Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/05/2024, n. 12134
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In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 5440/2022 Numero sezionale 1489/2024 Numero di raccolta generale 12134/2024 Data pubblicazione 06/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Reclamo ex art. 18 l. fall. Dott. Massimo Ferro Presidente Dott. Paola Vella Consigliere Dott. Andrea Fidanzia Consigliere Dott. SE Dongiacomo Consigliere Ud. 27/3/2024 CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5440-2022 r.g. proposto da: AT AR NA, nata a [...] il [...] (cod. fisc.[...]), elettivamente domiciliata in Bagheria - via Renato Guttuso n.27 presso lo studio dell'avv. SE Buttitta che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro 1) FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ DI FATTO TRA LA IRECONSULTING S.R.L., e AT AR NA, in persona del Curatore avv. Avv. Alfonsa Cottone ([...]);
2) FALLIMENTO DELLA IRECONSULTING S.R.L., (P.I.v.a.05548910826), in persona del Curatore avv. Avv. Alfonsa Cottone ([...]);
e nei confronti di 1 Numero registro generale 5440/2022 Numero sezionale 1489/2024 Numero di raccolta generale 12134/2024 Data pubblicazione 06/05/2024 3) RO TO (cod. fis.[...]), nato a [...] il [...];
4) ME DI BE (cod.fis.[...]), nata a [...] il [...];
- intimati -
avverso la sentenza n.80/2022 resa dalla Corte di Appello di Palermo – in data 11/19 gennaio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 26 del 3 marzo 2021, il Tribunale di Palermo, accogliendo l'istanza formulata ai sensi dell'art. 147 L. Fall. dalla curatela di CO s.r.l., ha dichiarato il fallimento in estensione: - della società di fatto irregolare costituita tra la istante CO s.r.l. in fallimento e AR NA OR;
- di AR NA OR quale socio illimitatamente responsabile della società irregolare al pari di CO s.r.l.
2.AR NA OR ha proposto reclamo avverso la sentenza eccependo: (i) la nullità insanabile della notifica del ricorso per fallimento eseguita presso l'indirizzo PEC attivato per lo scambio di comunicazioni inerenti esclusivamente l'attività professionale di medico specializzato in ginecologia esercitata alle dipendenze di una casa di cura privata;
(ii) l'erronea applicazione dell'art. 147 L. Fall. frutto dell'erroneo apprezzamento degli scarni elementi di fatto raccolti in fase istruttoria, inconsistenti indicatori del contributo offerto dal socio allo svolgimento dell'attività di impresa svolta in modo collettivo ed espressivi, piuttosto, del suo interessamento, dettato dall'affectio coniugalis, alle vicissitudini del marito, legale rappresentante di CO s.r.l., che, vittima del reato di usura, era caduto in profonda crisi economica e personale;
(iii) la consumazione del termine annuale decadenziale per la dichiarazione del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, decorrente, a termini dell'art. 147 L. Fall., dallo scioglimento del 2 Numero registro generale 5440/2022 Numero sezionale 1489/2024 Numero di raccolta generale 12134/2024 Data pubblicazione 06/05/2024 rapporto societario conseguito al fallimento di CO s.r.l. dichiarato nell'anno 2016. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha tuttavia rigettato il reclamo. La Corte territoriale ha rilevato che: (a) l'eccezione della nullità della notifica del ricorso per fallimento era infondata, in quanto il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato da CO s.r.l. il 12.10.2020 e il decreto di convocazione del debitore emesso dal Tribunale di Palermo erano stati notificati a cura della Cancelleria del Tribunale all'indirizzo di posta elettronica attivato da AR NA OR, la quale esercitava anche attività professionale come ginecologa alle dipendenze di una casa di cura palermitana;
(b) tale notifica non era affetta di nullità, dovendo in proposito rammentarsi che: (1) come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, 13/7/2017, n.17345) l'art. 15 L. Fall. era compatibile, quanto a forme e termini, con il procedimento ex art. 147 della medesima legge;
(2) il bilanciamento tra le opposte esigenze sottese a ogni procedimento notificatorio -ovvero il diritto del destinatario ad avere conoscenza dell'iniziativa giudiziaria che altri abbia intrapreso nei suoi confronti, onde approntare la propria difesa, e l'esigenza del notificante di concludere in tempi brevi e con esito certo il procedimento di notifica propedeutico all'avvio di quello giurisdizionale- era raggiunto dal legislatore attraverso la predisposizione di meccanismi di trasmissione della notizia strutturati al fine di assicurare non la conoscenza certa dell'atto, che rimane un obiettivo tendenziale, ma l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario;
(3) il legislatore aveva disegnato all'art. 15 L. Fall. un duplice meccanismo di ricerca del fallendo che prevede, in prima battuta, l'invio dell'atto a cura della cancelleria del tribunale procedente all'indirizzo di PEC, del quale le imprese sono obbligate a dotarsi ex art.16 del d.l. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 e solo nell'ipotesi in cui tale primo passaggio non sortisca l'effetto di portare l'atto entro la sfera di conoscibilità del destinatario, il legislatore ex art. 15, comma 3 L. Fall. sposta gli adempimenti in capo al ricorrente, chiamato a procedere alla notifica “esclusivamente di persona a norma dell'art. 107 del decreto del 3 Numero registro generale 5440/2022 Numero sezionale 1489/2024 Numero di raccolta generale 12134/2024 Data pubblicazione 06/05/2024 Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229” presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese ovvero ancora, allorquando la notificazione non possa essere compiuta neppure con queste modalità, la legge prevede “il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso";
(4) l'articolo 16, comma 7, del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito in legge 2.1.2009 n. 2 obbliga i professionisti a dotarsi di un indirizzo PEC e gli artt. 2, 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs.
7.3.2005 n. 82- Codice dell'Amministrazione Digitale convergono nel qualificare come legittima la notifica eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica del professionista, domicilio digitale, del quale il professionista è obbligato a dotarsi, deputato allo scambio, pienamente produttivo di effetti giuridici, di comunicazioni e notificazioni non circoscritte all'attività professionale;
(5) la notificazione così eseguita dispiega, dunque, i propri effetti non solo nei confronti della destinataria persona fisica, ma anche della società di fatto dovendo rammentarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perchè ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa;
(6) peraltro la rappresentanza di una società in nome collettivo irregolare spetta, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, disgiuntamente a ciascuno dei soci, a norma degli artt. 2293 e 2257 c.c., con la conseguenza che ognuno di loro è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci;
(c) anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità ovvero improcedibilità dell'istanza per la declaratoria di fallimento per decorso del termine annuale di cui agli artt. 10 e 147, comma secondo, L. Fall., era infondata, in quanto l'istante il fallimento aveva dedotto l'esistenza di una società di fatto tra CO s.r.l. e AR NA OR, di un sodalizio, cioè, non palesato ai terzi nelle forme pubblicitarie previste dalla legge, e dunque confinato entro la sfera di conoscenza dei partecipanti;
(d) ricorrendo tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il termine annuale per la 4 Numero registro generale 5440/2022 Numero sezionale 1489/2024 Numero di raccolta generale 12134/2024 Data pubblicazione 06/05/2024 dichiarazione di fallimento, previsto al secondo comma dell'art. 147 l. fall., riguarda unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale, avendo, in tal modo, il legislatore dato attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003;
(e) non potevano, infatti, in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini dell'applicabilità del termine annuale entro cui poteva essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse, quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto;
(f) coerente con tale disciplina era, altresì, quella prevista dall'art. 10 L. Fall.: se l'imprenditore individuale o collettivo non poteva dare la prova di una diversa data di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dalla cancellazione dal registro delle imprese, era del tutto coerente che il socio occulto di una società, privo di ogni riconoscimento nell'ambito del registro delle imprese, non potesse fornire alcuna prova in ordine alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile, nel prevalente interesse della tutela dell'affidamento dei terzi, che aveva indotto il legislatore a trattare l'interesse di detto socio come del tutto recessivo;
(g) anche le doglianze proposte dalla reclamante in punto di configurabilità di una società di