Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2020, n. 12887
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La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).
Sul provvedimento
Testo completo
. G E 12887/20 N . ORIGINALE T O N . c. I. IG F Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Art. 66 LF revocatoria LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ordinaria fallimentare TERZA SEZIONE CIVILE - TRUST legittimazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: passiva necessaria Presidente Dott. ULIANA ARMANO trustee- filtro di Consigliere Dott. DANILO SESTINI - ammissibilità dell'appello: Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI art. 348 bis c.p.c. - - Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI disciplina normativa- Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO coordinamento con attività ha pronunciato la seguente di trattazione SENTENZA obbligo di - adempimento sul ricorso 3476-2018 proposto da: delle attività ex PAOLO, elettivamente ES DUCCIQ, ES art. 350 comma 2 257, presso lodomiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA c.p.c. inosservanza rappresentati studio dell'avvocato ANDREA CIANNAVEI, -vizio di nullità e difesi dall'avvocato SILVIO PITTORI;
della ricorrenti ordinanza dichiarativa contro di 2020 inammissibilità in FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ES FERRO SRL ex art. 348 119 bis c.p.c. - persona del Curatore Milani, elettivamente impugnazione con ricorso domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio straordinario per dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e cassazione 7 1 ex art. 11 difende;
comma 7 Cost. - controricorrente R.G. N. 3476/2018 sul ricorso 3480-2018 proposto da: elettivamente R.G.N. 3480/2018 ES DUCCIO, ES PAOLO, 12887 domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo Cron. studio dell'avvocato ANDREA CIANNAVEI, rappresentati Rep. e difesi dall'avvocato SILVIO PITTORI;
Ud. 22/01/2020 ricorrenti PU
contro
SOCIETA' ES FERRO SRL inFALLIMENTO DELLA persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende;
FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ES FERRO SRL in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende;
controricorrenti nonchè da SA, ES EN, elettivamente ES ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II 154, in domiciliati presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO MILAZZO;
ricorrenti - avversO la sentenza n. 393/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 08/02/2017;
А 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha chiesto la riunione dei ricorsi n. 4 e 5 - Ricorso straordinario UC SI: rigetto Ricorso (Ordinario e Straordinario) di LE SI: in via principale inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l'Avvocato ANDREA GIANNAVEI per delega orale;
udito l'Avvocato ANTONIO RIZZO;
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Fatti di causa
Il Tribunale di Firenze, con sentenza 8.2.2017 n. 393, ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 66 LF, proposta dalla Curatela del NT ✓ Società SI RO s.r.l., dichiarando inefficaci nei confronti della massa creditoria gli atti di disposizione compiuti da AO ed SA SI, con rogiti in data 2.4.2009 ed in data 26.5.2009, aventi ad oggetto il conferimento della nuda proprietà di alcuni beni immobili (appartamenti ad uso abitativo e terreni a destinazione agricola) nel trust denominato "The Iron Trust", con intestazione dei relativi diritti e delle competenze gestionali al trustee, società di diritto neozelandese ST ES LT, e con indicazione dei beneficiari individuati nei rispettivi figli, CC ed NA SI, ed in LA DI coniuge del secondo disponente. Il Giudice di primo grado ha ritenuto:
1-non legittimati i disponenti ed i beneficiari ad eccepire la nullità della notifica della citazione nei confronti del trustee;
2-inammissibile in quanto tardiva e comunque infondata, la eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria nei confronti del trustee, proposta con atto notificato in data 11.7.2004, essendo stata interrotta la prescrizione con la tempestiva notifica dell'atto introduttivo agli altri litisconsorti;
3-infondata la richiesta di estromissione della DI, in quanto l'intervenuta sentenza di divorzio non incideva sulla indicazione e sulla qualità di beneficiaria;
4-fondata la domanda revocatoria sussistendo tanto l' "eventus damni" quanto la "scientia damni", agendo il NT a tutela di un credito risarcitorio per "mala gestio" degli amministratori della società per condotte illecite agli stessi contestate e realizzate anteriormente alla stipula dei rogiti, che avevano determinato lo stato di dissesto della società: la pendenza del distinto giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex artt. 2476 c.c. e 146 Legge Fallimentare, non impediva infatti la tutela revocatoria, né rendeva necessaria la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., bene potendo essere dichiarata la inefficacia dell'atto pregiudizievole anche in relazione ad un credito ancora definitivamente accertato;
5-irrilevante l'accertamentonon della stato 3/15 RG n. 3476 + 3480/2018 Cons.est. Stefano Olivieri ric. SI AO +1 c/ NT SI RO s.r.l. soggettivo dei beneficiari trattandosi di atti a titolo gratuito per la revocatoria dei quali non occorreva la "participatio fraudis". La Corte d'appello di Firenze con ordinanza resa alla udienza 17.11.2017 ai ☐ sensi dell'art. 348 bis c.p.c., depositata in data 20.11.2017, ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto da SA, NA, AO e CC SI i quali hanno proposto distinte impugnazioni. AO e CC SI hanno proposto ricorso per cassazione "per saltum", ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., affidato a quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale: la causa è stata iscritta al RG n. 3476/2018 della Cancelleria di questa Corte. Con autonomo ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., affidato a due motivi, AO e CC SI hanno impugnato la ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello, ed anche SA ed NA SI hanno impugnato con ricorso straordinario ex art. 111c07 Cost., affidato ad un unico motivo, e con ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., affidato a due motivi, entrambi i provvedimenti giudiziali di prime e seconde cure: la causa è stata iscritta al RG n. 3480/2018 della Cancelleria di questa Corte. Il NT della Società SI RO s.r.l. ha resistito, con controricorso, in entrambi i giudizi. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per l'accoglimento dei ricorsi straordinari per cassazione, previa riunione delle cause. AO e CC SI. hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c. Alla adunanza in data 28.5.2019, il Collegio attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni prospettate con i riscorsi straordinari per cassazione ha disposto con ordinanza interlocutoria il rinvio della causa a nuovo ruolo per essere discussa in pubblica udienza. 4 Cons. est. RG n. 3476 + 3480/2018 ric. SI AO +1 c/ NT SI RO s.r.l. Stefane Olivieri Il NT SI RO s.r.l. ha depositato, in entrambe le cause, memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 7. § 1. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., della causa iscritta al RG n. 3480/2018, a quella anteriormente iscritta al RG n. 3476/2018, avendo entrambe ad oggetto plurime impugnazioni proposte, rispettivamente, avverso la medesima ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte d'appello di Firenze ed avverso la medesima sentenza del Tribunale di Firenze n. 393/2017. 1.1 Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991;
id. Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 17/02/2004 ;
id. Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005;
id. Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014;
id. Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016).
1.2 Qualora poi i ricorsi avverso la medesima sentenza abbiano dato luogo a distinte cause iscritte a ruolo l'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d'impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che 5 RG n. 3476 3480/2018 Cons. est. ric. SI AO +1 c/ NT SI RO s.r.l. Stefano Olivieri altro ricorso sia stato già notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, sempreché siano stati rispettati i relativi termini (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 26723 del 13/12/2011).
1.3 Nella specie il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. -avverso la ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello di Firenze in data 17/20.11.2017- proposto da AO e CC SI risulta notificato il 15.1.2018, in data anteriore quindi a quello, da qualificarsi -pertanto- incidentale autonomo essendo stati osservati i termini ex artt. 370 e 371 c.p.c., proposto avverso la medesima ordinanza da SA e NA SI, notificato in data 19.1.2018. Analogamente il ricorso ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. proposto da AO e CC SI, avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze, in data 8.2.2017 n. 393, risulta notificato in data 17.1.2018, mentre il ricorso "per saltum" proposto da SA ed NA SI avverso la medesima sentenza del Tribunale, risulta notificato successivamente, in data 19.1.2018, e dunque risultando osservati i termini di cui agli artt.