Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2023, n. 10080

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Massime1

L'esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario non è riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ma ad un rapporto di servizio onorario con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l'inserimento strutturale del dipendente medesimo nell'apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto stesso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2023, n. 10080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10080
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 34268/2018 Numero sezionale 101/2023 Numero di raccolta generale 10080/2023 Data pubblicazione 14/04/2023 AULA 'B' R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Viceprocuratori onorari – riconoscimento subordinazione – differenze retributive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - R.G.N. 34268/2018 Cron. U.P. 11/01/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 34268-2018 proposto da: AV IC, NT VA, DO RT, RA ES, AR LV, OV FA, AR SA, CI GU, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA MARIA CIALDINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TANI;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- controricorrente -

R.G.N. 34268/2018 Numero registro generale 34268/2018 1144/2015 Numero sezionale 101/2023 Numero di raccolta generale 10080/2023 nonché nei confronti di Data pubblicazione 14/04/2023 IC IA, OTERI ALESSANDRO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 497/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2018 R.G.N. 65/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CLAUDIO STEFANO TANI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 497/2018, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da NI SS e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe intesa ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero della Giustizia ad ogni effetto economico, previdenziale e assistenziale.

2. I ricorrenti, viceprocuratori onorari presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano da più di quindici anni a seguito di proroghe annuali intervenute dopo il secondo triennio di incarico, avevano dedotto che: - avevano sopperito ad una esigenza permanente e durevole dell'ufficio, svolgendo le proprie funzioni a tempo pieno ed attestando la permanenza in ufficio per lo svolgimento di attività delegate ulteriori rispetto alla rappresentanza del Pubblico Ministero in udienza, con timbratura in entrata e in uscita a mezzo apposito badge;
- avevano partecipato a procedure di selezione pubblica per l'ottenimento della nomina ministeriale;
- avevano esercitato le funzioni sotto la direzione e la sorveglianza dell'amministrazione sulla base di un rapporto prevedente l'obbligo della prestazione lavorativa a fronte di ordini del capo dell'ufficio, con sottoposizione ai doveri anche formativi previsti per i magistrati ordinari, obblighi la cui inosservanza è sanzionabile anche con la revoca dell'ufficio;
- non erano iscritti ad alcun albo professionale né titolari di partita IVA, avendo come unica fonte reddituale il compenso percepito a cadenza mensile per l'attività svolta. Ciò premesso, avevano chiesto in via principale di dichiarare la sussistenza con il Ministero della Giustizia di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato dalle rispettive date di immissione in possesso e ciò ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE in base al quale, a far tempo dal 10 luglio 2001, sono illegittimi i rinnovi oltre il numero consentito dalla legislazione nazionale. R.G.N. 34268/2018 Numero registro generale 34268/2018 Numero sezionale 101/2023 1144/2015 Numero di raccolta generale 10080/2023 Data pubblicazione 14/04/2023 In via subordinata avevano chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto a ferie annuali retribuite, indennità di infortunio o malattia, invalidità, anzianità e vecchiaia, maternità, TFR e indennità integrativa speciale, il tutto parametrato sulla retribuzione effettivamente percepita e da quantificare in separato giudizio. Avevano, altresì, chiesto la sospensione del giudizio per un rinvio alla CGUE sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa italiana loro applicabile e, inoltre, che fosse rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla magistratura onoraria (anche come disciplinata dalla legge delega n. 57/2016) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. risultando in manifesta violazione del parametro comunitario interposto costituito dalla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della CGUE.

3. Il Tribunale respingeva il ricorso, negando la natura subordinata del rapporto con il Ministero.

4. L'impugnazione dei viceprocuratori era poi rigettata dalla Corte d'appello di Milano. Quest'ultima respingeva preliminarmente l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata dal Ministero rilevando che, con l'introduzione del giudice unico di primo grado, la stessa si risolve in una questione di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, e aggiungendo che, stante il principio di ultrattività, correttamente il gravame era stato attivato dinanzi alla Corte d'appello, sez. lavoro, ex lege n. 533/1973. Disattendeva il motivo di nullità della decisione di primo grado, avendo il Tribunale motivato in base a precedenti come consentito dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Quanto al merito, riteneva che l'attività svolta dagli appellanti quali viceprocuratori onorari, nonostante la sua continuità, non potesse essere inquadrata nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato. Ribadiva che il carattere onorario dell'incarico e le peculiarità della relativa disciplina non davano diritto all'applicazione degli istituti retributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i diritti fondati sull'art. 2126 cod. civ. (norma applicabile pur sempre in caso di contratto di lavoro subordinato nullo). Escludeva la fondatezza del richiamo alla direttiva europea sul lavoro a termine, del pari applicabile al solo lavoro subordinato. Riteneva assorbita ogni altra questione posta dal Ministero come appello incidentale, rientrante piuttosto nell'ambito dell'art. 346 cod. proc. civ.

5. Per la cassazione della sentenza i viceprocuratori onorari hanno proposto ricorso sulla base di otto motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. R.G.N. 34268/2018 Numero registro generale 34268/2018 Numero sezionale 101/2023 1144/2015 Numero di raccolta generale 10080/2023 Data pubblicazione 14/04/2023 6. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve darsi atto dell'esistenza, nel caso in esame, d'un giudicato interno in punto di giurisdizione del giudice ordinario adito.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancanza o comunque insufficienza grave della motivazione. Censurano la sentenza impugnata per non aver spiegato il rigetto del motivo di appello con cui avevano dedotto la nullità della sentenza di primo grado per aver motivato per relationem il rigetto del ricorso.

3. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. Innanzitutto, non sono trascritti, neppure nelle parti di interesse, la sentenza di primo grado e il motivo di gravame. Né risponde al vero che la Corte territoriale abbia omesso di esporre, sul punto, le ragioni della decisione: al contrario, essa ha evidenziato che, nel caso di specie, non solo era stato riportato il testo integrale di altra sentenza emessa dal Tribunale di Torino che consentiva di attribuire all'organo giudicante le ragioni della decisione (come da Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642), ma il Tribunale aveva anche puntualmente richiamato l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. che, nel nuovo testo applicabile, espressamente consente il mero riferirsi ai precedenti. A ciò si aggiunga che il lamentare in appello una nullità della sentenza di primo grado (per ragioni diverse da quelle tassativamente elencate negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) ha un valore meramente descrittivo, noto essendo che il giudice d'appello ha poteri non semplicemente rescindenti, ma anche rescissori, di guisa che deve in ogni caso decidere nel merito la controversia (cosa che nel caso in oggetto la Corte territoriale ha puntualmente fatto).

4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché la violazione dell'art. 106 Cost. Rilevano che la Corte territoriale avrebbe in modo apodittico affermato che la prestazione dei ricorrenti non poteva essere inquadrata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato “nonostante la continuità”, trascurando di considerare che, nella prospettazione di ricorrenti, il rapporto intercorso con l'Amministrazione, in ragione proprio della sua continuità (“per vent'anni”), a fronte di esigenze permanenti, aveva perso quel carattere tipico del rapporto di servizio onorario per divenire un rapporto funzionalmente R.G.N. 34268/2018 Numero registro generale 34268/2018 Numero sezionale 101/2023 1144/2015 Numero di raccolta generale 10080/2023 Data pubblicazione 14/04/2023 incardinato in pianta organica, al punto da rappresentare in permanenza addirittura la metà del totale dell'organico degli addetti all'ufficio della locale Procura della Repubblica. Si lamenta, ancora, in ricorso che la Corte territoriale avrebbe in modo preconcetto rifiutato di prendere in considerazione la

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