CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-20, n. 202400677

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-20, n. 202400677
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400677
Data del deposito : 20 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2024

N. 00677/2024REG.PROV.COLL.

N. 00330/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



contro

Rwe Renewables Italia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello 40;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 00287/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rwe Renewables Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La RWE Renewables Italia s.r.l. in data 21 marzo 2021 presentava al Ministero della Transizione Ecologica ed oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto dell’impianto eolico denominato “ Contessa ” costituito da dieci aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 60 MW, da realizzare nel territorio del Comune di Contessa Entellina (PA) ed un cavidotto linea MT con cabina di trasformazione da realizzare nei territori comunali di S. MA EL (AG), ON (AG) e NA (TP), presentando il 24 marzo 2021 anche istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 di competenza regionale.

Nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale: a) la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – V.I.A. e V.A.S. del Ministero della Transizione Ecologica ha espresso il parere favorevole n. 284 del 20 giugno 2022, purché nel rispetto di 6 prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell’intervento (doc. 14 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 13 novembre 2023); b) la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di AP rendeva parere favorevole con nota assunta al prot. 10968 del 26 luglio 2021 con riguardo al transito dei cavidotti sul tratto del territorio di NA di interesse (doc. 5 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 13 novembre 2023); c) la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo rendeva parere favorevole con nota assunta al prot. 15203 dell’8 agosto 2022 con riguardo agli aerogeneratori dell’impianto, purché nel rispetto di talune prescrizioni (doc. 15 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 13 novembre 2023); d) la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituita presso il Ministero della Cultura, con nota assunta al prot. n. 0123273 del 27 luglio 2023 (doc. 17 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 13 novembre 2023), esprimeva parere parzialmente favorevole, in quanto statuente, tra l’altro, l’incompatibilità di una parte del progetto con taluni aspetti paesaggistici al punto da precludere la realizzazione degli aerogeneratori PECO 06, PECO 07, PECO 08, PECO 09 e PECO 10 in quanto ricadenti in aree non idonee per l’installazione degli impianti eolici ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021, rilevato che i primi due dovrebbero realizzarsi all’interno della fascia di rispetto di 3 Km sia dall’area archeologica “ RO d’LL – insediamento di origine LI ” (tutelata ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 in virtù del D.A. n. 5732 del 2 aprile 1997), sia dall’area di notevole interesse pubblico denominata “ Paesaggio della corona del EL ” tutelata ai sensi dell’art. 134 lett. c ) D.Lgs. n. 42/2004 dal Piano Paesaggistico della Provincia di AP (ambito 2-3) adottato con D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017, e gli altri tre aerogeneratori dovrebbero essere ubicati all’interno della predetta fascia di rispetto di 3 Km dall’area di notevole interesse pubblico denominata “ Paesaggio della corona del EL ”. Inoltre, la viabilità di nuova realizzazione che collegherebbe gli aerogeneratori PECO 6 e PECO 7 con quello PECO 8 interferirebbe con l’insediamento denominato “ Canale UB ” di età imperiale tutelato ai sensi dell’art. 142 lett. m ) D.Lgs. n. 42/2004; la viabilità di nuova realizzazione concernente gli aerogeneratori PECO 8 e PECO 9 interferirebbe con l’area di frammenti fittili denominata “ Vallone UB di Caccia ” di età preistorica ed imperiale tutelata ai sensi dell’art. 142 lett. m ) D.Lgs. n. 42/2004; l’aerogeneratore PECO 10 dovrebbe collocarsi a circa m. 400 dal corso d’acqua Fiume EL sinistro tutelato ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett. c ) D.Lgs. n. 42/2004 ed a m. 250 dall’area boscata tutelata ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett. m ) D.Lgs. n. 42/2004; gli aerogeneratori PECO 8 e PECO 9 dovrebbero realizzarsi rispettivamente a m. 200 e m. 350 dall’area boscata tutelata ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett. c ) D.Lgs. n. 42/2004; gli aerogeneratori PEC 6, PECO 7, PECO 8, PECO 9 e PECO 10 sarebbero visibili da molti punti sensibili ed in modo particolare dall’area tutelata ai sensi dell’art. 134 lett. c D.Lgs. n. 42/2004 denominata “ Paesaggio della corona del EL ” e dell’area “ archeologica RO d’LL ” tutelata ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 con D.A. n. 5732 del 2 aprile 1997. Il parere precisava, infine, che, nel rispetto dell’autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana in tema di tutela del patrimonio culturale, non poteva ritenersi che le autorizzazioni paesaggistiche di competenza delle Soprintendenze ai beni culturali e ambientali di Palermo, IG e AP fossero ricomprese nel concerto del Ministero della Cultura con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 25 co. 2 quinquies D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, si riteneva necessario rimettere alle predette Soprintendenze il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004.

Avverso quest’ultimo parere la società proponeva ricorso, lamentando l’illegittimità delle conclusioni alle quali era pervenuto il Ministero della Cultura per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con successivi motivi aggiunti la società impugnava il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, reso di concerto con il Ministero della Cultura, n. 512 del 31 ottobre 2023 con il quale si esprimeva un giudizio positivo sulla valutazione di impatto ambientale del proposto progetto purché nel rispetto delle condizioni poste con il parere espresso dal Ministero della Cultura, lamentandone l’illegittimità, tra l’altro, per incompetenza, dovendo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interpellare per il concerto non il Ministero della Cultura ma la Regione Siciliana, in ragione di quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto Speciale Regionale Siciliano e dell’art. 1 del D.P.R. n. 637/1975, contemplante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in tema di tutela del paesaggio, delle antichità e delle belle arti, precisandosi che, per le medesime ragioni, doveva ritenersi illegittimo anche il parere tecnico-istruttorio reso dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza del mese di agosto 2023.

Le Amministrazioni intimate si costituivano con memoria di mero stile, in seguito depositando dei documenti tra i quali figurava il parere prot. n. 19173 del 21 luglio 2022 emesso dall’Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

All’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2024, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. V, richiamando la propria precedente sentenza n. 3387/2023 pronunciata su un caso analogo in ragione di quanto statuito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 648/2022, definiva il giudizio con la pronuncia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della sentenza in forma semplificata n. 287/2024, pubblicata il 25 gennaio 2024, in accoglimento del ricorso integrato dai motivi aggiunti in relazione al profilo assorbente dedotto con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, ritenendo la competenza a pronunciarsi nell’ambito del procedimento di V.I.A. statale nella Regione Siciliana rientrante nelle attribuzioni della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali e non in quelle del Ministero della Cultura.

L’adito T.A.R., pertanto, annullava il predetto parere e tutti gli atti che ne recepivano il contenuto, precisando che “ tanto la VIA quanto il successivo PUA dovranno di necessità confrontarsi con i predetti pareri delle Soprintendenze regionali ”.

Con ricorso in appello notificato il 14 marzo 2024 e depositato il successivo 15 marzo 2024, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana domandavano la riforma della predetta sentenza, ritenendone errate le conclusioni e censurabili le motivazioni.

In data 8 aprile 2024 si costituiva la società ricorrente riproponendo, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi dedotti in primo grado e non esaminati dall’adito T.A.R., per poi, con memoria depositata il 20 maggio 2024, opporsi all’accoglimento dell’appello in quanto inammissibile per conflitto di interessi delle Amministrazioni appellanti

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