Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2024, n. 21860
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La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.).
Il creditore che proponga istanza ex art. 588 c.p.c. non è tenuto a depositare contestualmente le somme necessarie a soddisfare i creditori poziori, non essendovi alcuna previsione normativa che tanto preveda a pena di inammissibilità, né potendosi porre l'istante in una condizione deteriore rispetto ai terzi offerenti (tenuti al versamento della sola cauzione), tenuto conto che l'effettivo perfezionamento dell'assegnazione è subordinato alla verifica, in sede di gara, delle offerte d'acquisto eventualmente pervenute.
In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
N. 13429/22 R.G. Numero registro generale 13429/2022 Numero sezionale 1837/2024 Numero di raccolta generale 21860/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Esecuzione forzata - FRANCO DE STEFANO Presidente Assegnazione immobiliare - Termine PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere di presentazione dell'istanza - Natura AUGUSTO TATANGELO Consigliere perentoria RAFFAELE ROSSI Consigliere UP. 15/05/2024 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. Cron. R.G.N. 13429/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 13429/2022 R.G. proposto da: AS GA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ziino come da procura in atti, domicilio digitale salvatore.ziino@legalmail.it
- ricorrente -
contro
PENELOPE SPV s.r.l., BR MA ON RI, CANNONE EMANUELA, CANNONE TAMARA
- intimati -
avverso la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Palermo, depositata in data 24.2.2022;
1 Numero registro generale 13429/2022 N. 13429/22 R.G. Numero sezionale 1837/2024 Numero di raccolta generale 21860/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2024 dal consigliere Salvatore Saija;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
GA AN, creditrice intervenuta nella procedura esecutiva a carico di CO NT IA BR dinanzi al Tribunale di Palermo (N. 236/2013 R.G.), propose istanza di assegnazione dell'immobile pignorato, ex art. 588 c.p.c., in data 15.3.2018, offrendo la somma di € 238.613,00, pari al prezzo base d'asta e idonea a coprire l'intero credito del creditore procedente CAF s.p.a. (quale procuratore speciale di LO SPV s.r.l.), ex art. 506 c.p.c. Con provvedimento del 18.3.2018, il giudice dell'esecuzione dichiarò l'istanza inammissibile, in quanto presentata oltre il termine di dieci giorni prima della vendita, fissato dall'art. 588 c.p.c. All'esito dell'esperimento di vendita del 20.3.2018, il professionista delegato aggiudicò l'immobile a AN e AR NN (che avevano presentato offerta “minima”), per l'importo di € 178.960,00. La AN propose quindi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del 18.3.2018;
negata dal g.e. (e dal collegio, in sede di reclamo) la sospensione ed introdotto dalla AN il giudizio di merito, in cui si costituì la sola creditrice procedente e rimasero contumaci l'esecutato e le aggiudicatarie, con sentenza del 24.2.2022 il Tribunale di Palermo rigettò l'opposizione;
per quanto ancora qui interessa, osservò il Tribunale che: a) anzitutto, nelle more del giudizio era stato emesso il decreto di trasferimento in favore di AN e AR NN, non opposto dalla AN, ed era stata 2 Numero registro generale 13429/2022 N. 13429/22 R.G. Numero sezionale 1837/2024 Numero di raccolta generale 21860/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 pure definitivamente distribuita la somma ricavata dalla vendita, il che determinava l'irrevocabilità degli effetti della vendita;
b) il termine di cui all'art. 588 c.p.c. - secondo un'interpretazione “sistematica, teleologica, nonché costituzionalmente orientata, che tenga conto delle riforme di cui al d.l. n. 83/2015 e d.l. 59/2016” - è di natura perentoria, in quanto funzionale alla sollecita definizione della fase liquidatoria e benché la norma non lo qualifichi espressamente in tal senso;
c) anche a ritenere il termine di natura ordinatoria, comunque la AN non aveva presentato istanza di proroga prima della sua scadenza, con la conseguenza che quest'ultima aveva comunque determinato la perdita del potere processuale;
d) quand'anche l'istanza fosse stata presentata tempestivamente, essa avrebbe dovuto comunque considerarsi inammissibile, perché non corredata dal versamento delle somme occorrenti a soddisfare il creditore prelazionario. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione GA AN, sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria;
gli intimati non hanno resistito. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte (confermate nella discussione orale, nell'odierna pubblica udienza), chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 159 c.p.c. e 2929 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che l'opposizione spiegata da essa AN avverso il provvedimento del g.e. del 18.3.2018 non potesse comunque produrre alcuna utilità per la stessa, atteso che era stato comunque emesso il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., ed era stato approvato, all'udienza del 3 Numero registro generale 13429/2022 N. 13429/22 R.G. Numero sezionale 1837/2024 Numero di raccolta generale 21860/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 27.6.2019, il progetto finale di distribuzione. Rileva la ricorrente, al contrario, che l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. che occupa non può che riverberare i propri effetti sugli atti conseguenziali che ne derivano, secondo la regola dettata dall'art. 159 c.p.c., non essendovi alcun onere di impugnare tutti gli atti successivi, ove si sia tempestivamente opposto l'atto presupposto, come nella specie. Ciò tanto più se, ad essere opposto, è un atto del sub-procedimento di vendita, come ancora nella specie, per il quale non può operare la regola di cui all'art. 2929 c.c., che fa salva la stabilità della vendita in caso di nullità degli atti anteriori alla stessa vendita forzata: tale regola, appunto, non si applica ove ad essere invalido sia un atto del sub-procedimento liquidatorio, sicché l'accoglimento dell'opposizione tempestivamente proposta avverso quest'ultimo è comunque idoneo a determinare la caducazione degli atti conseguenti, compresi il decreto di trasferimento e l'approvazione del progetto finale di distribuzione, il cui esito è peraltro irrilevante per stabilire se la vendita si è svolta in modo regolare. 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 506, 588, 589 e 590 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che il termine per la proposizione dell'istanza di assegnazione sia perentorio. Rileva la ricorrente che l'unico precedente di legittimità, sul punto (Cass. n. 8857/2011), afferma la natura ordinatoria del termine ex art. 588 c.p.c., in piena coerenza con la funzione da esso spiegata, non essendo peraltro consentito affermare, in assenza di espressa disposizione di legge, la perentorietà di un termine. Né può ritenersi, come ha fatto il Tribunale di Palermo, che le riforme del processo esecutivo susseguitesi a partire 4 Numero registro generale 13429/2022 N. 13429/22 R.G. Numero sezionale 1837/2024 Numero di raccolta generale 21860/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 dal 2015 abbiano inciso sulla questione che occupa, sia perché esse non l'hanno specificamente affrontata, sia perché esse hanno in realtà mirato ad incentivare la possibilità, per i creditori, di avvalersi dell'istituto dell'assegnazione, svincolandola dal necessario esperimento della vendita con incanto e riducendo la discrezionalità del giudice (o del professionista delegato) in ordine all'accoglimento dell'istanza stessa. Né rileva quanto osservato dal Tribunale circa il fatto che - anche a considerare il termine in parola di natura ordinatoria - essa AN non abbia presentato istanza di proroga, prima della scadenza, perché altrimenti si avrebbe l'effetto di parificare un termine ordinatorio al termine perentorio. Infine, si censura l'affermazione del giudice di merito per cui l'istanza di assegnazione in questione era da considerare comunque inammissibile, perché non accompagnata dal deposito delle somme occorrenti a soddisfare il creditore ipotecario di primo grado, sufficiente invece essendo - a norma dell'art. 589 c.p.c. - la semplice offerta di pagamento della somma, da regolare entro il termine all'uopo disposto dal giudice dell'esecuzione. 2.1 - Benché colga evidentemente nel segno, il primo motivo non può trovare accoglimento, al lume della complessiva infondatezza del secondo motivo (su cui v. infra). Risulta quindi sufficiente la correzione della motivazione della sentenza impugnata (in parte qua), ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c., rivelandosi comunque conforme a diritto la statuizione di rigetto dell'opposizione proposta dalla AN (il che, come si vedrà tra breve, vale anche con riguardo a taluni profili di censura dello stesso secondo motivo). Il Tribunale di Palermo, in via preliminare, ha valutato di per sé non accoglibile l'opposizione spiegata dalla AN avverso il provvedimento del g.e. del 5 Numero registro generale 13429/2022 N. 13429/22 R.G. Numero sezionale 1837/2024 Numero di raccolta generale 21860/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 18.3.2018 (con cui era stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, l'istanza di assegnazione dalla stessa proposta), giacché nelle more della decisione era stato emesso (in data 21.1.2019) il decreto di trasferimento dell'immobile in questione in favore di AN e AR NN, tuttavia non opposto dalla stessa AN;
inoltre, era stato frattanto definitivamente approvato il progetto di distribuzione, all'udienza del 27.6.2019, con conseguente finale distribuzione del ricavato, anche in tal caso senza opposizione della AN, che pure aveva partecipato alla stessa udienza. Tanto determinava, secondo il Tribunale siciliano, la “irrevocabilità degli effetti del trasferimento della proprietà”. 2.2 - L'assunto non è condivisibile, occorrendo dunque procedere alla correzione della motivazione della sentenza, sul punto. Infatti, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte della AN non può che riverberarsi sugli atti successivi dipendenti - sul piano logico-giuridico - dall'atto invalido, secondo il principio della nullità