Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2024, n. 712

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2024, n. 712
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 712
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

R.G.V.G. n. 243/2024

L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 739 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.V.G. 243/2024, avverso il Parte_2 decreto cron. n. 56/20247 del 3.01.2024 emesso dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.V.G. 1334/2023;
letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 29.04.2024 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 14.05.2024, ha emesso il seguente
DECRETO
Con il reclamato decreto la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 27.02.2023 dalla IG.ra nei confronti del Parte_2
e previa declaratoria di contumacia di quest'ultimo, disponeva che il figlio minore Parte_1 delle parti ( nato a [...] il [...]) fosse affidato in via esclusiva alla madre, Persona_1 stabilendo che le visite della diade padre-figlio, da espletarsi in forma protetta e in uno spazio neutro, fossero regolamentate dai Servizi Sociali territorialmente competenti e secondo un calendario volto a Pt_ favorire la ripresa di un rapporto affettivo fra loro;
assegnava in godimento alla l'abitazione familiare sita in Bari-Palese al Vico Decimo di Via Giuseppe Garibaldi n.3, intestata in via esclusiva al di lei padre, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti.
Inoltre, onerava il del versamento di un contributo per il mantenimento del figlio fissato nella Pt_1 misura di €.170 mensili, con decorrenza dal febbraio 2023, da aggiornarsi annualmente in base agli indici
con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese occorrenti per il bambino;
disciplinava le Org_1 modalità di versamento dell'assegno per la mensilità corrente, per quelle arretrate e per quelle future e concedeva alla l'intero assegno unico universale erogando dall' . Parte_2 CP_1 pagina 1 di 5


Infine, in applicazione del principio della soccombenza, condannava il al pagamento Parte_1 delle spese di lite, liquidate nella complessiva misura di €.1.635,20 e con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da rifondersi in favore dello Stato in ragione della decisa ammissione della ricorrente stessa al beneficio del gratuito patrocinio. Par Il impugnava tale decreto, erroneamente sussunto nella disposizione procedurale di cui Parte_1 all'art. 708 c.p.c., e dunque da qualificarsi esattamente quale reclamo ex art. 739 c.p.c., dolendosi dell'intervenuta assegnazione all'ex compagna degli arredi esistenti nell'abitazione familiare, trattandosi di beni appartenenti alla madre del reclamante stesso.
La donna, infatti, aveva acquistato tali beni e li aveva concessi in godimento al figlio e alla di lui Pt_ compagna;
e tuttavia, stante il collegamento funzionale fra l'alloggio assegnato alla ed altro cespite occupato dal padre di costei, a cagione della decisione adottata in parte qua dal Tribunale a quest'ultimo era stato di fatto concesso di utilizzare i beni appartenenti ad un soggetto estraneo alla vicenda processuale. Pt_ La era stata pertanto diffidata a voler restituire tali arredi alla legittima proprietaria sicché, inottemperando, era poi stata denunciata per il delitto di appropriazione indebita.
In secondo luogo, si doleva del limitato diritto di visita al figlio che, di fatto, avrebbe inibito i rapporti di questi con i parenti del ramo paterno e, da ultimo, censurava la disposta sua condanna alle spese.
Pertanto, concludeva il reclamo chiedendo alla Corte di voler confermare l'assegnazione della ridetta Pt_ abitazione alla revocare il provvedimento di prime cure nella parte in cui le aveva assegnato anche gli arredi e gli elettrodomestici ivi allocati, disponendo la loro restituzione in favore della IG.ra
[...]
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