Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2020, n. 24395

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In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

L'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o n. 4) dello stesso comma, per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2020, n. 24395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24395
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

D E T N T E T I S E R D E N - 3 NOV. 2020 T O N E D E S T E N AULA 'B' E X E 24395/20 O E N T O I Z A R T S Oggetto I G REPUBBLICA ITALIANA E R E T N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 6382/2018 Cron.24395 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 22/09/2020 PU - Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Rel. Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6382-2018 proposto da: AC GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COPPARI;
- ricorrente contro 2020 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 1730 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;
controricorrente avverso la sentenza n. 377/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/11/2017 R.G.N. 101/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito 1'Avvocato VALERIO MORETTI per delega verbale Avvocato PAOLO COPPARI;
udito l'Avvocato LIDIA CARCAVALLO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 29.11.2017, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato decaduto IA NT dalla domanda volta ad ottenere la rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, I. n. 257/1992, in relazione ai periodi di lavoro e di servizio militare in cui era stato esposto ad amianto. La Corte, in particolare, ha condiviso la ricostruzione del primo giudice secondo cui nella richiesta di estratto conto contributivo inoltrata dall'appellante all'INPS in data 5.2.2002 era contenuta anche una domanda di rivalutazione dei contributi relativi ai periodi in cui si era avuta esposizione ad amianto, che era stata rigettata dall'INPS con provvedimento del successivo 8.5.2002, di talché, avuto riguardo al disposto dell'art. 47, d.P.R. n 639/1970, tardiva doveva reputarsi la domanda giudiziale proposta solo in data 18.3.2016. Avverso tali statuizioni IA NT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. La causa, all'esito d'infruttuosa trattazione camerale, con ordinanza n. 19065 del 2019 della Sesta sezione civile di questa Corte è stata rimessa all'udienza pubblica, in vista della quale il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso l'esame della と richiesta di estratto conto contributivo, il quale, benché 3 richiamato nel contenuto della sentenza, aveva a suo dire contenuto inequivoco in ordine alla richiesta effettivamente inoltrata all'INPS, di talché, ponendo in dubbio che quest'ultima fosse esclusivamente una richiesta di rilascio dell'estratto conto contributivo, i giudici di merito avrebbero rassegnato motivazione apparente, perplessauna e obiettivamente incomprensibile. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che egli fosse perfettamente consapevole di aver presentato una domanda volta ad ottenere la rivalutazione dei contributi per pregressa esposizione ad amianto. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la comunicazione dell'INPS relativa al rigetto del beneficio della rivalutazione contributiva potesse spiegarsi soltanto in relazione ad una pregressa domanda volta a conseguire il beneficio della rivalutazione contributiva, che invece, nel caso di specie, non era stata affatto presentata. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la sua decadenza dal beneficio della rivalutazione contributiva nonostante che, in concreto, egli non avesse presentato alcuna domanda volta al suo conseguimento. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 54, I. n. 88/1989, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito avallato il 4 comportamento dell'Istituto, che in luogo di limitarsi a provvedere sulla richiesta di estratto conto contributivo aveva ritenuto di potervi accompagnare una pronuncia di rigetto dell'istanza di rivalutazione contributiva pur in assenza di alcuna domanda in tal senso da parte sua. Il primo, il secondo e il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente, tutti ruotando intorno all'interpretazione del contenuto della richiesta che l'odierno ricorrente presentò all'INPS in data 5.2.2002 (debitamente riportata a pagg. 17-19 del ricorso per cassazione) e nella quale i giudici di merito hanno concordemente ravvisato non soltanto una richiesta di estratto conto certificativo ex art. 54, I. n. 88/1989, ma altresì una domanda di rivalutazione contributiva ex art. 13, I. n. 257/1992, e sono inammissibili. Per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'interpretazione degli atti di autonomia privata si concreta in un accertamento di fatto che è demandato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale oppure per omesso esame circa un qualche fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 4178 e 5273 del 2007, 19044 del 2010);
e, nella specie, l'accertamento compiuto dai giudici di merito deve ritenersi affatto intangibile in questa sede, non essendo stati prospettati vizi afferenti alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (né potendo essi risolversi nell'avversare l'interpretazione che i giudici di merito hanno dato di un testo che sia suscettibile di più significati: così espressamente Cass. n. 4178 del 2007, cit.) e sussistendo, 5 per ciò che concerne la denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c., la preclusione derivante dall'art. 348-ter, ult. co., c.p.c.- Sostiene, per vero, parte ricorrente che, essendo stato denunciato in specie un travisamento del contenuto della richiesta di estratto conto contributivo, la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme non

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