Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2020, n. 05372

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2020, n. 05372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05372
Data del deposito : 10 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OG LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2017 del GIUDICE DI PACE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITT che ha concluso chiedendo itt-Preer-eern-cur ct_l_r r713_--e_L__IDe • l' i na m m i ssi bi I ita udito il difensore I difensori presenti chiedono l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Prato ha condannato CA IA alla pena di euro 40,00 di multa per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. commesso in data 9 maggio e 28 giugno 2010, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 495, comma 4, 190, comma 1, cod. proc. pen., 29, comma 8, d. Igs. n. 274 del 2000) e nullità della sentenza in relazione all'ordinanza, emessa in data 21 novembre 2017, con la quale veniva dichiarata la decadenza della prova testimoniale della difesa, in relazione alla deposizione del teste AN IP, con violazione del diritto di difesa. La dichiarazione di decadenza della prova era stata motivata per l'impossibilità di procedere all'accompagnato coattivo disposto, per essersi il teste trasferito da Prato ad altra residenza, non conosciuta dalla difesa né da questa indicata. Si tratta di ordinanza che violerebbe il citato art. 29, il quale prevede la decadenza nel caso in cui sia la parte ad omettere la citazione del teste. Per contro la stessa ordinanza impugnata esclude l'omessa citazione da parte del difensore. Peraltro il disposto accompagnamento non era stato preceduto, come prevede l'art. 133 cod. proc . pen. dall'effettiva citazione del teste, non avendo l'IP ritirato la raccomandata inoltrata dalla difesa a mezzo posta ed essendosi completata la citazione con la compiuta giacenza. In ogni caso l'ordinanza non motiverebbe circa la superfluità della prova testimoniale revocata.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'ordinanza del 21 novembre 2017, con la quale veniva rigettata la richiesta di acquisizione istruttoria della difesa, ai sensi degli artt. 507 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 32 d. Igs. n. 274 del 2000. Si contesta che la prova richiesta (acquisizione dal gestore dell'intestazione di un'utenza telefonica) non sia stata ritenuta necessaria dal giudice, con l'ordinanza impugnata, indicando elementi in fatto di segno contrario a quelli posti a base della motivazione dell'ordinanza

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