Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22903

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22903
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da BA DA, nato a [...] il [...] AN AR, nata a [...] il [...] IN OP, nato a [...] il [...] AL AM, nato a [...] 111/10/1987 NT CA, nato a [...] [...] ST CA, nato a [...] il [...] RI PA IO, nato a [...] il [...] IN AN, nato a [...] il [...] CO TT, nato a [...] il [...] AN RT, nato a [...] il [...] RA AR LO DA, nato in [...] il [...] LA ST, nato a [...] il [...] EZ KO, nato a [...] il [...] AN FA, nato ad [...] il [...] SS DAe, nato a [...] il [...] NA ZO LI, nato a [...] il [...] RA RI, nato a [...] 1'1/10/1953 TO GI, nato a [...] il [...] IS LA, nata a [...] il [...] RU OR, nato a [...] il [...] 14k avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di NO il 21 gennaio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita nell'udienza dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dai Consiglieri Giuseppina NA Rosaria Pacilli e Marzia Minutillo Turtur;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di BA DA, RU OR, AL AM, ST CA, NA AN, IN AN, CO TT, SS DAe, NA ZO LI, TO GI, AN AR, RI PA IO, EZ KO, IS LA, RA MA LO;
ha inoltre chiesto il rigetto del ricorso di NT CA;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IN OP, AN FA e RA RI;
l'annullamento ex art. 620, lett. I) cod. proc. pen. della sentenza impugnata nei confronti di LA ST, con inserimento nel dispositivo della precisazione temporale dalle ore 13 alle 14 relativa alle lesioni procurate, con rigetto nel resto;
udito l'avv. dello Stato IO GR, difensore delle parti civili Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Ministri in carica, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi l'avv. Frediano Sanneris, anche in sostituzione dell'avv. Cristina Patrito, l'avv. CO Lucentini, l'avv. Ettore Grenci, anche in sostituzione degli avv.ti DI NO, Eugenio Losco, PA Cognini, UC Vitale e CO Ugo Melano, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti.

RITENUTO IN FATTO

1. Vengono nuovamente all'esame di questa Corte gli accadimenti verificatisi il 27 giugno e il 3 luglio 2011 nella località Chiomonte, in cui alcuni gruppi di persone, appartenenti al movimento denominato "No Tav", decisero di manifestare la loro contrarietà all'opera di realizzazione di una galleria ferroviaria della linea ad alta velocità NO- Lione. Secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, il 27 giugno 2011, cioè il giorno in cui si sarebbe dovuto aprire il cantiere, le Forze dell'ordine occuparono il piazzale antistante il museo archeologico di Chiomonte, dove si era formato un presidio permanente di persone contrarie alla realizzazione dell'opera;
nella successiva giornata del 3 luglio, un gruppo di persone aveva cercato di riprendere il controllo di quel piazzale e, più in generale, di quella zona. I fatti del 27 giugno avvennero presso la galleria RA, in prossimità del piazzale, e presso la centrale Iren;
quelli del 3 luglio si verificarono presso l'area archeologica, presso le c.d. vasche idriche e presso la centrale Iren. L'elenco delle imputazioni fotografa lo sviluppo degli eventi accaduti nel corso delle due giornate;
per ognuno dei due giorni e per ciascuno dei luoghi indicati sono stati contestati agli imputati, in relazione alle rispettive condotte, i reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e danneggiamento.

2. Questa Corte, investita dai ricorsi di vari imputati e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di NO, con sentenza del 27 aprile 2018, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di CA OT, in ordine ai reati ascrittigli, per non aver commesso i fatti. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AJ EC, FA AN, GI TO in relazione al capo 3) dell'imputazione perché il fatto non sussiste. In accoglimento dei ricorsi proposti dagli interessati, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di BA DA, AN AR, EL OB, AL AM, ER EP, ST CA, RI PA IO, IP RI, IN AN, NI RO, CO TT, IS AL, UL SA, AN RT, PE BI, AR AR LO DA, LA ST, EZ KO, SS OM, SS DAe, NA ZO LI, RA RI, RI EL, ISi LA, RU OR, OL DAe e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di NO, così assorbita l'impugnazione formulata dal P.G. Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di: IN OP, EC AJ, NT CA, BO UC e TO GI, limitatamente al capo 2);
TI IA, limitatamente al capo B);
AN FA, limitatamente ai capi 2), 40) e 41);
e ha rinviato per nuovo giudizio e per la determinazione della pena per la residua imputazione di cui ai capi 1) ed A), rispettivamente ascritti, ad altra sezione della Corte di appello di NO. Ha rigettato nel resto i ricorsi di IN, EC, NT, AN, BO, TI e TO. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR ID, limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili SAP, SIULP, UGC e delle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato. Ha rigettato il ricorso di OR nel resto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili inerenti: alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP, UGC nei confronti di IN OP, EL OB, EC AJ, ER EP, NI RO, PE BI, SS OM, AN FA, RU OR;
alla costituzione di parte civile di LO IA AD, ON DI e UL AN nei confronti di RA RI.

3. A seguito di nuovo giudizio, con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte di appello di NO ha assolto CU AJ dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto;
ha assolto SS GI dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di FU OM, IA DAe, CO LO IN, NI SC, GI CO, RR BE, FA IO, ER RD, IG IO, NN SC, NS CO, IN DAe, NO CA, TR IO, AT IM, D'UR AN, IO AN, GU OR, RA CO, MA RI,

DELLO

1010 LE, LI AG, SC RO, DE IS OL, IS FL, OR ND;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere il reato di cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate;
ha assolto ND OP, UM UC, EN CA, ER FA dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di VA EP, ZZ RO, AN UI, CE RO, RI NE, RA CA, EN ST, ON UI, BE RI, NZ BI, AR NO, AN NO, BA CA, BE Vincenzo, CA IO, ZE ST, D'IN SC, AU IO, DELLE CAVE NO, RO LO, AL IA NE, FU RI, RD Tammaro;
ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dei predetti imputati per essere ii reato di cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese indicate nel medesimo capo 2);
ha assolto RI EL dal reato di cui al capo 2) del proc. pen. n. 8636/12 R.G.N.R. e RI PA IO dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: CO DI ER IC, LL NC, RA RI, RG AN, IN OM, RR IV, MA LO, LE UI, ZA UI, OT ZO, IA CA, GH SA IU, AL RO, ON IO, DU ND, IA CA, CA SC, IA DA, IS PA, TE UI, DE IV NE, DI FA NC, IT DA, LV Vincenzo, IC UI, ZI TT, NE PA, LE FA, CA DA, IA ST, EI IL, IG Vincenzo, NO UA, IN ED, RI IO, EL CO, ND LO, SC IO, AR IV, SI AN, AR EP, RI UI, CC BE, SI ND, FA RO, OL PA, DI 14i1 AI NO, TT CO, AT EL Vincenzo;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato come sopra rispettivamente ascritto estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese ivi indicate;
ha assolto BR AM, IN AN e AT ST dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: GU RU AB OV, ET ND, RI RI, GL UE, AM IN, RU EP, BR CO, CO EP, LO AN, VA LD, GR LO, EL LO, BA NC, SI RI, IN OM, ER LO, AS UI, NO UI, AP ZO, CI CA, GH SA IU, LL RO, NA IO, ED ND, IA CA, IE SC, FF DA, ON PA, De TT UI, De IV NE, Di IO NC, IT DA, LV Vincenzo, CI UI, ZI TT. NE PA, EN FA, NE DA, RIni ST, IN IL, CC Vincenzo, IE UA, IN ED, IZ IO, OT CO, TU LO, PA IO, RO IV, LO AN, TA EP, UR UI, AR BE, PE ND, AS RO, CO PA, Di IM NO, TT CO, AT EL;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese ivi indicate;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI AR per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione relativamente alle lesioni in danno delle persone offese rimanenti rispetto all'assoluzione già pronunciata nei di lei confronti e ha rideterminato la pena per la stessa in anni 1 e mesi 3 di reclusione;
ha assolto IS AL dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto;
ha assolto LI KO dal reato di cui ai capo 12) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di: EL IC, EF OV, AR CA, GU RU, AB OV, MA LO, ET ND, RI RI, PP SI, BR CO, CO EP, LO AN, AL IC, EN IAo, CA OB, VA LD, NO BE, GR LO, EL LO, LO RO, IO SC, NE Vincenzo, AS UI, AP ZO, IC EP, IT DA, LL OL, ZI TT, GR AR, EN FA, GH RO, NE DA, CC GI, CC Vincenzo, DI Vincenzo, IZ IO, OT CO, RO IV, LO AN, UR UI, PE ND, AU ND, TT CO;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere ii reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate;
ha assolto AN ZO LI, SI LA, JA MA LO DA, SA DAe e PP RI dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di: EL IC, NT CO, EF OV, BI LO, AR CA, GU RU, EN PA, AB OV, NA RO, MA LO, ET ND, RI RI, TO CO, ZO DAe, NU AN, RE RO, D'IA SC, NA EP, SI AF, D'NA AN, PP SI, UG CO, UA CA, AL RO, BR CO, CO EP, LO AN, AL IC, EN IAo, PI RI, TR IO, CA OB, VA LD, CC ND, AC BE, De PO OB, Di GR LO, TT di PE IC, EL LO, OR

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