Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2019, n. 00012
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I consorzi obbligatori per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria, di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 6 del 1998, conv. con l. n. 61 del 1998, agiscono sulla base di norme di diritto privato, rispondendo delle obbligazioni da loro assunte sia i singoli consorziati sia il consorzio stesso che le ha contratte, attraverso il suo presidente, nella qualità di mandatario dei medesimi consorziati. Ne consegue che alla responsabilità del consorzio si somma quella dei suoi membri, determinandosi, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive - del consorzio, per l'intero, e del consorziato, nel limiti della sua quota - che opera in via alternativa o cumulativa.
Sul provvedimento
Testo completo
1 00012-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DÌ CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mo Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA - Presidente - COMPENSO - Consigliere - Dott. ANNAMARIA CASADONTE Ud. 24/10/2018 - Dott. GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere - PU - Rel. Consigliere RG.N. 16687/2014 Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO on 12 Dott. STEFANO OLIVA Rep. Cl - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16687-2014 proposto da: CONSORZIO UMI 1/63 di Colfiorito, elettivamente domiciliato a Foligno, via Garibaldi 85, presso lo studio dell'Avvocato GIANFRANCO ANGELI che lo rappresenta e difende, quale suo legale rappresentante, a norma dell'art. 86 c.p.c. -
- ricorrente -
contro
AL GIUSEPPE, elettivamente domiciliato a Roma, viale Regina Margherita 262-264, presso lo studio dell'Avvocato VINCENZO MARANO e rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCO MATARANGOLO per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 211/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 4/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
3461/18 D 2 sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CARMELO SGROI, il quale ha chiesto l'accoglimento del 5° e del 6° motivo del ricorso principale ed il rigetto per il resto, ricorso incidentale assorbito;
sentito, per il ricorrente, l'Avvocato GIANFRANCO ANGELI;
sentito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato FRANCO MATARANGOLO FATTI DI CAUSA Giuseppe VA, con citazione notificata il 4/2/2004, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Perugia, il Consorzio UMI 1-63 di Colfiorito, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. 6.783,72, oltre interessi, a titolo di compenso per la prestazione professionale che assumeva di aver svolto su incarico del convenuto e consistita nella redazione del progetto strutturale per gli interventi di ricostruzione e di ripristino con miglioramento sismico degli immobili dei consorziati, oltre che nell'espletamento di alcune pratiche burocratiche, come da parcella inviata il 20/4/2002. Il Consorzio convenuto, dal suo canto, ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva sia perché il م و Consorzio, costituito ai sensi del d.l. n. 6 del 1998, conv. con la I. n. 61 del 1998, e della I.r. n. 30 del 1998, aveva rilevanza solo nei rapporti con lo Stato, per la gestione del contributo statale per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, e non anche nei rapporti con i terzi, dei quali erano parti i proprietari degli immobili, sia perché il Consorzio non aveva conferito all'attore alcun incarico: l'unico incarico relativo al progetto di ristrutturazione e di miglioramento sismico era stato conferito al geom. Emo Delicati, senza autorizzarlo ad avvalersi di altri professionisti ed avendo corrisposto al medesimo, come pattuito, quanto Ric. 2014 n. 16687 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 3 dovuto: ove fosse stato quest'ultimo a conferire l'incarico per la prestazione oggetto della causa, ne avrebbe dovuto rispondere personalmente nei confronti dell'attore. Il Consorzio, inoltre, ha dedotto che la prestazione resa dall'attore non era coerente con quanto richiesto al geom. Delicati ed, in ogni caso, in contrasto con la tipologia dell'immobile. Le soluzioni scelte dall'attore erano inutilmente costose ed in contrasto con la tipologia dell'edificio. In sede di esecuzione, il Consorzio aveva dovuto revisionare completamente il progetto commissionato al geom. Delicati, nominando un altro professionista. Il Consorzio, infine, ha eccepito che la somma spettante all'attore era inferiore rispetto a quella richiesta, trovando applicazione il d.m. del 4/4/2001 in relazione al costo delle sole opere strutturali, che ammontava non all'importo indicato dall'attore ma al minore importo di €. 32.587,60. Il Consorzio, quindi, ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la determinazione del compenso nella giusta misura. Il tribunale, con sentenza del 31/5/2010, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il Consorzio al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 3.973,12, oltre IVA e CAP e interessi legali. L'attore ha, quindi, proposto appello. Il Consorzio, a sua volta, ha parimenti chiesto la riforma della sentenza nel senso del rigetto della domanda o, in subordine, della sua condanna al pagamento della minor somma di €. 1.788,80. La corte d'appello di Perugia, con sentenza del 4/4/2014, in riforma della sentenza appellata, ha condannato il Consorzio UMI 1-63 di Colfiorito a pagare in favore dell'attore la somma di €. 5.615,78, oltre CAP, IVA e interessi al tasso legale di cui Ric. 2014 n. 16687 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 4 all'art. 9 della I. n. 143 del 1949 dal 61° giorno successivo al 20/4/2002. La corte d'appello, in particolare, dopo aver premesso che: 1) le conclusioni del Consorzio appellato (vale a dire la riforma della sentenza del tribunale nel senso del rigetto della domanda o, in subordine, della sua condanna al pagamento della minor somma di €. 1.788,80) dovessero essere qualificate come "appello incidentale", pur in mancanza di una espressa qualificazione in tal senso, e non quale mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. di domande ed eccezioni già proposte in primo grado dallo stesso appellato, posto che quest'ultima norma riguarda le domande e le eccezioni rimaste assorbite nella decisione impugnata, laddove, nel caso di specie, "sulle eccezioni riproposte c'è stato da parte del primo giudice ... il rigetto o un'omessa pronuncia", e cioè, in ipotesi, ad un errore da far valere con l'appello incidentale a norma dell'art. 342 c.p.c.;
2) tale appello incidentale contiene specifici motivi di impugnazione, sebbene siano "formulati occasionalmente, qua e là, nel corpo della comparsa di Ө costituzione";
3) il Consorzio, come confermato dall'art. 10 bis del DGR n. 6383 del 1998, secondo il quale delle obbligazione assunte dal Consorzio rispondono i singoli consorziati in base alle rispettive superfici complessive, è, nei rapporti privatistici come quello per cui è causa, ma anche un quelli amministrativi relativi alla concessione del contributo statale, è, in persona del suo legale rappresentante, “una figura soggettiva strumentale che rappresenta la collettività dei consorziati", e cioè quello indicati nell'atto costitutivo dell'UMI 63, senza che sia a tal fine necessario, come nel caso in cui si convenga in giudizio l'amministratore di un condominio, l'identificazione nominativa di ciascuno di essi;
ha ritenuto: innanzitutto, che, ad onta di - quanto denunciato dal Consorzio appellato, il tribunale si è Ric. 2014 n. 16687 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 5 pronunciato, respingendola, sull'eccezione, che lo stesso aveva formulato, di mancanza dell'incarico in favore dell'attore, affermando che, in realtà, l'incarico risultava provato dalla testimonianza assunta e dalla documentazione agli atti;
- in secondo luogo, che il motivo d'appello proposto sul punto è infondato: pur dovendosi ritenere, come tempestivamente eccepito dal Consorzio prima della sua ammissione, che la deposizione testimoniale resa dal geom. Delicati fosse inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo lo stesso portatore di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che lo legittimava ad intervenire in giudizio per essere, secondo l'eccezione del Consorzio, il vero obbligato rispetto al credito azionato dall'attore, la corte d'appello ha rilevato: innanzitutto, che i documenti prodotti dal Consorzio non fossero idonei a provare che l'incarico fu dato dal Consorzio al solo geom. Delicati: alla richiesta del Consorzio, in data 27/7/2001, di predisporre adeguata variante tecnica perché il progetto approvato comportava oneri economici ben superiori al contributo pubblico, il Delicati, nella risposta del 3/8/2001, ha rifiutato di modificare "la progettazione" ma, ha aggiunto la corte, riferendosi evidentemente alla sola progettazione architettonica, come si evince dal fatto che, nella stessa lettera, in precedenza, aveva precisato di aver, appunto, curato solo la progettazione architettonica e non anche quella strutturale, curata dall'ing. VA;
il Delicati, quindi, prosegue la corte, non riconosce affatto di aver ricevuto l'incarico per tutta la progettazione, compresa quella strutturale, della quale, anzi, sembra escludere di essere responsabile e, quindi, di averne avuto a suo tempo l'incarico;
in ogni caso, ha proseguito la corte, "... la paternità intellettuale della progettazione strutturale, prodotta in atti, relativa al progetto architettonico redatto dal geom. Delicati, è Ric. 2014 n. 16687 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 6 pacificamente dell'attore" e "che è pacifico anche che il Consorzio abbia comunque utilizzato, e dunque accettato, detta progettazione, come quella architettonica del geom. Delicati, che, come quella, risulta infatti depositata presso la Provincia di Perugia e richiamata nella denuncia dei lavori sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio ", per cui - ha concluso -la corte "in assenza di prova, il cui onere gravava sul Consorzio e che non appare in alcun modo offerta, che sia stata eseguita su incarico di altro soggetto che si sia intromesso fra il Consorzio e l'attore", "si deve presumere che la prestazione sia stata eseguita dall'attore in base ad un incarico dato dallo stesso Consorzio", tanto più se si considera l'improbabilità di un incarico dato dal Consorzio al geom. Delicati per una prestazione che eccede evidentemente la competenza professionale del geometra. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. proposta, in via - subordinata, in primo grado e riproposta in appello come motivo di rigetto della domanda dell'attore per cui la - progettazione