CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400846

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400846
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400846
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 00846/2024REG.PROV.COLL.

N. 00050/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2022, proposto dal Comune di Furnari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la S.R.R.- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti NA Provincia società consortile s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
il Comune di Mazzarà Sant’Andrea, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

della Asja Ambiente Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della TirrenoAmbiente s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , dei signori ID La CH, PE FA, MO SS AB, OR IO La CH, PE La CH, NZ AL, NL CH, PE IA, LO FI, CE Furnari, RM PI, LA RA, IU NO, RA UP, IN IN, ME ZZ, PE RI, ES LA RI, LO IA ZU, CE RI, ON CH, RI La CH, LV La CH, IA AN, AN IO, NN NI, NA Di IO, RI IA, PE PR, HI IA, LV TR, IO LO TT, LO IS, RA AL, IA EN, MI La CH, CE La CH, RM NZ, IA Lo PR, CE FA, IO AN, CO CI, NN LL, CE LO RI, IA LU ES, PE IA, RI NT, QU RA, AR La PI, AR RU, NZ NI MI, NI RI, TO BE, AT NI, BA ZZ, NI UP, NI UL, NI RI, NN IN, FO AR, TE RU, PE NA, AN AF, OM RU, NZ CA, AL AB, INN LL, IN ER, TE FO, ES RI, NA ER, AB RI, AN PE RI, AS CI, AN AT, NZ AN MI, NN HI, PE LI, AR DO UP, PE MI, PA AF, NI PA, AE RI, IU AN, PA AR, PE IO, NI CH, RM IA BI, RM LI, NI CH, LO ON, PE IA, OM La CH, RI RI, HI NA, IN LL, ER GH, BI RI, ES D’AN, PE AL, NN RE, LI La CH, LV D’MO, GI RU, RO LE, NI NZ, NI AL, LA BE, IN AO, NZ RI, NI UL, IN FA, LV CH, IN OR, UD EN, EL FO, LA RD, ND RI, IL RE, LA LI, HI NI, AS FA, IA OR GI, IA TE LI, AN AS, NI NI, NC ON AN, NI AN, AD AN, IA IA, NI FA, A. PE NT, CO Di AT, NI TT, OS MI, NA LL, LI DO, RM LI, NN SC RC, EN NZ ON, NU CA, LI RE, TA AL, ND LO, IA FA LO, LA CA, EL CA, CE RT, RM FÒ, IA IV, LO RE, RI GH, IA AS, RI LL, NT NA, AT AF, NN TT, LA La SP, IA RU, ES FÒ, RM CH, PE AN, CE CE, ON AN, AL BE, NI AN, TE IL, TI M. GA, IA CE IT, NC TO, NI LO, LO IN, NI FO, NC ND ES, CE AL, NI GE, PE ZZ, LO TR, PE LI, SA UP, RO EG, AT IA FA, ER FÒ, GI RI, IC RE, AR ON AN, LB Di AT, LO TI, PE NG, RI EL, ON SI, PE LI, SI IA RI, LO CA, AN Di IO, LA Di AT, PA OR, NI TI, TE NZ TI, MO AL, UG ER, IE TA, LA AB, NI AN, NZ AB, ES PI, NN AB, NT LE AN, IA DA TI, PE TI, PE BE, CC AB, HI RI, PA RE, EL GE, AT IL, LV La CH, LV UL, UN Di IO, ER NO, PA OR, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 3690/2021, resa tra le parti, pubblicata il 7 dicembre 2021, notificata il 17 dicembre 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1386/2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.R.R.-Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti NA Provincia società consortile s.p.a., dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Asja Ambiente Italia s.p.a.;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla S.S.R. NA Provincia società consortile s.p.a. il 13 settembre 2024;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dal Comune di Furnari il 14 settembre 2024;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla Asja Ambiente Italia s.p.a. il 16 settembre 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024, il consigliere MI Pizzi e udito per l’Assessorato Regionale l’avvocato dello Stato BI Caserta;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 30 settembre 2020 e depositato l’8 ottobre 2020, il Comune di Furnari esponeva:

- di essere un comune di circa 3.800 abitanti, confinante, lungo il lato est, con il territorio del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea;

- che il predetto Comune di Mazzarrà Sant’Andrea è socio di maggioranza della società TirrenoAmbiente s.p.a. in liquidazione, alla quale partecipano anche soci privati;

- che la menzionata TirrenoAmbiente aveva gestito la discarica di rifiuti ubicata nella contrada Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, lungo la sinistra del torrente Mazzarrà e ricadente a 500 metri in linea d’aria dal centro abitato del Comune di Furnari;

- che detta discarica era stata chiusa qualche anno addietro e sottoposta a sequestro penale;

- che lungo il fronte est/sud est della suddetta discarica vi era un’area, anch’essa di proprietà della TirrenoAmbiente, nella quale ricadevano l’impianto di trattamento del percolato e quello di trattamento del biogas, distante circa 700/800 metri, in linea d’aria, dal centro abitato del Comune di Furnari;

- che, con atto notarile del 2013, era stata costituita la società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti NA provincia società consortile s.p.a. [d’ora in avanti S.S.R NA Provincia, n.d.r.], ai sensi della legge regionale n. 9/2010;

- di non essere socio della predetta S.S.R. NA Provincia;

- che la predetta S.S.R. NA Provincia aveva adottato il Piano d’ambito di cui all’art. 10 della legge regionale n. 9/2010, all’interno del quale – con delibera dell’assemblea dei soci dell’8 luglio 2019 – era stata inserita la citata area di proprietà della TirrenoAmbiente, ove realizzare un impianto di compostaggio dei rifiuti, a servizio dei comuni soci della medesima S.R.R.;

- che il 4 settembre 2019 la Asja Ambiente Italia s.p.a. [d’ora in avanti Asja Ambiente, n.d.e.] aveva presentato alla S.R.R. NA Provincia un progetto di fattibilità per la realizzazione di un polo di trattamento dei rifiuti nell’anzidetta area della TirrenoAmbiente, confinante con la discarica;

- che, con delibera assembleare del 21 ottobre 2019, la S.R.R. NA Provincia aveva deciso di procedere al project financing proposto da Asja Ambiente ed aveva autorizzato il presidente a bandire l’appalto e a sottoscrivere la correlata convenzione con il Comune di Mazzarà San’Andrea;

- che, con successivi atti e delibere adottati dalla S.R.R. NA Provincia e dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, erano stati stipulati due accordi nelle date del 19 giugno 2020 e del 23 luglio 2020, rispettivamente ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241/1990, con i quali dapprima la TirrenoAmbiente aveva costituito, in favore del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, il diritto di superficie, ai sensi dell’art. 952, comma 2, c.c., sugli impianti e sulle consistenze immobiliari sulle quali era prevista la realizzazione dell’intervento proposto da Asja Ambiente; successivamente, a propria volta, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea aveva concesso alla S.R.R. NA Provincia il diritto di superficie sui medesimi terreni ed immobili (ricadenti all’interno del complesso aziendale dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani sita in contrada Zuppà nel territorio del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea);

- che la S.R.R. NA Provincia aveva nel frattempo, nell’agosto del 2020, indetto una gara con procedura aperta per l’affidamento della concessione mediante project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016, per la: a) progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica, con adeguamento e inclusione delle strutture esistenti, dell’impianto costituito da una sezione di selezione di rifiuti solidi urbani (RSU), una sezione di trattamento della frazione organica differenziata (FORSU) e due sezione di biostabilizzazione/biodigestione della frazione organica; b) revisione e gestione funzionale ed economica dell’impianto di trattamento del percolato con potenzialità da 200 mc/g; c) revisione e gestione funzionale ed economica dell’impianto di recupero energetico del biogas della discarica;

- che il project financing riguarda quindi la realizzazione di un impianto nuovo e l’ampliamento e potenziamento di due già esistenti;

- che, in particolare, che il nuovo impianto da realizzare consiste in un polo di trattamento dei rifiuti (anche per rifiuti speciali non pericolosi) volto non già a supportare la gestione post operativa dell’adiacente discarica, bensì a servizio dei 57 comuni soci della S.R.R. NA Provincia;

- che la TirrenoAmbiente, in base all’accordo del 23 luglio 2020, avrebbe dovuto percepire un corrispettivo per l’utilizzo dei fattori produttivi ed inoltre, al termine della gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti da parte del soggetto promotore, il medesimo impianto andrà in proprietà alla TirrenoAmbiente.

1.1. Il Comune di Furnari quindi impugnava i seguenti atti e provvedimenti:

i) la deliberazione dell’assemblea dei soci della S.R.R. NA Provincia dell’8 ottobre 2018, di presa d’atto di quanto comunicato dal Presidente del CdA in ordine al sopralluogo eseguito presso l’area in cui aveva operato la Tirreno Ambiente s.p.a.;

ii) la deliberazione dell’assemblea

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