Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 4303
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Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).
Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale.
La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore; ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore.
Sul provvedimento
Testo completo
4303.2023 ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Reak t deila roe nsabit 22. A DN - r: Composta da del rag g Presidente GIACOMO TRAVAGLINO R.G.N. 20551-2019 Consigliere IRENE AMBROSI - ез 0 10 11.4.2022 PASQUALE GIANNITI Consigliere 1 REP. ConsigliereGIUSEPPE CRICENTI Cron. 4303 MARILENA GORGONI - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20551-2019 R.G. proposto da: MA VI OE LV, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA DI MASE, elettivamente domiciliati in Roma, via Mazzini n. 145, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DE ANGEL1S;
ricorrenti
contro
TA LU e TE VI, anche nella qualità di eredi di TE RM, rappresentati e difesi dall'avvocato SANSONE SOLDANO (pec **ysoldanosansone@pec.ordineforense.salerno.it) dall'avv anta MAURIZIO SPERA (pec mauriziospera@pec.ordineforense.salerno.it);
-controricorrenti 2022 1 1916 VI NI e AR NN LI;
- IA RD, IO TI e IA SA;
-intimati- E da: VI NI e NN LI AR, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE DE BONIS CRISTALLI, elettivamente domiciliati in Roma, via Mazzini 145, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DE ANGELIS;
ricorrenti incidentali
contro
TE VI, anche nella qualità di eredi di TE TA LU e RM, rappresentati e difesi dall'avvocato SANSONE SOLDANO (pec e dall'avvocato avvsoldanosansone@pec.ordineforense. salerno.it) MAURIZIO SPERA (pec mauriziospera@pec.ordineforense.salerno.it);
-controricorrenti e
contro
MA VI e DA LV;
IA RD, IO TI, IA SA;
-intimati- E da: IA RD, IO TI, IA SA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA MATRUNDOLA, elettivamente domiciliati in Roma presso il suo studio, via Po, 45;
-ricorrenti incidentali contro anche nella qualità di eredi di TE TA LU e TE VI, RM, rappresentati e difesi dall'avvocato SANSONE SOLDANO (pec e dall'avvocatoavvsoldanosansone@pec. ordineforense.salerno.it) MAURIZIO SPERA (pec mauriziospera@pec.ordineforense. salerno.it);
-controricorrenti 2 e
contro
VI NI e AR NN LI;
MA VI e DA - LV;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 172/2019, depositata in data 19.3.2019, notificata in data 26.4.2019;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto: i) secondorigetto del il del primo motivo, e l'accoglimento l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso proposto da IT ricorso di ii) il rigetto del e da LV RD;
AC IO LV e di IN GI PA;
iii) l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso proposto da VE AC, da SA NO e da TA IO;
di Consiglio dal udita la relazione svolta nella Camera Consigliere MARILENA GORGONI.
FATTI DI CAUSA
La sera del 25 dicembre 1998, in Vietri di Potenza, GI LV, EL AU, VE AC e AR NO, tutti all'epoca minori d'età, collocarono, nei pressi della biblioteca comunale, dopo averne acceso la miccia, una bomba carta di notevole dimensione e di grande potenzialità lesiva che avevano costruito essi stessi, utilizzando e manomettendo circa centocinquanta petardi. L'ordigno non esplose immediatamente, ma solo dopo essere stato raccolto da terra da IT TE, anch'egli minorenne all'epoca del fatto. L'esplosione della bomba carta nelle sue mani procurò a IT TE gravissime ed irreparabili lesioni: amputazione traumatica di entrambe le mani e della gamba sinistra, compromissione della funzionalità dell'arto inferiore destro, perdita di sostanze delle regioni glutee e ferite lacero contuse multiple in tutto il corpo. 3 は Il Tribunale per i minorenni di Potenza, con le sentenze n. 107/1999 e n. 6/2000, accertò, nel processo penale a loro carico, la grave responsabilità dei minori autori della fabbricazione e dell'abbandono in strada dell'ordigno, pur concedendo loro il perdono giudiziale. AR TE e UI PI, nell'esercizio della (allora) potestà genitoriale nei confronti del figlio minore IT TE, convennero, dinanzi al Tribunale di Potenza, perché fossero condannati al risarcimento dei danni derivanti dall'esplosione dell'ordigno: a) IO LV e IN GI PA, «in proprio e in rappresentanza del figlio minore» GI LV;
b) GI AU e PA GO, «in proprio e in rappresentanza del figlio minore» EL AU;
c) IT AC e LV RD, «in proprio e in rappresentanza del figlio minore» VE AC;
d) SA NO e TA IO, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore» AR NO;
e) AR NO, divenuto maggiorenne. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 799/2014, dichiarata la contumacia di GI AU e di PA GO, accolse la domanda attorea e condannò IO LV, IN GI PA e GI LV, GI AU, IN GO e EL AU, IT AC, LV RD e VE AC, AR NO, TA IO e SA NO, in solido e «nella qualità indicata», a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di euro 1.549.371,00, oltre agli interessi legali, ritenendo dimostrato che AR NO, GI LV, EL AU e VE AC nei confronti degli ultimi tre, divenuti maggiorenni nelle more del giudizio, quest'ultimo era stato riassunto dagli attori, dopo essere stato interrotto, ai sensi degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. - avevano posto in essere un fatto illecito ed un'attività pericolosa che avevano cagionato il grave evento dannoso. AR e SA NO e TA IO impugnarono la suddetta decisione, adducendo che SA NO aveva partecipato al confezionamento della bomba carta, ma non al collocamento della stessa in strada, e che il nesso causale tra l'illecito e l'evento dannoso avrebbe dovuto considerarsi interrotto dalla condotta della vittima, la quale volontariamente si sarebbe esposta a pericolo. 4 لام Anche IT AC e LV RD, in proprio, interposero appello, lamentando che il Tribunale non avesse considerato che: i) i minori si erano ⚫ attivati prontamente per tentare di spegnere l'ordigno;
ii) IT TE era affetto da ritardo mentale;
iii) la condizione psichica di IT TE era tale da indurre a ravvisare una responsabilità per omessa vigilanza in capo ai suoi genitori;
iv) il comportamento spericolato e sconsiderato di IT TE nel maneggiare il petardo aveva interrotto il nesso di causa;
v) non vi era alcun riscontro in atti circa il fatto che il loro figlio avesse incitato IT TE a prendere in mano l'ordigno. In aggiunta, contestarono la quantificazione dei danni. IN GI PA e IO LV impugnarono, a loro volta, la sentenza di prime cure, cui rimproveravano di non tenuto in conto il comportamento sconsiderato di IT TE, né in relazione all'eventuale interruzione del nesso causale né per accertare la sussistenza di un concorso di colpa, ai fini della determinazione del quantum debeatur: quantum da cui dissentivano anche in relazione all'applicazione delle tabelle di Milano. AR TE e UI PI nonché IT TE in proprio - quest'ultimo, però, esclusivamente nel giudizio di appello promosso da IT AC e da LV RD ed in quello attivato da IN GI PA e IO LV - eccepirono l'inammissibilità e l'infondatezza degli appelli. La Corte d'Appello di Potenza, con la sentenza n. 172/2019, riuniti gli appelli, ha ritenuto inammissibile quello proposto da AR NO, da TA IO e da IA NO, perché non notificato a IT TE, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado;
ha giudicato inammissibile anche l'appello proposto da IN GI PA e da IO LV, perché tardivo;
ha accolto parzialmente l'appello proposto da IT AC e da LV RD, riducendo, per l'effetto, la condanna risarcitoria ad euro 1.268.271,50. La sentenza, oggi impugnata, ha affermato che: i) le circostanze addotte dagli appellanti a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria non risultavano dimostrate e comunque non erano tali interrompere il nesso causale tra evento e danno né da sminuire il grado di colpa degli autori dell'illecito, perché la possibilità che l'ordigno non esplodesse al primo tentativo 5 e che altre persone, tra quelle presenti nei pressi della biblioteca comunale, si imbattessero nella bomba rientrava nella serie causale possibile ed adeguata ⚫ degli eventi;
ii) il lieve ritardo mentale di IT TE, a prescindere dal se preesistesse al fatto traumatico, confermava, anziché escluderla, la pericolosità intrinseca della scelta di collocare la bomba carta in una zona aperta al pubblico transito ed in un giorno di festa;
iii) gli autori del fatto illecito non avevano affatto adottato misure idonee ad evitare il danno ad esempio, scegliendo di collocare l'ordigno, comunque - colposamente costruito, in zona privata e interdetta all'accesso di terzi, adoperandosi per renderlo innocuo, rivolgendosi, a tale scopo, preferibilmente ad adulti e/o alle forze dell'ordine, dissuadendo efficacemente IT TE dall'avvicinarsi ad esso ed anzi lo avevano aggravato, a nulla rilevando le ragioni per cui si erano allontanati dall'ordigno se per paura che esplodesse o se per cercare acqua per spegnere la miccia, allo scopo di rendere innocua la bomba carta - ;
iv) a prescindere dal se e da chi avesse incitato IT TE a prendere in mano la bomba, nessuno dei quattro ragazzi aveva evitato che IT TE o chiunque altro la potesse raccogliere da terra;
v) lo sviluppo causale dei fatti era ben prevedibile e la raccolta dell'ordigno da parte della vittima non aveva assunto i requisiti del caso fortuito, mancando l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità in quello specifico contesto. Quanto alla condanna risarcitoria, ha applicato le tabelle di Milano del 2008, in considerazione dell'età di IT TE all'epoca dei fatti (17 anni), dell'invalidità permanente dal medesimo riportata (90%), e, tenuto conto della gravità delle aumento per la dell'illecito, massimoha applicato il conseguenze personalizzazione. LV RD e IT AC ricorrono per la cassazione della decisione n. 172/2019 della Corte d'Appello di Potenza, articolando otto motivi, che illustrano con memoria. 6 2 IN GI PA e IO LV propongono ricorso che, in quanto successivo, va considerato incidentale, basato su sei motivi, corredati di memoria. AR e SA NO e TA IO propongono ricorso anch'esso incidentale, perché successivo, fondato su cinque motivi, ribaditi con memoria. Con memoria depositata in vista dell'odierna Pubblica Udienza, i ricorrenti danno atto del decesso del proprio precedente rappresentante in giudizio e dichiarano di avere conferito procura speciale (allegata