Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2010, n. 22440

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Ai fini della proponibiltà del gravame differito, sono da considerare sentenze non definitive non solo quelle che non contengono pronunce definitive, ma anche le altre che, in caso di pluralità di domande o questioni, non definiscono l'intera controversia, ma limitano la decisione ad alcune soltanto delle questioni proposte o ad alcuni capi autonomi di domanda e dispongono, invece, per altre questioni o per gli altri capi, dei mezzi istruttori, rimandando la pronuncia definitiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2010, n. 22440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22440
Data del deposito : 4 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR PI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALIFANO AGOSTINO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
FONDAZIONE *BRUNO KESSLER* (già ITC);

- intimato -

e sul ricorso n. 28730/2007 proposto da:
FONDAZIONE *BRUNO KESSLER*, (già ITC - ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALCANOVER FILIPPO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DR PI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALIFANO AGOSTINO, giusta delega a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 18/2007 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 04/06/2007 R.G.N. 3/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito l'Avvocato VALCANOVER FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA LL che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 febbraio 2004 \P. @Draghi\ conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trento la Fondazione *B SL, già Istituto trentino di cultura deducendo:
a) che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, in virtù di un contratto sottoscritto il *20 gennaio 2003*;

b) che gli erano state assegnate mansioni superiori per qualità e quantità rispetto a quelle previste nel contratto originario ed indicate con la sigla *P2* nella corrispondenza elettronica;

c) che aveva, tra l'altro il compito di effettuare "secondo sistemi formali il controllo della gestione dell'attività svolta per il progetto di ricerca "e *Heart Failure*" verificando la correttezza dei lavori previsti dal piano esecutivo del progetto nonché il controllo dei lotti complessivi di lavoro oggetto di periodica consegna al committente (c.d. Workpackages);

d) che, nello svolgimento del suo lavoro era venuto in possesso del documento finale di apertura commessa tra ITC e la PAT il quale evidenziava abnormi incrementi nelle somme totali;

e) che i suoi superiori ai quali egli aveva riferito la circostanza, l'avevano sollevato dall'incarico, affidando quest'ultimo al suo collega \Eccher\;

f) che, in data 7.7.2003 aveva inviato ai suoi partner coinvolti nel lavoro, una missiva in cui manifestava la sua intenzione di raccogliere materiali relativi al "Workpackage 3" suscitando la reazione adirata della collega RA, ed assicurazioni da parte del dr. \F;

g) che, in data 14.7.2003, riceveva per e/mail una lettera di licenziamento in tronco, sottoscritta dal direttore amministrativo;

h) che al suo rientro in Trento gli era stato negato il recupero dei suoi effetti personali;

Tutto ciò premesso, il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, a suo giudizio comprovato dal suo inserimento nella struttura aziendale, e dalla sua sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della Fondazione convenuta (della quale utilizzava le strutture aziendali), chiedeva che venisse dichiarato nullo e/o inefficace l'intimato licenziamento, in quanto privo di giusta causa e in contrasto con il disposto dell'art. 7 dello Stat. lav., con conseguente reintegra nel posto di lavoro, e condanna della controparte a corrispondergli l'indennità commisurata alla retribuzione media globale prevista dal ccnl o dal ccpl di categoria "ricercatori e tecnologici", anche ai sensi dell'art. 36 Cost., nonché a corrispondergli le differenze retributive per il periodo 1.1.2003 - 15.7.2003, avendo già percepito allo steso titolo e periodo la somma netta complessiva di Euro 10.031,62.
Invocava altresì la condanna del datore di lavoro al pagamento delle indennità per ferie e permessi non goduti, di adeguato indennizzo per il ristoro dei danni morali e materiali patiti per l'illegittimo ed ingiurioso licenziamento, nonché la condanna dell'ITC a consegnargli il materiale brevettuale da esso realizzato. La Fondazione, costituitasi in giudizio, contestava la natura subordinata del rapporto de quo, aggiungendo che il I\ si era abusivamente inserito in attività estranee alle sue mansioni, e in particolare nell'attività di controllo di gestione. Negava di aver rifiutato la restituzione degli effetti personali al ricorrente, e argomentava di essere stata costretta a recedere dal rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c. in relazione alla gravità dell'inadempimento del I\;
in via riconvenzionale, instava per il relativo accertamento del medesimo con condanna del I\ al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in Euro 10,000,00 per avere lo stesso prodotto documenti dei quali si era impossessato abusivamente, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Con memoria del 21.5.2004, l'attore, per l'ipotesi che non fosse riconosciuta la natura subordinata del rapporto, chiedeva la condanna dell'ITC al pagamento del residuo compenso dal 5.7.2003 al 31.12.2003 per avere la controparte unilateralmente risolto il rapporto in assenza di giusta causa e di giustificato motivo obiettivo, instando per la cancellazione delle frasi contenute al punto 3 della memoria difensiva dell'ITC allegandone la falsità e la loro natura offensiva.
Esperita l'istruttoria, il giudice adito, con sentenza parziale del 10.6.2005 disponeva la prosecuzione del giudizio, in relazione alla richiesta restituzione del materiale brevettuale, rigettando tutte le altre domande, e riservando al definitivo la statuizione sulle spese di lite.
Assunte le prove testimoniali, il Tribunale di Trento, con sentenza del 20 ottobre 2006, rigettava anche quest'ultimo capo di domanda, condannando il I\ a rifondere alla controparte, la metà delle spese di giustizia, con compensazione della residua metà. Avverso dette sentenze il I\ proponeva appello con ricorso del 18.1.2007, chiedendone l'integrale riforma, e riproponendo tutte le domande di merito svolte in primo grado.
Dal suo canto, la Fondazione resistente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per avere l'appellante proposto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva del 10.6.2005, ex art. 340 c.p.c., riserva, tuttavia, non consentita, non ricorrendo nella fattispecie le ipotesi le ipotesi di cui all'art. 278 c.p.c. e all'art. 279 c.p.c., nn. 2 e 4. Con appello incidentale condizionato l'appellante riproponeva la domanda in via riconvenzionale svolta nel giudizio di primo grado. La Corte di appello con sentenza del 4.6.2007, rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale proposto dalla Fondazione convenuta avverso le citate sentenze del Tribunale di Trento che confermava integralmente. Condannava, altresì, l'appellante alle spese di lite liquidate in complessivi Euro 9.250,00. Avverso la sentenza di appello il I\ ha proposto ricorso affidato a sei motivi,

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