Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2015, n. 19075

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Ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), gli "errores in iudicando" possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2015, n. 19075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19075
Data del deposito : 25 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

19075/15 R.G.N. 28729/2011 Cron. 19075 Rep. CA 19075/ 15 Ud. 20/5/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ☑ dott. Salvatore SALVAGO Presidente dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere dott. Pietro CAMPANILE Consigliere Consigliere dott. CO Antonio GENOVESE rel. Consigliere dott. Guido MERCOLINO ha pronunciato la seguente OGGETTO: arbitrat SENTENZA sul ricorso proposto da AR NC ER, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Annibaliano n. 18, presso l'avv. PAOLA TORTORA, unitamente all'avv. ALFREDO SGUANCI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura spe- ciale a margine del ricorso RICORRENTE

contro

AVINO PAOLA, in qualità di erede di GA SE, elettivamente domici- liata in Roma, alla via Monte delle Gioie n. 13, presso l'avv. CAROLINA VA- LENSISE, unitamente all'avv. prof. CARLO DI NANNI, dal quale è rappresentata Ө e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso CONTRORICORRENTE 1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3417/10, pubblicata il 18 945 2015 NRG 28729-11 GA-Avino - Pag. 1 ottobre 2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria SOLDI, la quale ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia in- 1.— sorta tra SE GA e CO IO GA in ordine all'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita stipulato il 9 settembre 1999, dopo aver affermato la propria competenza e disposto la prosecuzione dell'attività i- struttoria con ordinanza del 20 novembre 2007, con lodo sottoscritto il 30 luglio 2008 cosi provvide: a) condannò CO IO GA al pagamento della somma di Euro 64.486,64, oltre interessi al prime rate fino al 31 dicembre 1994 ed al tasso legale per il periodo successivo, b) pronunciò il trasferimento in favore di SE GA dell'appartamento sito in Sorrento (NA), alla via Rota n. 33, piano rialzato, riportato nel NCEU al foglio 2, particella 415/117, con relativo po- sto auto, senza alcun corrispettivo, c) condannò CO IO GA al ri- sarcimento dei danni per l'inadempimento dell'obbligo di trasferire l'immobile, quantificandoli in Euro 30.718,34 per il pagamento effettuato in favore della Sire- on Tours S.r.l. in virtù della sentenza 1° febbraio 2006, n. 28 del Tribunale di Tor- Ө re Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, ed Euro 107.673,81 per l'indisponi- bilità dell'immobile dal 28 febbraio 2000 al 31 dicembre 2007, oltre interessi lega- li, a condannò SE GA al pagamento della somma di Euro 5.817,98, oltre interessi legali dal 31 dicembre 2007, a titolo di rimborso delle somme corri- NRG 28729-11 GA-Avino - Pag. 2 sposte da CO IO GA per Irpef ed ICI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 ed il 28 febbraio 2000, e) liquidò al c.t.u. ing. Ciro Iannaccone un compenso di Euro 2.645,80, ivi compresi Euro 2.585,80 per onorario, liquidò all'altro c.t.u. dott. Lucia Di Lauro un compenso di Euro 8.095,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per onorario, e g) condannò CO IO GA al paga- mento di tre quarti delle spese processuali, dichiarando compensato tra le parti il residuo. 2.- Le impugnazioni distintamente proposte da CO IO GA avverso l'ordinanza ed il lodo sono state riunite e rigettate dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 18 ottobre 2010. Premesso che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, effettuata nei confronti del difensore anziché della parte personalmente, risultava sanata dall'av- venuta costituzione del convenuto, la Corte ha precisato che l'impugnazione era soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., nel testo modifi- cato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in quanto la domanda di arbitrato era stata proposta dopo l'entrata in vigore di tale decreto. Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. l'impugnazione per errores in judicando è ammessa soltanto se espressamente prevista dalle parti o dalla legge, ha rilevato che nella specie la clausola compromissoria si limitava ad attribuire agli arbitri il potere di decidere secondo diritto e a richiamare la disciplina del procedimento dettata dagli - artt. 34 e ss. del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la quale prevede l'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui Ө gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili o il giudizio abbia ad oggetto la validità di delibere assembleari, con la conseguenza che la maggior parte dei motivi d'impugnazione doveva considerarsi inammissibile, riflettendo la NRG 28729-11 GA-Avino - Pag. 3 violazione di norme di diritto. Ha poi dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del 20 novembre 2007, ritenendo che la qualificazio- ne della stessa come lodo parziale comportasse l'applicabilità dell'art. 827 cod. proc. civ., il quale ne consentiva l'impugnazione soltanto unitamente al lodo defi- nitivo. In ordine a quest'ultimo, la Corte ha escluso il difetto di competenza del col- legio arbitrale per invalidità della nuova clausola compromissoria approvata dalla assemblea della Salit S.r.l. con delibera del 30 settembre 2004, rilevando che l'at- tore si era limitato a ribadire la propria tesi senza criticare il condivisibile percorso motivazionale seguito dagli arbitri per affermarne la validità, ed aggiungendo che l'impugnazione della delibera, già rigettata in primo e secondo grado, non era suf- ficiente ad escluderne l'esecutività. Ha inoltre escluso che il petitum del giudizio arbitrale fosse limitato alle domande già proposte in un precedente giudizio svol- tosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e conclusosi con il riconoscimento della competenza arbitrale, trattandosi di un procedimento autonomo in cui le par- ti erano libere di sottoporre agli arbitri le questioni ritenute rilevanti. Ha ritenuto infine che la contemporanea pendenza di un giudizio civile per l'accertamento del- la falsità della firma apposta alla richiesta di accatastamento dell'immobile non imponesse la sospensione del procedimento arbitrale, avendo gli arbitri escluso la rilevanza del documento, e quindi la pregiudizialità della predetta controversia. La Corte ha dichiarato poi inammissibili le censure riguardanti la natura ob- Ө bligatoria del contratto stipulato tra le parti, osservando che, in quanto aventi ad oggetto l'interpretazione fornita dagli arbitri, le stesse miravano ad ottenere un rie- same della valutazione di merito compiuta da questi ultimi, ed aggiungendo che, in quanto pienamente intellegibile, l'iter logico seguito dagli arbitri risultava esen- NRG 28729-11 GA-Avino - Pag. 4 te dai vizi di omessa o contraddittoria motivazione, ravvisabili unicamente nel ca- so in cui la stessa manchi del tutto o sia talmente carente da impedire la compren- sione del ragionamento seguito. Quanto all'errata valutazione degl'inadempimenti del convenuto, ha ritenuto che le censure proposte dall'attore costituissero una me- ra ripetizione delle eccezioni sollevate nel giudizio arbitrale, e si risolvessero per- tanto nella critica della valutazione di merito compiuta dagli arbitri. Precisato i- noltre che l'incommerciabilità dell'immobile a causa delle irregolarità commesse nell'accatastamento e nella pratica di condono edilizio poteva essere presa in con- siderazione soltanto sotto il profilo della violazione di norme imperative o della contrarietà del lodo all'ordine pubblico, ha ritenuto infondate le censure sollevate al riguardo: premesso infatti che la pratica di condono era ancora pendente, la do- cumentazione integrativa richiesta era stata prodotta e l'istanza aveva riportato il parere favorevole al rilascio della concessione ed il nullaosta della Soprintenden- za, ha escluso che la tardiva produzione dei documenti ne avesse determinato l'improcedibilità, in quanto il relativo termine decorreva dalla notifica della richie- sta, che non era mai stata effettuata;
quanto all'accatastamento, ha ritenuto che la falsità della relativa richiesta non impedisse al venditore di effettuare la dichiara- zione di cui all'art. 3, comma 13-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, non occorrendo a tal fine anche l'indicazione dell'imponibile effettivo o di quello di- chiarato. La Corte ha ritenuto altresì inammissibili le censure riguardanti l'insufficien- za del termine fissato nell'invito alla stipulazione del contratto definitivo e la pro- Я venienza dell'invito dalla Sireon anziché dal convenuto, dando atto della mancata specificazione delle norme imperative violate e dell'adeguatezza della relativa mo- tivazione, non sottoposta a revisione critica dall'attore. Ha inoltre osservato che, in NRG 28729-11 GA-Avino - Pag. 5 quanto riflettenti un'interpretazione delle scritture intercorse tra le parti diversa da quella fatta propria dal collegio arbitrale ed una diversa ricostruzione dei rapporti di dare e avere, gli errori di calcolo ascritti alla relazione del c.t.u. si risolvevano in un'inammissibile richiesta di modifica delle valutazioni compiute dagli arbitri, al pari delle censure riguardanti la limitazione degli oneri fiscali alla data fissata : per la stipulazione ed il tasso d'interessi ritenuto applicabile dal collegio. La Corte ha ritenuto infine infondate le censure aventi ad oggetto la liquida- zione dei compensi dei c.t.u. e delle spese processuali, escludendo che nel deter- minare l'onorario dovuto alla dott. Di Lauro il collegio avesse inteso applicare gli importi medi previsti dalla tariffa, affermando che l'importo riconosciuto era stato correttamente calcolato in base all'importo richiesto per i danni derivanti dal man- cato trasferimento dell'immobile, e rilevando infine che l'onorario dovuto al difen- sore del convenuto era stato

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