Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 16552
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
A moTIvAzA,-». SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ID nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe RICCARDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 444 del codice cli rito, applicava a RA NA la pena concordata dalle parti per il reato di rapina impropria.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine alla definizione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come rapina consumata e non tentata, in quanto l'addetto alla sicurezza "aveva seguito tutte le fasi della sottrazione" dei capi d'abbigliamento e l'imputato, pertanto, non "aveva acquisito il possesso della res".
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto