CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400395
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2024
N. 00395/2024REG.PROV.COLL.
N. 00519/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Cuccia 45;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali Ambientali e dell'Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3162/2021, resa tra le parti, depositata il 22 novembre 2021, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1028/2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il -OMISSIS- domandava l’annullamento del decreto n. 1344 del 18 giugno 2010 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha revocato il contributo in conto capitale di € 5.524.580,00 precedentemente concessole, autorizzando il recupero della predetta somma accreditata con i mandati n. 98/09 e n. 74/09.
La società domandava, inoltre, il risarcimento del danno ingiusto patito a causa dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento da parte dell’Amministrazione, quantificando il nocumento preteso a titolo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 2- bis e 3 l. n. 241/90 e ss.mm.ii., dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 97 Cost. in complessivi € 970.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana si opponeva all’accoglimento del ricorso in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione e per omessa notifica alla MPS – Banca per l’Impresa e, comunque, nel merito infondato.
Con sentenza n. 3162/2021 pubblicata il 22 novembre 2021 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, dopo avere respinto le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione Regionale resistente, rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Assessorato nella misura di € 1.000,00.
Con ricorso in appello notificato il 20 maggio 2022 e depositato il 6 giugno 2022, la società ricorrente domandava la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni.
L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana si costituiva in giudizio, con memoria di mero stile.
Con ordinanza n. 280/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rigettava l’istanza cautelare presentata ai sensi dell’art. 98 c.p.a..
Il 16 marzo 2024, la società consortile depositava una memoria conclusiva con la quale insisteva nell’accoglimento del proposto appello.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti in causa presenti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – Sulla giurisdizione .
I.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, preliminarmente, osserva che la questione di giurisdizione non può costituire oggetto di esame in questa sede, non potendo essere valutata in assenza di un espresso motivo di appello nella circostanza del tutto carente.
Ai sensi dell’art. 9 c.p.a., infatti, il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio, mentre nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
I.2. Essendo, dunque, preclusa al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana la possibilità di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, non può che procedersi all’esame dell’appello.
II. – Il primo motivo di appello .
II.1. Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto fondato il corrispondente primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio celebratosi dinanzi al T.A.R., con il quale si deduceva l’illegittimità del controverso provvedimento di revoca del finanziamento per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
II.2. Il T.A.R. ha ritenuto il motivo non fondato ai sensi dell’art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990 poiché, secondo quanto desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, la decisione della Amministrazione di revocare il finanziamento precedentemente concesso era imposta dalle circostanze del caso.
II.3. L’appellante ritiene la decisione erronea poiché: a) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 sarebbe stata ammessa dalla medesima Amministrazione Regionale; b) il provvedimento impugnato non sarebbe contraddistinto da una puntuale esplicitazione delle ragioni della decisione e, quindi, non potrebbe desumersi, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., che l’eventuale instaurazione del contraddittorio con la società interessata non avrebbe potuto condizionare l’esito del procedimento, considerato il carattere discrezionale e non vincolato del potere nell’occasione esercitato; c) nel provvedimento impugnato non sarebbe accennata, neanche, alcuna ragione di urgenza idonea a giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, considerato, peraltro, che la revoca del finanziamento è stata disposta esclusivamente in ragione della pendenza di indagini preliminari a carico del legale rappresentante della società comunicata all’Amministrazione Regionale due anni prima dell’emanazione del provvedimento stesso; d) la revoca del finanziamento non sarebbe prevista da nessuna norma in caso di pendenza di indagini preliminari e non poteva essere disposta in ragione della semplice conoscenza della notitia criminis , essendo tenuta l’Amministrazione a ponderare i fatti oggetto di accertamento penale, valutandoli con un’adeguata motivazione; e) nessun inadempimento agli obblighi assunti sarebbe stato contestato alla ricorrente; f) non sarebbe stata ascritta dal T.A.R. la dovuta rilevanza al lamentato superamento del termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990 o, in subordine, alla irretroattività della revoca di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/1990, in quanto atto che esplica la sua efficacia soltanto ex nunc , con salvaguardia degli effetti medio tempore prodotti.
II.4. Il motivo è fondato.
II.4.1. L’Amministrazione ha motivato il controverso provvedimento di revoca del finanziamento in ragione di due circostanze: a) la pendenza di indagini penali rispetto alle quali l’Assessorato Regionale poteva essere parte offesa; b) un ricorso per decreto ingiuntivo n. 394/2009 proposto dalla società nei confronti della Regione Siciliana.
La rilevanza della seconda ragione indicata va esclusa, non potendosi negare in linea di principio un finanziamento già concesso allorché il beneficiario dell’ammissione agisca con un ricorso monitorio per ottenere il pagamento del contributo dovuto e dall’Assessorato Regionale non ancora corrisposto.
Inoltre, secondo quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione depositata in primo grado il 21 maggio 2011, il predetto decreto ingiuntivo sarebbe stato annullato dal Tribunale di Modica, all’esito dell’opposizione proposta dall’Amministrazione Regionale.
Il profilo dirimente è, dunque, il primo, ossia la presunta rilevanza penale dei fatti oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica.
Al riguardo occorre brevemente ripercorrere i fatti salienti.
Il 17 giugno 2008 l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali riceveva la richiesta della Guardia di Finanza di consegna della documentazione inerente ai progetti ammessi al finanziamento di cui alla Misura 2.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, tra i quali vi rientrava anche quello della ricorrente (doc. 4 fasc. T.A.R. Assessorato Regionale, depositato il 20 maggio 2011).
Il 16 gennaio 2009 la M.P.S., dopo avere eseguito un apposito sopralluogo tramite un proprio perito ed avere controllato la documentazione pertinente, esprimeva parere favorevole al pagamento in favore della società ricorrente dell’importo di € 1.104.916,00 a titolo di prima quota e di € 1.657.374,00 a titolo di seconda quota del contributo (doc. 6 fasc. T.A.R. Assessorato Regionale, depositato il 20 maggio 2011).
Con nota assunta al prot. 4354 del 16 gennaio 2009 l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali domandava al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa di comunicare l’esistenza di eventuali cause ostative all’erogazione delle predette somme in relazione alle quali la MPS Banca Imprese aveva espresso parere favorevole alla liquidazione (doc. 8 fasc. T.A.R. Assessorato Regionale, depositato il 20 maggio 2011).
Il 25 febbraio 2009 la Guardia di Finanza procedeva all’acquisizione dei documenti inerenti alla procedura di finanziamento in questione (doc. 9 fasc. T.A.R. Assessorato Regionale,