Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 08941

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 08941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08941
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6580-2019proposto da: ST LD, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti, N. 3, presso lo studio dell'avv. Manuela Traldi, che lo rappresenta e difende insieme all’avv. StefanoVietti;
-ricorrente -

contro

LIGESTRA DUE S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Donizetti 7, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Frisina, che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 149/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo Ceniccola, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avvocati Manuela Traldi, Stefano Traldi per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, Pasquale Frisina, Pio Giovanni Marrone.

FATTI DI CAUSA

I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: « [...] con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale ha giudicato sulla domanda proposta dall'avv. Traldi nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta ad ottenere il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari esposti in cinque parcelle giudiziali, contrassegnale con i numeri 279, 284, 297, 290 e 291 ed inerenti all'attività difensiva svolta in favore del disciolto ente Nazionale per la Cellulosa ela Carta (ENCC) e delle società controllate S.A.F. s.p.a. in l.c.a. e SIVA s.p.a. in l.c.a. dinanzi a questa Corte di Appello;
che a sostegno delle pretese azionate l'avv. Traldi aveva dedotto di aver ricevuto dal Ministero del Tesoro (Ispettorato Generale per gli enti disciolti, divenuto poi Ministero dell'Economia) l'incarico, oggetto della convenzione stipulata in data 19/9/2000. di gestire circa 400 contenziosi inerenti all'ente disciolto ed alle sue controllate SAF S.p.A. e SIVA S.p.A. (entrambe in l.c.a.);
che tale c onvenzione aveva previsto l'applicazione della misura intermedia della tariffa di cui al D.M. 585/1994;
che l'applicazione di tale DM e della tariffa intermedia era stata sancita con sentenza 2465/2005 emessa dal Tribunale di Roma all'esito di un contenzioso che aveva tra l’altro riguardato la nullità di una successiva convenzione conclusa inter-partes nel 2002 (ove era prevista una diversa, inferiore, remunerazione per l’attività professionale prestata);
che l'avv. Traldi, invocando quindi l'applicazione ai valori medi della tariffa professionale ex DM 585/1994, aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della somma di € 10.001,04 - quale saldo dell’importo complessivo dovutogli di € 22.215,57, la restante parte del quale (€ 11.323,63) il Ministero gli aveva già in precedenza corrisposto, ma che doveva considerarsi quale mero acconto - oltre agli interessi legali ed anatocistici con decorrenza dall’8 marzo 2004 o dalle ''date di diritto'', e al pagamento degli interessi moratori calcolati ai sensi del D.L.vo 231/2002 o in subordine al pagamento dei danni morali e materiali arrecati con il proprio inadempimento, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c .;
che il Ministero , costituitosi in giudizio, aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea o in subordine disporsi il rigetto della stessa, deducendo da un lato l'intervenuto soddisfo delle parcelle azionate mediante liquidazione al minimo della tariffa in seguito ad accordo transattivo (che aveva riguardato tra le tante anche le cinque parcelle azionate), dall'altro il previo esperimento, da parte del Traldi, in epoca precedente alla predetta transazione, di un'identica azione giudiziaria per il pagamento degli onorari ex lege 794/1942, da corrispondersi ai valori minimi della tariffa professionale, nella quale non risultava essere stata formulata alcuna riserva di ulteriori pretese, ma soltanto una riserva di “maggiori interessi e danni", procedimento che era stato definito dalla Corte d'Appello con ordinanza di inammissibilità;
che il Tribunale in parziale accoglimento della domanda condannava il Ministero al pagamento in favore dell'avv. Traldi dell'importo richiesto (€ 10.991,94), oltre interessi legali ed anatocistici dalla domanda giudiziale, negando gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.L.vo 231/2002 ed il maggior danno, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite per la metà e per l'ulteriore metà ponendole a carico del Ministero;
[…] che con atto ritualmente notificato, avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo, in totale riforma della stessa, dichiararsi non dovuti i compensi richiesti dall'avv. Traldi per le prestazioni professionali per cui è causa e per l'effetto respingersi, poiché inammissibile, improponibile ed infondata ogni avversa domanda per sorte capitale ed interessi [...];
che l’avv. Traldi ha chiesto respingersi il gravame ed ha proposto appell o incidentale onde ottenere la riforma della sentenza in punto di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. ed in relazione alla totalità delle spese del giudizio;
che con separato appello contro la medesima sentenza ha interposto gravame anche GE DU s.r.l. (di seguito: GE), in qualità di soggetto liquidatore dell’'E.N.C.C., chiedendo in riforma della stessa dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dall'avv. Traldi, con condanna dello stesso alla restituzione della somma di € 15.997,59 versatagli dall’E.N.C.C. in adempimento della sentenza, somma da maggiorarsi degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento con vittoria di spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
che l’avv. Traldi ha chiesto il rigetto dell'impugnazione». La Corte d’appello rigettava l'eccezione sollevata dall'avv. Traldi di inammissibilità dell'appello proposto da GE DU s.r.l. Quindi accoglieva gli appelli del Ministero e della stessa GE , mentre rigettava la domanda e l'appello incidentale proposti dall'avvocato Traldi;
condannava l’avv. Traldi restituire a GE DU s.r.l., nella qualità anzidetta, la somma corrisposta in adempimento della sentenza impugnata, con gli interessi legali dal versamento al soddisfo. Per la cassazione della sentenza l’avv. Traldi ha proposto ricorso affidato a diciotto motivi. La GE DU s.r.l. ha resistito con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha r esistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria e con distinti depositi del 7 e del 22 novembre 2022 numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass., S.U., n. 26482/2007). Disattendendo l’eccezione svoltedalle controricorrent i , può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza dellecensure proposte. Si ricorda che l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass., S.U., n. 16887/2013) .

2. Il primo motivo denuncia “violazione della legge 14/09 art. 41, comma 16-ter erroneamente applicata dalla LIGESTRA e dal MEF alla convenzione di patrocinio 19.9.2000”. Il secondo motivo denuncia “conseguente violazione degli arti. 81, 99, 100, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. per inammissibilità dell'appello ed erroneità delle accolte domande per carenza della legittimazione della LIGESTRA”. Il terzo motivo denuncia “violazione degli arti. 112, 100 e 110 c.p.c. per omessa pronuncia sulla rinuncia

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