Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/06/2018, n. 16864
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La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie.
Sul provvedimento
Testo completo
16 864/20 18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Antonio Didone Presidente RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO NOTIFICAZIONE - Dott. Antonio Pietro Lamorgese Consigliere MODALITA' FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETA' IN Dott. Alberto Pazzi Consigliere ACCOMANDITA SEMPLICE. Consigliere Rel. Dott. Eduardo Campese - Ud. 31/05/2018 CC Cron. 16864 Dott. Aldo Ceniccola Consigliere R.G.N. 19790/2014 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19790/2014 r.g. proposto da: Cuec.l. ETNA LAVICA di PP EL & C. s.a.s. (p. iva 04302530870), con sede in Paternò (CT), alla via Vittorio Emanuele n. 432, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, NG PP, nonché EL (cod. fisc. PP [...]), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Gaetano Trovato, con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Portuense n. 104, presso Antonia De Angelis. ricorrenti -
contro
FALLIMENTO DI ETNA LAVICA di PP EL & C. s.a.s. (p. iva 04302530870), e di EL PP, in persona del curatore Avv. Agata Stella, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato Carmine Catania, con il quale flow h 1 ORD 1053 18 20 elettivamente domicilia in Roma, alla via Paolo Orlando n. 25/4, presso lo studio dell'Avvocato Calogero Infuso.
- controricorrente -
e CO.ME.CO. s.r.l. Compagnia Meridionale Combustibili (cod. fisc. 010416040893), con sede in Siracusa, alla Necropoli del Fusco s.n.c., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Carmelo De Salvo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Calogero Infuso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Paolo Orlando n. 25/4.
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CATANIA depositata il 30 giugno 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza depositata il 30 giugno 2014, la Corte d'appello di Catania respinse il reclamo contro la dichiarazione di fallimento, pronunciata dal tribunale di quella stessa città, della Etna Lavica di PP NG C. s.a.s. e del suo socio accomandatario, NG PP, proposto da quest'ultimo e dalla menzionata società.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) escluse che il ricorso di fallimento ed il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 15 l.fall. fossero stati notificati direttamente alla Etna Lavica di PP NG C. s.a.s., avendo riscontrato il non essere andate a buon fine la notificazione eseguita, a mezzo PEC, dalla cancelleria del tribunale, nonché quella effettuata dalla creditrice istante, tramite il servizio postale, presso la sede sociale;
ii) ritenne, però, che il contraddittorio per la istruttoria 2 Plach prefallimentare fosse stato regolarmente instaurato, nei confronti sia della società che del suo socio accomandatario, in virtù della notificazione del corrispondente ricorso al PP presso l'indirizzo di Paternò (CT), via Baratta n. 59, ove il plico, recapitato a mezzo posta, era stato ricevuto dalla di lui madre, qualificatasi come familiare convivente;
iii) negò l'ammissione della prova invocata dai reclamanti, volta a dimostrare la corrispondenza della dimora abituale del PP con la sua residenza anagrafica in Paternò, alla via Vittorio Emanuele n. 432, peraltro coincidente con la sede della società fallita, e l'assenza di qualsivoglia sua frequentazione con la madre, residente a[...].
2. Avverso la riportata sentenza, ricorrono la Etna Lavica di PP NG & C. s.a.s. ed il suo socio accomandatario, NG PP, affidandosi a sette motivi, resistiti dalla curatela fallimentare e dalla CO.ME.CO s.r.l., creditrice istante ex art. 6 1.fall.. 2.1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 3, l.fall. e dell'art. 149, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la decisione impugnata erroneamente ritenuto perfezionatasi la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società debitrice mediante invio, ex art. 145 cod. proc. civ., del piego al suo socio accomandatario;
II) «Violazione dell'art. 149, comma 1, c.p.c. (sotto altro profilo) e violazione dell'art. 7, commi 2 e 4, della L. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», perché la corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notificazione predetta alla stregua degli insegnamenti desumibili da Cass. n. 4095 del 2014;
III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché violazione dell'art. 244 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», in riferimento alla mancata ammissione, per asserita sua genericità, della prova testimoniale articolata dai reclamanti quanto al fatto che la residenza effettiva del PP, già fissata in Paternò, alla via Vittorio Emanuele n. 432, era dal medesimo stata trasferita presso la Plauk 3 contrada Porrazzo di Belpasso, zona ubicata al di fuori del centro urbano di Paternò, priva di toponomastica delle singole vie e di numerazione civica;
IV) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dell'art. 244 c.p.c., sotto altro profilo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dai reclamanti sulla circostanza che il PP non aveva rapporti di frequentazione con sua madre;
V) Violazione dell'art. 18, commi 7 e 8, l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.», per avere la corte catanese erroneamente ritenuto di poter superare le risultanze del certificato di residenza storico del PP (e quelle che avrebbero potuto ricavarsi dalla invocata prova per testi) sulla base di documentazione tardivamente prodotta dalla s.r.l. CO.ME.CO., senza, peraltro, pronunciarsi sulla corrispondente eccezione sollevata dai reclamanti;
VI) «Violazione dell'art. 43 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non essersi consentita, pur volendo ritenersi rituale la suddetta produzione documentale, la dimostrazione della circostanza che il PP avesse trasferito presso la Contrada Porrazzo di Belpasso il proprio luogo di abituale dimora;
VII) «Violazione degli artt. 137, comma 2, e 149 cpv. c.p.c., dell'art. 3 della L. n. 890/1982 e dell'art. 147 l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», perché la descritta notifica del ricorso di fallimento, quand'anche la si fosse voluta ritenere rituale, avrebbe riguardato il solo socio accomandatario, non anche la società poi dichiarata fallita.
3. Va pregiudizialmente osservato che il difensore della curatela controricorrente ha comunicato, in data 21.5.2018, la sopravvenuta chiusura del Fallimento di Etna Lavica di PP NG & C. s.a.s. e del suo socio accomandatario, NG PP, giusta il decreto del Tribunale di Catania del 22 dicembre 2016. 4 Manh 3.1. Tale circostanza, però, non produce alcun effetto sull'odierno giudizio di legittimità, avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito (nel previgente regime dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, che, tuttavia, non si differenzia, sotto il profilo che qui rileva, dall'attuale regime del reclamo) che la chiusura del fallimento non rende improcedibile l'opposizione (oggi reclamo) alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in detto giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e perciò se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio (cfr. Cass. n. 2399 del 2016;
Cass. n. 20000 del 2005). Inoltre, Cass. n. 24540 del 2013 (resa con riferimento a procedura fallimentare apertasi dopo le novelle di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007), ha precisato che la circostanza che il fallimento risulti già chiuso non priva il curatore della legittimazione passiva necessaria nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza reiettiva del reclamo ex art. 18 l.fall.. 4. Vanno esaminate prioritariamente, per ragioni di logicità, e congiuntamente, perché evidentemente connesse, le censure svolte con i motivi dal terzo al sesto, che mirano a sconfessare la ritualità della notificazione eseguita nei confronti di NG PP: la eventuale invalidità di tale notificazione, infatti, renderebbe superfluo il valutare se essa fosse, o meno, idonea a realizzare la instaurazione del contraddittorio nei confronti della Etna Lavica di PP NG & C. s.a.s.. 4.1. Dette censure sono, nel loro complesso, inammissibili.
4.1.1. Giova, invero, rilevare, da un lato, che alla presente controversia è applicabile l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, che non consente di lamentare la mancata ammissione delle prove costituende (cfr. Cass. n. 8053/2014), né l'omessa pronuncia su eccezioni eventualmente formulate (da denunciarsi, invece, ai sensi del n. 4 della medesima disposizione);
dall'altro, che la corte catanese ha specificamente motivato le ragioni della non ammissione della prova testimoniale invocata 5 flach dalle parti ivi reclamanti, sicché non è possibile contestarne, in questa sede, le relative valutazioni (cfr. Cass. n. 8204 del 2018).
5. Posto, dunque, alla stregua delle riferite considerazioni, che la notificazione eseguita nei confronti di NG PP deve ormai ritenersi aver raggiunto la sfera giuridica del destinatario, oltre che non più suscettibile di contestazioni quanto alla sua validità, assume rilievo l'esame delle censure svolte con il primo, il secondo ed il settimo motivo, scrutinabili congiuntamente perché connessi ma non meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Costituiscono circostanze incontroverse: a) il non avere la Etna Lavica di PP NG & C. s.a.s. alcun indirizzo di posta elettronica certificata, tanto meno risultante dal registro delle imprese e dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica;
b) il non essere andata a buon fine la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15 I.fall. effettuata dalla creditrice istante, tramite il servizio postale, presso la sede di quella società;
c) l'aver avuto, invece, esito positivo la notificazione di quegli stessi atti eseguita, su istanza della medesima creditrice, al PP, quale socio accomandatario (e, come tale, illimitatamente responsabile) della Etna Lavica di PP NG C. s.a.s., presso l'indirizzo di Paternò (CT), via Baratta n. 59, ove il plico, recapitato a mezzo posta, fu ricevuto dalla di lui madre, qualificatasi come familiare convivente.
5.2. E' utile, poi, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in 6 vigore delle disposizioni da ultimo citate), e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017).
5.3. E' noto, infine, che l'art. 15, comma 3, I.fall. (come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a], del già menzionato d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis) stabilisce che il