italiana, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Gemma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Patrizi, n. 13;
– ricorrente –

contro

TO AN, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Zanardo e dall’Avv. Maria Del Grosso, con domicilio eletto presso lo studio di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 16664/2019 Numero sezionale 3001/2021 Numero di raccolta generale 42076/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 quest’ultima in Roma, via Postumia, n. 3;
– controricorrente – e

contro

TE S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Bozzola e dall’Avv. Maria Antonietta D’Intino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Pisanelli, n. 2;
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 5175/2018 depositata il 26 novembre 2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° dicembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Domenico Vetere, per delega;
udita l’Avvocata Lina Musumarra, per delega;
udito l’Avvocato Luca Zanardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. AN TO adì nel 2013, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., il Tribunale di Milano, per la condanna della Società VI di Assicurazione contro la grandine soc. coop., sede secondaria italiana (d’ora in poi «VI» o «AGS» o «VI Assicurazioni» o «Compagnia»), al pagamento dell'indennizzo di Euro 11.365,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per i danni subiti a seguito della perdita del raccolto a causa di grandine e siccità. Dedusse che: — per tali danni era coperto, oltre che dalle polizze collettive F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 16664/2019 Numero sezionale 3001/2021 Numero di raccolta generale 42076/2021 agevolate nn. 117, 118 e 119, anche dalle polizze individuali Data pubblicazione 30/12/2021 integrative, a valori più alti e con franchigie più basse, contraddistinte dai numeri 2704, 2705, 2706, 4148, 4150, 4152, stipulate, nell'anno 2012, prima del sinistro, tramite l'intermediario TE S.r.l.;
— la compagnia aveva liquidato esclusivamente l'indennizzo dovuto per le agevolate contestando l'esistenza delle polizze integrative;
— l’istante non era in possesso dei contratti integrativi (c.d. polizze SARGA), a lui mai consegnati, ma la prova del loro perfezionamento doveva ricavarsi dalla documentazione prodotta. Disposto il mutamento di rito ed esteso il contraddittorio nei confronti di TE, chiamata in causa dalla convenuta, il tribunale adito, con sentenza n. 13740/2016 del 15 dicembre 2016, rigettò la domanda, ritenendo mancare la prova della conclusione dei contratti integrativi e, ancor prima, una valida proposta contrattuale.

2. Interposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello di Milano ordinò all’appellata, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio dei certificati relativi alle sei polizze in questione;
tale ordine ebbe parziale riscontro con il deposito di tre soli certificati (nn. 4148, 4150, 4152). La Corte ha quindi pronunciato sentenza (n. 5175/2018 del 26 novembre 2018) con la quale, in riforma di tale decisione, ha accolto la domanda e condannato la compagnia appellata al pagamento in favore di AN TO dell'indennizzo di Euro 11.365,48 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal novembre 2012 alla data della sentenza ed oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda al saldo. Ha rigettato invece la domanda di garanzia riproposta dalla appellata nei confronti di TE, regolando le spese del doppio grado secondo soccombenza. Questi i passaggi salienti della motivazione:F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 16664/2019 Numero sezionale 3001/2021 Numero di raccolta generale 42076/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 i. i certificati delle polizze integrative nn. 4152, 4148 e 4150 depositati da VI in riscontro all’ordine di esibizione consentono di ritenere acquisita la prova della conclusione dei contratti;
tuttavia — essendo dibattuti sia il valore probatorio di detti documenti, stampati il 5/9/2012 e recanti la dicitura «annullato», sia le conseguenze della mancata produzione dei certificati nn. 2704, 2705, 2706 — è preliminare l’esame degli altri motivi che sul tema sono proposti;
ii. in relazione ad essi deve anzitutto ritenersi sussistere prova di una valida proposta contrattuale, essendo irrilevante la mancata conformità del modulo utilizzato da TE alla documentazione di rito prevista dalle assunzioni nel ramo Grandine e Avversità Atmosferiche;
il modulo ha inoltre tutti i requisiti per potere integrare gli estremi della proposta di assicurazione;
in esso sono indicate le generalità del proponente, la tipologia del rischio assicurato (grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo, brina, siccità) e dei prodotti da assicurare (mais granella e soia), l'ubicazione e l'estensione delle coltivazioni, il prezzo assicurato (euro 26,00 per quintale per il mais coltivato a Meduno, euro 25,00 a quintale per il mais di Travesio ed euro 40,00 al quintale per la soia), nonché la riduzione di franchigia nel caso di grandine più vento;
iii. come risulta dalle «procedure di assunzione 2001», secondo le indicazioni impartite da VI (il riferimento è al testo di una e- mail prodotta da TE come allegato n. 2 alla propria comparsa), anche la garanzia relativa alle polizze integrative doveva decorrere dalla notifica della proposta;
si cita in tal senso l’affermazione contenuta nella mail secondo cui «… In questo modo si creerà in automatico un vero e proprio contratto che si aggiungerà all'agevolato e integrativo di NS ...» e si osserva che è ben vero che il testo della mail prosegue richiedendo la firma del contratto da parte dell'assicurato, ma tale adempimento non influisce sul F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 16664/2019 Numero sezionale 3001/2021 Numero di raccolta generale 42076/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 perfezionamento del contratto;
ed infatti che la garanzia dovesse decorrere dalla notifica, cioè dalla data della trasmissione telematica della proposta alla compagnia di assicurazione, è previsto esplicitamente all'art. 10 delle condizioni generali in materia di decorrenza e cessazione della garanzia, erroneamente rubricato come art. 5 nella proposta sottoscritta dal TO, mentre la successiva trasmissione del certificato assicurativo è prevista non ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo ma in ossequio al comma 2 dell'art. 1888 cod. civ.;
iv. la prova della notifica, peraltro non contestata dall'appellata, è stata poi fornita da TE, la quale ha prodotto gli attestati di notifica trasmessi alla società di assicurazione (doc. 17) relativi alle polizze assicurative agevolate e integrative intestate a TO AN, nonché l’avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte di VI Assicurazioni, con la conseguente attivazione della garanzia e perfezionamento del contratto (doc. 19);
v. la prova della conclusione delle sei polizze assicurative può trarsi, oltre che dai certificati depositati nel giudizio di secondo grado: a) dal tabulato datato 6/12/2012, redatto e timbrato dall'appellata e da quest’ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 TE) al quale va attribuita efficacia di scrittura privata ex art.2702 c.c., poiché predisposto e sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene fatto valere;
in esso la compagnia assicurativa appellata elenca nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse

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