Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2022, n. 12841

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2022, n. 12841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12841
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. UT TE, nato a [...], il [...] 2. TR AL, nato a [...] il [...] 3. IN ES, nato a [...] il [...] 4. OS FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/04/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA Di Leo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore della parte civile Fallimento TA ME SY s.r.I., avv. Antonio Ferdinando De Simone, in sostituzione dell'avv. Roberto Lorenzo Raimondi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di FR OS e ES IN e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato TE UT, avv. Vincenzo Perrone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato AL TR, avv. Andrea Soliani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato ES IN, avv. Andrea Soliani, in sostituzione dell'avv. Veronica Cella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato FR OS, avv. Marco Zambelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2017 che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di TE UT, AL TR, ES IN e FR OS per una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e una condotta di bancarotta fraudolenta impropria e, il solo UT, anche per un ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta impropria, condotte poi unificate, ai fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, quanto ad ES IN, anche dalla recidiva specifica, e, quanto a TE UT e FR OS, anche dalla recidiva specifica infraquinquennale e, applicate ad AL TR e a TE UT le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva ritenuta per il solo UT, li ha condannati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie indicate dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci, e alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile fallimento ][tal ME SY s.r.l. Al UT, in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della predetta società, dichiarata fallita il 20 dicembre 2012, allo TR, in qualità di suo liquidatore dal 9 giugno 2010 al 20 novembre 2012, e al IN ed al OS, quali amministratori di fatto della fallita e di Strong BL s.r.I., della quale ultima il OS è stato anche liquidatore, si contesta di avere dissipato i beni sociali stipulando in data 8 gennaio 2008 un apparente accordo di lavorazione in conto terzi con Strong BL s.r.I., società riferibile alla famiglia IN così come la fallita, e di fatto ponendo l'azienda sociale a disposizione della Strong BL s.r.I., che aveva versato ai dipendenti di TA ME SY solo l'ammontare netto delle loro paghe, mentre gli ulteriori costi ed oneri corrispondenti a contributi, debiti verso fornitori e per servizi ed imposte erano rimasti a carico della TA ME SY senza che questa percepisse alcun corrispettivo, con conseguente dissipazione di risorse per euro 3.840.000,00. Inoltre, a tutti gli imputati, nelle qualità sopra indicate, si contesta di avere cagionato il fallimento della TA ME SY s.r.l. per effetto di un'operazione dolosa consistita nell'omissione sistematica, a partire dal 2007, del versamento degli oneri contributivi e tributari — tanto da accumulare un debito di euro 4.855.158,00 —, proseguendo l'attività sociale e quindi la fase di liquidazione senza assumere i necessari provvedimenti, nonostante la perdita del capitale sociale e l'assunzione, da parte del patrimonio sociale, di un valore netto negativo già dal 31 dicembre 2007, con l'effetto di aggravare il dissesto. Infine, al solo UT si contesta di avere cagionato il fallimento della TA ME SY s.r.l. per effetto di un'operazione dolosa consistita nel restituire ai soci i versamenti in conto capitale per euro 177.998,00 nel corso del 2008, nonostante il patrimonio avesse assunto un valore netto negativo, con l'effetto di aggravare il dissesto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TE UT, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla decisione di rigetto della istanza di perizia grafologica volta ad accertare che la firma da lui apparentemente apposta al contratto del 8 gennaio 2008 tra la fallita e la Strong BL s.r.l. era apocrifa e per avere la Corte di appello attribuito al UT la stessa firma, nonostante egli l'avesse disconosciuta ed avesse chiesto perizia per accertare la sua falsità. L'istanza di perizia era stata rivolta al Giudice dell'udienza preliminare e poi al Tribunale ed alla Corte di appello, perché tale accertamento era decisivo per affermare la sua responsabilità penale;
detto contratto era stato individuato quale causa del fallimento della società ed era, quindi, rilevante accertare se il UT lo avesse firmato, perché la falsità della firma avrebbe dimostrato che egli non aveva posto in essere l'unico atto di gestione della società in virtù del quale gli era stata negata la veste di semplice prestanome, da lui rivendicata, con quanto ne derivava anche in ordine alla partecipazione alle altre condotte che gli venivano contestate. La Corte di appello ha rigettato l'istanza affermando che egli non aveva mai agito per far valere formalmente il disconoscimento della sottoscrizione, non considerando che il UT aveva chiesto la perizia sin dall'udienza preliminare, ossia dal momento in cui aveva appreso che il contratto appariva da lui sottoscritto, e che egli non era tenuto a proporre querela di falso, ben potendo limitarsi a disconoscere la firma ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. Il contratto non poteva essere utilizzato contro di lui senza che fosse accertata la paternità della sottoscrizione e il rigetto della istanza di perizia aveva leso il suo diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta /7" illogicità della motivazione per avere la Corte di appello, travisando la prova, affermato la sua penale responsabilità sulla base di mere deduzioni che non poggiano sui dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, che al contrario portano ad escludere che egli abbia partecipato alla attività di gestione della fallita e conducono a ritenere insussistente il dolo, anche nella forma eventuale, con conseguente violazione del diritto di difesa. Nella sentenza si riconosce che inizialmente amministratore di diritto della fallita era PE VA D'EL e che comunque la società era amministrata di fatto da LO IN;
in data 14 novembre 2006 al D'EL era subentrato il UT, nipote di LO IN, il quale gli aveva chiesto la cortesia di assumere la carica per un breve periodo, non potendo intervenire personalmente per non meglio precisati problemi di natura amministrativa. A partire dal 2007 la TA MO SY s.r.l. aveva iniziato a non pagare i debiti verso l'erario e nel 2008 aveva concluso il contratto con la Strong BL s.r.I., amministrata da FR OS, consulente della famiglia IN. In data 25 novembre 2008 la società era stata posta in liquidazione ed il UT aveva assunto la veste di liquidatore sino al 13 marzo 2009, quando era stato sostituito da EN AL che in data 9 giugno 2009 era stato a sua volta sostituito da AL TR, rimasto in carica sino al luglio 2012, essendogli subentrato OB ME sino alla dichiarazione di fallimento. Nella sentenza si afferma anche che, dopo la morte di LO IN in data 8 dicembre 2008, FR OS e ES IN avevano amministrato di fatto la società. La Corte di appello, per affermare la penale responsabilità del UT, ha evidenziato che egli aveva ricoperto il ruolo di amministratore e poi di liquidatore della TA ME SY s.r.l. in un periodo particolarmente critico per la società e nel quale era stato concluso il contratto con la Strong BL s.r.l. e, per rigettare il motivo di appello con il quale si sosteneva che egli era un mero prestanome e che non aveva concretamente partecipato alla gestione della società e neppure era stato posto in grado di percepire «segnali di allarme» in ordine alle condizioni in cui versava la società, ha osservato (a pag. 14) che tali argomenti erano stati già affrontati dal Tribunale, secondo il quale egli per età e preparazione, in quanto ragioniere, era «in grado di comprendere la situazione nella quale si era inserito» e ha aggiunto che questo non era l'unico procedimento penale nel quale era rimasto coinvolto in relazione all'attività commerciale svolta dallo zio e, a dimostrazione che egli non era un mero prestanome, che aveva sottoscritto il contratto tra la fallita e la Strong BL s.r.I.. Identiche considerazioni sono state svolte in relazione agli altri atti che il UT asserisce di non avere mai firmato, come i bilanci. Sebbene tutti i testi abbiano escluso la partecipazione del UT alla gestione della società e confermato che la società era amministrata da LO IN e che il UT si recava in azienda solo perché ivi abitavano lo zio ed i cugini, non è stato ritenuto verosimile dalla Corte territoriale che il UT possa essere stato ingannato dallo zio, di cui si fidava ciecamente. Tutti i fatti oggetto di contestazione sono stati commessi nel periodo in cui la società era amministrata di fatto dal defunto LO IN. Il concorso del UT in tali condotte, per non averle impedite, non è ipotizzabile — si rileva - poiché egli non ha mai avuto consapevolezza, neppure generica, delle condotte illecite poste in essere da LO IN.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche AL

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