Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2024, n. 4637

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2024, n. 4637
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4637
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 19.12.23 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2650/18 R.G.
TRA
in persona del direttore generale p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mariano,
Parte_1
Marcello Abbondandolo e come da procura in atti Parte_2
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barrasso come da procura in atti CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 21.9.18 parte appellante in epigrafe - datore di lavoro dell'appellato, dirigente farmacista transitato dalla e, infine presso la farmacia territoriale Pt_3
del presidio ospedaliero di Ariano Irpino- ha impugnato la sentenza n. 443/18 del 29.3.18 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda del per il pagamento della somma di euro 22720,79 a titolo di indennità di esclusività nella CP_1
misura prevista dopo il decorso di un quinquennio dall'assunzione, nel caso tra il 2.4.12 ed il
31.12.14, oltre il conseguente aumento della retribuzione minima unificata.
Il primo Giudice riteneva fondata la pretesa inerente la indennità di esclusività post primo
Part quinquennio per il periodo 2012-14, mai erogata da perché affermava che tale incremento non avesse carattere “ordinario” e, dunque, non potesse ricadere nell'ambito del c.d. “blocco stipendiale” di cui all'art. 9 comma 1 legge 122/10 (”…..è evidente che al ricorrente spetterebbe l'indennità di esclusività prevista dall'art. 12 del CCNL destinata ai dirigenti medici con oltre cinque anni di servizio con decorrenza dal 2.4.12 data di consumazione del primo quinquennio di proficuo servizio………………………l'indennità di esclusività e non è indicata tra gli emolumenti compresi nel trattamento fondamentale né accessorio destinato ai dirigenti (art. 33 CCNL di settore) ma è destinata a remunerare in modo specifico e differenziato l'incarico aggiuntivo conferito ai medici che assumono il vincolo di esclusiva. Il passaggio da una fascia all'altra non avviene, peraltro, automaticamente in base all'anzianità di servizio accumulata, ma presuppone una valutazione positiva dell'operato del dirigente nell'incarico precedente e, per l'effetto, l'ottenimento di un nuovo
e più prestigioso incarico con percezione di un'indennità proporzionalmente adeguata ”).
Il Tribunale, dunque, accoglieva la domanda del in forza del ritenuto carattere “eventuale” CP_1
Part della verifica positiva, demandata ad un collegio tecnico che viene formato ad hoc in per la valutazione dell'esito professionale del quinquennio del dirigente esaminato. La sentenza leggeva dunque come eventuale la verifica del collegio tecnico, necessaria per l'attribuzione della indennità, per cui l'attribuzione della stessa sarebbe al di fuori del perimetro della normale “dinamica retributiva” soggetta al blocco stipendiale. Part appellante lamenta la erroneità della pronuncia gravata, reiterando una ricostruzione alternativa della fattispecie di causa per cui la misura della indennità di esclusività prevista dal ccnl di settore per la dirigenza medica varia a seconda della anzianità conseguita e della presenza di incarichi ed aumenta, comunque, dopo il superamento positivo della verifica demandata a Collegio tecnico interno che avviene dopo cinque anni dall'avvio del rapporto;
verifica che non ha alcun margine selettivo e, perciò, è presupposto di un mero incremento retributivo per progressione di carriera, certamente assoggettabile al regime di blocco di cui alla legislazione di riferimento;
concludeva per il rigetto della domanda originaria del In altri termini, la valutazione positiva non sarebbe evento CP_1
straordinario ne comporterebbe automatismi di incarico;
sottolineava, poi, come il Tribunale avesse fatto riferimento al riconoscimento di “nuovo e più prestigioso incarico” nella specie incontestatamente mai attribuito.
Parte appellata si è costituita nel presente grado lamentando la inammissibilità di nuovi documenti
Part aziendali depositati da la obbligatorietà di attribuzione di nuovo incarico a seguito della positiva valutazione al decorrere del primo quinquennio di attività in esclusività;
ha concluso per il rigetto dell'appello e comunque, reiterato la domanda di versamento in suo favore, ex art. 2041 cod. civ., della medesima somma rivendicata.
All'esito della camera di consiglio del 19.12.23 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto -con seguente riforma della sentenza impugnata con declaratoria di infondatezza del ricorso originario del dirigente CP_1
L'odierno appellato, come riassunto in narrativa, non ha ricevuto la erogazione della indennità in Part parola -nonostante la positiva valutazione del primo quinquennio di attività presso appellante-
Part poichè a ritenuto che tale attribuzione non spettasse perché evento ordinario di carriera per cui il relativo maggiore emolumento, per il successivo periodo di dirigenza avviato dal 2011, fosse impedito dalla normativa eccezionale ex lege 122/10.
La questione è già stata valutata da questa Corte in casi analoghi in cui si pretendeva che il superamento della ridetta valutazione al primo quinquennio di dirigenza medica fosse evento non ordinario -quindi escluso dal suddetto “blocco stipendiale”- e legato causalmente ad esso il conferimento di specifico incarico -in aggiunta alle mansioni ordinarie connesse al ruolo della dirigenza medica- professionale quale “alta specializzazione” o dirigenza di struttura, “semplice” o
“complessa”, come prospettava il ricorrente in primo grado.
Ma la piana lettura della normativa anche pattizia di settore esclude tale visuale e fa ritenere l'evento di attribuzione di indennità siccome “ordinario” e la attribuzione di uno dei citati incarichi professionali non legata causalmente al primo e/o quale conseguenza indefettibile del diritto alla
Part indennità/positivo superamento della valutazione del collegio tecnico istituito allo scopo dall' I due aspetti non sono in relazione causale tra loro, sono paralleli: l'indennità maggiore dopo cinque anni è un evento di mera progressione di carriera con incremento economico ed è solo il presupposto per l'eventuale attribuzione di incarico;
non vi è automatismo tra il superamento positivo della valutazione dopo il primo quinquennio ed un diritto ad attribuzione di incarico, incarico la cui mancanza non è elemento negativo per il riconoscimento della indennità di esclusività.
L'art. 9, 1 comma della legge citata prevede per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art. 8, comma 14. L'interpretazione di tale norma suggerita dall'appellante è in sostanza la seguente: il trattamento retributivo spettante ai dipendenti pubblici per
l'anno 2010 non può essere incrementato, nei successivi anni 2011, 2012 e 2013, a meno che in tali anni si verifichino eventi straordinari della dinamica retributiva, eventi fra i quali non può essere
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