Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2019, n. 07028
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L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito che aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di inizio dei lavori).
Sul provvedimento
Testo completo
07028-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati: Oggetto: condominio Presidente - Lorenzo Orilia Vincenzo Correnti Consigliere - R.G.N. 22527/2014 Giuseppe Grasso Consigliere - Cron. 7028 Raffaele Sabato Consigliere - P.U. 29.11.2018. Rep el Giuseppe Fortunato . Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22527/2014 R.G. proposto da ET CI, MA BE e MA IO, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Peron e dall'avv. Armando Fergola, con domicilio eletto in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29.
- ricorrenti -
contro
NI RO, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manzi e dall'avv. Francesco Mercurio, con domicilio eletto in Roma alla Via Confalonieri n. 5. 3725/18 – ricorrente in via incidentale - e DI IL e RE AN, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Mestrovich e dall'avv. Nicola di ROn con domicilio eletto in Roma alla Via Tagliamento n. 55. controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 793/2014, depositata in data 27.3.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.11.2018, dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento del terzo, del sesto, dell'ottavo e del dodicesimo motivo del ricorso principale, con assorbimento o rigetto di quello incidentale;
uditi l'avv. Massimo Peron e l'avv. Carlo Albini, per delega dell'avv. Luigi Manzi.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata in data 27.1.2000, IL DI e AN RE hanno evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia BE MA, CI ET e IO MA, esponendo di esser proprietari di un appartamento sito al secondo piano dell'edificio sito in Mestre alla Via Bembo n. 18, acquistato da RO NI in data 14.10.1997;
che i convenuti, titolari di porzioni esclusive facenti parte del condominio, avevano radicalmente 2 modificato l'immobile, realizzando una sopraelevazione, un ascensore e numerose innovazioni vietate. Hanno chiesto di condannare le controparti: a) al pagamento dell'indennità di sopraelevazione;
b) ad eliminare l'ascensore realizzato all'interno dell'androne comune, l'apertura creata sulla parete perimetrale ad est dell'edificio, gli scarichi posti sulle terrazze del terzo piano e nel sottotetto e a ripristinare il precedente sistema di scolo, il marciapiedi lungo il lato est del fabbricato e le tubazioni di scarico interrate, gli angolari in acciaio ancorati ai gradini al piano terra fino al pianerottolo al secondo piano, il quadro elettrico sul vano scale condominiale, due tubazioni poste lungo le pareti perimetrali est e sud del fabbricato per il passaggio di acque nere, il cancello carraio lungo il lato ovest, il vano per il ricovero di oggetti vari insistente su uno spazio scoperto condominiale, nonché c) a ricostruire il tetto secondo l'originaria forma e tipologia e a ripristinare la botola di accesso al sottotetto. Hanno altresì chiesto il risarcimento del danno o il pagamento di un indennizzo in caso di mancato accoglimento delle domande di riduzione in pristino, con vittoria di spese. I convenuti hanno resistito alla domanda, instando per la chiamata in causa di RO NI, originario proprietario della unità abitativa, venduta successivamente, in data 14.10.1997 a DI IL e RE AN, assumendo di avergli corrisposto l'indennità di sopraelevazione e chiedendo di essere manlevati in caso di condanna. 3 Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 2453/2007, ha condannato i convenuti al pagamento dell'indennità di sopraelevazione pari ad € 13.532,73 oltre accessori e ha dichiarato l'illegittimità dell'ascensore collocato nel vano scala, delle terrazze a livello create in sostituzione del tetto a falde, del nuovo sistema di scarico delle acque, del cancello carraio, ordinando il ripristino della botola che conduceva al vano sottotetto e della canna fumaria di alame proprietà esclusiva, respingendo ogni altra domanda, chuquinon ciljano Ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva di RO RI rispetto alla domanda di manleva proposta dai convenuti, disponendo la separazione della causa. Con sentenza n. 629/2011 il medesimo Tribunale ha condannato i convenuti al pagamento di € 14.522, 76 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni per le modifiche non eliminabili, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulle altre domande e regolando le spese. Entrambe le sentenze, impugnate in via principale da CI ET e da BE ed IOn MA, nonché in via incidentale da Da IO DI e AN RE, sono state confermate dalla Corte distrettuale di Venezia sulla scorta delle medesime argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado. La cassazione della sentenza di appello è chiesta da CI ET, IO e BE MA sulla base di 19 motivi di ricorso, illustrati con memoria. I ricorrenti hanno inoltre depositato controricorso in replica al ricorso incidentale di RO NI. 4 RO NI ha depositato controricorso con ricorso incidentale in un unico motivo e memoria illustrativa. DI IL e RE AN hanno proposto controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza non abbia considerato che la sopraelevazione ed i lavori al fabbricato erano stati ultimati in data 30.3.1997, allorquando RO NI era ancora condomino ed aveva già ottenuto il pagamento dell'indennità ex art. 1127 c.c.. Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 1127 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., contestando che la Corte d'appello abbia attribuito a IL DI e ad AN RE l'indennità di sopraelevazione benché fosse stata già versata al NI. Si assume inoltre che, al momento della vendita del 14.10.1997, i lavori erano già iniziati ed in parte completati nelle loro strutture essenziali almeno riguardo al tetto, come era evincibile dalle risultanze probatorie. I due motivi, che vertono su questioni connesse e vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., poiché la Corte di merito, valutando le risultanze istruttorie (in particolare, l'interrogatorio formale dei resistenti e le dichiarazioni del teste Innocenti), ha ritenuto che le opere fossero state ultimate dopo della vendita del 14.10.1997 (cfr. sentenza pag. 5 24), e non, come sostenuto dai ricorrenti, già alla data del 30.3.1997. La censura sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle prove che non può avere ingresso in sede di legittimità neppure tramite la denunciata violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., che non può investire il modo in cui il giudice abbia valutato le risultanze processuali e che non può prospettarsi ove il fatto sia stato valutato, pur senza dar atto di tutti gli elementi acquisiti al processo (Cass. s.u. 8053/2014;
Cass. 11892/2016). La circostanza che essi fossero iniziati prima del 14.10.1997 non consentiva di riconoscere in capo al NI l'indennità ex art. 1127 C.C.. Detta indennità, che trova fondamento in un'ipotesi di responsabilità da atto lecito, matura allorquando l'ampliamento in altezza dell'edificio o la creazione di una maggior volumetria o superficie della porzione posta all'ultimo piano determini un aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni e un maggior utilizzo di queste ultime da parte del condomino che abbia realizzato la sopraelevazione (Cass. 16794/2007;
Cass. 23256/2016;
Cass. 22032/2004). Essa compete pertanto a colui che rivestiva la qualifica di condomino al tempo della sopraelevazione odaj suoi successori secondo le regole che disciplinano il subentro nei diritti di credito, non a colui che sia divenuto successivamente contitolare delle parti comuni. 6 Difatti, valendo detta indennità come corrispettivo del valore dell'area che l'autore della sopraelevazione sottrae agli altri comproprietari, è solo dal momento in cui l'opera è realizzata che si produce una perdita di utilità e di sfruttamento da parte degli altri condomini, poiché è solo in tale momento che viene ad esser ridotto il diritto di comunione di questi ultimi sull'area edificabile (Cass. 1463/1962;
Cass. 664/1967;
Cass. 3453/1962;
Cass. 1263/1999).
1.1. In ogni caso, l'epoca di ultimazione dei lavori e lo stato del loro completamento sono state oggetto di un accertamento in fatto (cfr. sentenza pag. 24), che sfugge al sindacato di legittimità per violazione di legge. 2 L'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. si riferisce al tipico "error in iudicando" e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e il secondo l'applicazione- - della norma alla fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, la violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. La falsa applicazione consiste invece o nell'assumere la fattispecie concreta sotto una norma non applicabile o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta 7 interpretazione (Cass. 13.12.2012, n. 22912;
Cass. 26.9.2005, n. 18782;
Cass. 11.8.2004, n. 15499;
Cass. 7.8.2003, n. 11936). Per contro, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e invade la tipica valutazione del giudice di merito.
2. Il terzo motivo censura la violazione dell'art. 1, L. 13/1989, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., contestando