Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21970
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La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
21970-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FUSIONE-Estinzione della società incorporata ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - Azione giudiziale - Intervento in giudizio della società incorporante - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Effetti. Ud. 13/07/2021 - PU -Presidente di Sezione - MARIA ACIERNO R.G.N. 6178/2019 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - CROM 219 70 Rep. ANTONELLO COSENTINO Consigliere - CHIARA GRAZIOSI Consigliere - c.u FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI -Consigliere - - Rel. Consigliere - LOREDANA NAZZICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6178-2019 proposto da: AR AN, LO IT, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NICOLA SCOTTI GALLETTA, MARCO SCOTTI GALLETTA ed ANTONIO SCOTTI GALLETTA;
- ricorrenti -
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contro
ZINCONIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell'avvocato NICOLA IELPO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché
contro
AN AR, BA DE RA RG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI di SASSARI, depositata il 07/01/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, la quale chiede che le Sezioni Unite accolgano il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2008, la Spinone s.r.l. chiese l'accertamento della simulazione o, in subordine, la revoca ex art. 2901 cod. civ. di due successivi contratti di compravendita, conclusi l'uno in data 11 aprile 2005 e l'altro il 15 aprile 2005, aventi ad oggetto il medesimo immobile, il primo stipulato tra i venditori TI EL ed IS MA e l'acquirente Sara Fanari, ed il secondo tra quest'ultima e GE BA De LI. Il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda di simulazione assoluta dei due contratti di compravendita. Con sentenza del 7 gennaio 2019, n. 2, la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, adita dai soccombenti, ha respinto l'impugnazione. Ric. 2019 n. 06178 sez. SU - ud. 13-07-2021 -2- M La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che non fosse inesistente, né nullo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, proposto dalla Spinone s.r.l., rappresentata dall'amministratrice unica ST Di Pietro, sebbene tale società fosse stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 23 luglio 2004, a séguito di fusione per incorporazione nella Zinconia s.r.l., e ciò per un duplice argomento: perché la fusione comporta, a norma dell'art. 2504-bis cod. civ., una mera vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto, che permane e conserva la propria identità, pur in un diverso assetto organizzativo;
perché, in ogni caso, l'incorporante si è costituita all'udienza del 6 maggio 2011 innanzi al Tribunale, ratificando l'operato dell'amministratrice della incorporata, donde l'efficacia sanante degli atti compiuti dal falsus procurator. Nel merito, ha ritenuto infondato sia il motivo concernente la simulazione dell'intero contratto di compravendita del bene immobile, sebbene in comproprietà con la MA, non debitrice della società istante, sia il motivo sull'esistenza di idonei elementi a prova della simulazione. Avverso questa sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si difende con controricorso la Zinconia s.r.l. Proposta la trattazione presso la Sezione VI-3, con ipotizzato rigetto del primo motivo di ricorso per la permanenza in vita del soggetto incorporato, su istanza dei ricorrenti la causa è stata rimessa dal Primo Presidente alle Sezioni unite con decreto del 25 settembre 2020, essendosi riscontrato un contrasto di giurisprudenza, con riguardo alla legittimazione processuale della società incorporata cancellata dal registro delle imprese. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri due. Ric. 2019 n. 06178 sez. SU ud. 13-07-2021 -3- M Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE I.-I motivi. I motivi del ricorso possono essere come di séguito riassunti: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1722, comma 1, n. 4, e 2495, comma 2, cod. civ., nonché degli artt. 83, 163, comma 3, n. 2 e n. 4, e 164 cod. proc. civ., in quanto, essendo stata cancellata la Spinone s.r.l. dal registro delle imprese per incorporazione ed essendosi, quindi, estinta, il suo ex amministratore unico, ormai decaduto dalla carica, non avrebbe potuto agire in giudizio per conto della società, né rilasciare la procura al difensore, ma il giudizio avrebbe dovuto essere, semmai, proposto dalla società incorporante, cui il diritto di credito si è trasferito a seguito della fusione;
invece, la sentenza di primo grado è stata resa nei confronti della Spinone s.r.l. ed i ricorrenti solo nell'eseguire le visure camerali, in vista dell'atto di appello, si sono avveduti della cancellazione della società dal registro delle imprese sin dal 23 luglio 2004, a séguito di fusione per incorporazione nella Zinconia s.r.l. In definitiva, l'atto di citazione e l'intero procedimento sono inesistenti o, in subordine, viziati da nullità assoluta, in quanto la vocatio in ius proviene da soggetto inesistente;
né la corte d'appello avrebbe potuto ritenere sanato il rapporto processuale mediante la costituzione in giudizio della Zinconia s.r.l. in primo grado;
2) in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 1413 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, non avendo la sentenza impugnata considerato la circostanza della comproprietà dell'immobile in capo alla MA, non in comunione dei beni con il EL, e della quale la società attrice non era creditrice, onde al più si sarebbe potuta dichiarare la simulazione del contratto solo per la quota del 50%;
Ric. 2019 n. 06178 sez. SU - ud. 13-07-2021 -4- M 3) sempre in via subordinata, falsa applicazione degli artt. 1414 e 2729 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, quanto alla prova della simulazione, che non avrebbe potuto essere dichiarata sulla base degli insufficienti elementi presuntivi in atti. II.-· La «sorte» della società incorporata o fusa. Gli argomenti esposti dalla corte del merito impongono di ricostruire i profili societari delle operazioni c.d. straordinarie, ed in particolare della fusione. 1.-Le operazioni sociali straordinarie.
1.1. Le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività, pur nella permanenza dei soci e dell'intrapresa economica sul mercato, sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. Ci si vuol riferire a quelle varie operazioni che, usualmente di competenza dell'assemblea straordinaria, ma a volte anche degli amministratori, comportano un profilo di riorganizzazione dell'impresa e, dunque, ricevono una disciplina ad hoc, atta a renderla giuridicamente più agile ed meno onerosa, economicamente riducendo i costi di transazione. Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato;
alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 cc.), arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda (art. 2556 cod. civ.);
alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità;
sino alla fusione ed alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti Ric. 2019 n. 06178 sez. SU - ud. 13-07-2021 -5- м (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese. 1.2. - Pertanto, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089);
del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede sociale all'estero, un mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la «continuità» giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n. 18944). Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 cod. civ., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558;
Cass. 14 dicembre 2006, n. 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza de! soggetto nella trasformazione;
Cass. 13 aprile 1989, n. 1781;
con qualche episodica incertezza: cfr. Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario). Gli stessi principî sono sottesi ad altre decisioni, pur rese in una prospettiva diversa, quale la tutela della denominazione in