Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2019, n. 51532
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore L'avvocato VETRELLA FABIO in difesa di EL IC insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NE ER, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza in data 19/1/2018 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso con le attenuanti generiche equivalenti.
1.1 Con il primo motivo deduce la "violazione dell'art. 179, comma 1, c.p.p. in riferimento all'art. 157 comma 8 bis c.p.p. per omessa notificazione all'imputato". In particolare, eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme processuali, sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello non è mai stato notificato all'imputato, ma soltanto al difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e tale citazione non è idonea a garantire all'imputato la conoscenza della celebrazione del processo in grado di appello.
1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per concorso morale dell'imputato. La Corte di merito non aveva tenuto conto che il ricorrente e l'altro coimputato OL RE avevano congiuntamente dichiarato la loro estraneità ai fatti, indicando nel OL MA - che conoscevano di vista e che li aveva avvicinati chiedendo se avessero intenzione di "fare soldi" - come l'unico autore e responsabile della rapina, anche alla luce del dichiarato testimoniale da cui non emergeva una condotta partecipativa del ricorrente (il teste Maiello Antonio riferiva che l'imputato "non faceva niente";
il teste Capasso che gli altri, ma non ricorda chi con precisione, cercavano solo di "sveltire l'azione"). Al OL RE, infatti, si erano rivolte le persone offese allo scopo di recuperare le loro schede telefoniche (che il OL prontamente restituiva). Si era