Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2019, n. 50482
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Testo completo
ciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso da: 1) LLAQ SE, nato a Giugliano in [...] il [...];
Avverso l'ordinanza emessa il 18/03/2019 dal Magistrato di sorveglianza di Novara;
Sentita la relazione del Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Roberta Barberini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 18/03/2019 il Magistrato di sorveglianza di Novara dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata presentata dal detenuto SE LLAQ per i semestri compresi tra il 15/02/1996 e il 17/07/2001. La declaratoria di inammissibilità censurata veniva pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Novara sull'assunto che, su un'analoga richiesta, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo si era pronunciato con ordinanza emessa il 05/03/2012. 2. Avverso tale ordinanza SE LLAQ, a mezzo dell'avv. Alfonso Palumbo, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 54 Ord. pen., conseguente al fatto che la declaratoria di inammissibilità censurata risultava fondata su un presupposto processuale erroneo, atteso che l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 05/03/2012 non era definitiva, non essendosi formato su di essa alcun giudicato. Si deduceva, in proposito, che tale ultimo provvedimento, dopo essere stato confermato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 24/04/2012, veniva annullato dalla Corte di cassazione, con sentenza del 13/02/2013, cui conseguiva il rinvio del procedimento allo stesso Tribunale di sorveglianza, che, essendo nel frattempo mutata la condizione processuale dell'istante, divenuto giudicabile, emetteva declaratoria di non luogo a provvedere. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da SE LLAQ è fondato nei termini di seguito indicati.
2. In via preliminare, deve evidenziarsi che l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 05/03/2012, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, risulta definitiva, per effetto del suo passaggio in giudicato. Deve, tuttavia, rilevarsi che la definitività del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo doveva essere valutata nel più ampio contesto dei principi che governano il