Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2016, n. 11383

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel procedimento di cassazione, ai sensi degli artt. 136 e 366 c.p.c., in virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, il cancelliere può eseguire la comunicazione dei provvedimenti tramite deposito in cancelleria (sempre che il difensore non abbia eletto domicilio in Roma) solo se non è andata a buon fine la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, né quella via fax. (Fattispecie anteriore alla disciplina sulle comunicazioni telematiche obbligatorie ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, divenuta operativa riguardo al procedimento di cassazione dal 15 febbraio 2016 per effetto di d.m. 19 gennaio 2016).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2016, n. 11383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11383
Data del deposito : 31 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1 138 3/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO giudizio di cassazione - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE comunicazioni di SEZIONI UNITE CIVILI cancelleria -modalità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di trasmissione Dott. GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - contrasto Presidente Sezione Dott. ETTORE BUCCIANTE R.G.N. 6117/2013 - Presidente Sezione - Cron. 1383 Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere Rep. C.T Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Ud. 24/05/2016 Consigliere Dott. PIETRO CURZIO PU Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO A recupero - - Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO 1 IMPORTO BEL C. O. Consigliere Dott. STEFANO PETITTI Rel. Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6117-2013 proposto da: BO SI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la 2016 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e 245 LO e PAOLO SECHI, per difeso dagli Avvocati STEFANO delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

An

contro

PRIAMO S.R.L., VERDE IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già Priamo s.r.l.);
- intimati avverso la sentenza n. 867/2011 della CORTE D'APPELLO di Cagliari - Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 30/12/2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. an Fatti di causa Su ricorso della Priamo s.r.l., il 3 giugno 2003 il Tribunale di Sassari ha 1. ingiunto a IM Bo - titolare dell'impresa individuale "Caseificio della Nur- ra" - il pagamento di euro 33.466,11, oltre accessori, quale saldo di una forni- tura di macchinari. IM Bo, con citazione notificata il 2 settembre 2003, ha proposto opposi- zione al decreto ingiuntivo, sollevando eccezione di inadempimento per vizi della merce e avanzando una domanda di esatto adempimento del contratto e di risarcimento dei danni per euro 159.253,90. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 579 del 2006, ha respinto l'opposizione. Ha osservato il primo giudice: che tra le parti era stata conve- nuta una compravendita di macchinari, non di un impianto completo;
che i macchinari erano stati consegnati nella data indicata in contratto;
che sebbene in effetti vi fosse la prova in atti che la certificazione della caldaia, predisposta dalla produttrice ditta ET, era errata con riguardo alla indicazione dei bar di pressione, tuttavia tale circostanza non aveva inciso sulla funzionalità della caldaia stessa, comunque trovata a norma nella seconda ispezione, e non a- veva avuto incidenza rispetto alla data di inizio dell'attività da parte del Bo;
che, infine, non vi era prova né della esistenza degli ulteriori vizi dei macchi- nari né della tempestività della loro denuncia. 2.- La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto l'impugnazione con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 dicembre 2011. -3. Per la cassazione della sentenza d'appello il Bo ha proposto ricorso, con atto notificato il 14-20 febbraio 2013, articolato su due motivi: il primo, per violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio motivazionale sull'esclusione dell'invocato risarcimento, pure in presenza di inadempimento della venditrice;
il secondo, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e vizio motivazionale sulla domanda di risarcimento del danno. L'intimata Priamo s.r.l. non ha depositato controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 23318 del 31 ottobre 2014, la VI-3 Sezio- 4. - an riscontrata la nullità della notificazione del ricorso alla Priamo s.r.l., poi- ne - ché eseguita direttamente alla parte, presso la sua sede legale, ancorché la resistente fosse costituita nel giudizio innanzi alla Corte d'appello tramite un difensore ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ri- - 3 - corso alla controparte, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla co- municazione dell'ordinanza. 5.- Con successiva ordinanza interlocutoria n. 20478 del 12 ottobre 2015, la medesima Sezione ha osservato che il ricorrente ha effettivamente rinnovato la notifica del ricorso per cassazione nei confronti della Verde Impianti s.r.l. in liquidazione - già Priamo s.r.l. con atto notificato all'avv. Chironi (del foro di Sassari) il 14 luglio 2015 e con altro atto, spedito per la notifica a mezzo posta il 13 luglio 2015, alla "già Priamo s.r.l.", ricevuto poi il 15 luglio 2015. Il Collegio ha poi rilevato che, pur non essendo rituale la notificazione al pro- curatore già costituito nei gradi precedenti, essendo decorso più di un anno dalla pubblicazione dell'impugnata sentenza, la seconda notificazione deve ri- tenersi operata all'effettivo destinatario, considerato che dalla documentazione allegata alla prova della notifica risulta che la Verde Impianti s.r.l. ha così cambiato la sua denominazione, dalla precedente Priamo s.r.l., in data 24 feb- braio 2012. la valu-E' divenuta allora decisiva si osserva nell'ordinanza interlocutoria tazione della tempestività della rinnovazione della notifica, da operarsi in rela- zione alla data della prima valida comunicazione della richiamata ordinanza in- terlocutoria del 31 ottobre 2014. Tale comunicazione al difensore del ricorrente si è avuta, una prima volta, presso la cancelleria della Corte di cassazione in data 11 novembre 2014, in dipendenza della mancata elezione di domicilio in Roma e non avendo in ricor- so il ricorrente dichiarato espressamente di volere ricevere le comunicazioni anche al numero di telefax ivi indicato, che si è limitato a riportare sic et sim- pliciter;
una seconda volta, a mezzo telefax in data 13 aprile 2015. Pertanto, secondo l'ordinanza interlocutoria si prospetta la seguente alternati- va: il ricorso è inammissibile per mancato rispetto dell'ordine di integrazione, essendo decorsi inutilmente novanta giorni, se si fa riferimento alla prima co- municazione, da ritenere valida ai sensi dell'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ.;
al contrario, il ricorso è ammissibile (quanto al rispetto dell'ordine Au di integrazione del contraddittorio), se si prende in considerazione soltanto la comunicazione a mezzo telefax, alla quale ha fatto seguito, nel termine asse- gnato, la rinnovazione della notificazione. L'ordinanza interlocutoria rileva che, in materia di comunicazioni di cancelleria, vi è un contrasto tra le pronunce della Corte: da una parte si è sostenuto che 4 - è sufficiente la sola comunicazione in cancelleria ad esclusione dei mezzi alter- nativi (posta elettronica o, in mancanza, telefax) previsti per le comunicazioni del cancelliere e le notificazioni tra avvocati;
dall'altra (sia pure con riferimen- to alla relazione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.), si è negata la validità della sola comunicazione in cancelleria, quando nel ricorso sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax, ovvero sia stato chiesto l'invio a mezzo lettera raccomandata ex art. 135 disp. att. cod. proc. civ. Di qui la rimessione alle Sezioni Unite della questione se gli atti preparatori dell'adunanza in camera di consiglio, i provvedimenti interlocutori ad essa se- guiti nonché le relazioni ex art. 380-bis cod. proc. civ., nel caso in cui la parte non abbia eletto domicilio in Roma, debbano essere comunicati o notificati in via esclusiva in cancelleria, ai sensi dall'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., anche quando nel ricorso (o nel controricorso) sia stato indicato il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica. Ragioni della decisione Il caso all'esame delle Sezioni Unite concerne la valutazione della tempe- 1.- stività della rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alla par- te intimata, rinnovazione ordinata dalla Corte per la riscontrata nullità della prima notificazione effettuata dal ricorrente. L'ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione che ha disposto l'incombente della rinnovazione ha fissato al ricorrente il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza. Non avendo il ricorrente eletto domicilio in Roma, ma avendo indicato il pro- prio numero di fax, la comunicazione dell'ordinanza è stata effettuata, in data 11 novembre 2014, presso la cancelleria della Corte di cassazione e, successi- vamente, il 13 aprile 2015, a mezzo fax. La rinnovazione della notificazione non rispetta il termine perentorio (e il ricor- so è inammissibile) se si deve avere riguardo alla prima comunicazione, rite- an nendo cioè valida, e idonea a far decorrere il termine, quella eseguita presso la cancelleria di questa Corte, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. Viceversa lo rispetta (con conseguente ammissibilità del ricorso) se si deve fare riferimento soltanto alla comunicazione successiva avvenuta a mezzo fax. - 5 - -2. L'interrogativo che si pone è se, in mancanza di elezione del domicilio in Roma da parte del ricorrente, persista la validità esclusiva della comunicazione in cancelleria, prevista dal secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., del provvedimento interlocutorio, pronunciato in udienza pubblica o nell'adunanza in camera di consiglio ovvero adottato a seguito di queste, che fissa termini perentori al destinatario della comunicazione, e tanto alla stregua delle inno- vazioni introdotte dall'attuale ultimo comma del medesimo art. 366, sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera i), numero 2), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con richiamo all'art. 136, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., una volta che in ricorso (o in controricorso) sia stato anche soltanto indicato il nu- mero di fax. 3. - Per ragioni di completezza sistematica, l'ordinanza di rimessione ha posto in realtà un quesito più generale, che eccede il caso da risolvere. La maggiore ampiezza del quesito sollevato prende le mosse dal rilievo che, anche nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, sono previsti taluni casi in cui il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi