Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-19, n. 202307068

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-19, n. 202307068
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307068
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 07068/2023REG.PROV.COLL.

N. 07106/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7106 del 2018, proposto dalla Cento Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Moffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Quartucciu, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Franceschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del signor SU Tiziano, non costituitosi in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione seconda) n. 00036/2018, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartucciu;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il consigliere Silvia Martino;

Uditi gli avvocati Emanuele Tomasicchio (su delega dell’avvocato Giuseppe Moffa) e Piero Franceschi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del contendere è la deliberazione della Giunta Comunale di Quartucciu, n. 25 del 3 giugno 2014, con la quale è stata negata l’approvazione del primo lotto funzionale del Comparti 1 del Piano di Risanamento Urbanistico “Arbuzzeri”.

2. Dagli atti di causa, risulta quanto segue.

2.1. Con deliberazione n. 63 del 6 agosto 1998, il Consiglio comunale di Quartucciu approvava in via definitiva il Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica “Arbuzzeri - Su Gregori”.

Successivamente veniva adottate e approvate alcune varianti relative al Comparto 1 del predetto Piano.

2.2. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 febbraio 2004 veniva approvata, in via definitiva, la prima versione del “Piano di Lottizzazione comparto n. 1 del P.R.U. Arbuzzeri, variante n. 1, primo stralcio funzionale”.

2.3. In data 30 novembre 2005 l’odierna appellante acquistava una serie di aree ricomprese nel Piano in oggetto.

Ne seguiva una lunga vicenda, anche in sede contenziosa, sostanzialmente dovuta al fatto che il Comune non addiveniva al convenzionamento del Piano.

L’Amministrazione – sul rilievo dell’erroneo dimensionamento del Piano di lottizzazione originario – aveva peraltro più volte chiesto alla società odierna appellante di apportare alcune modifiche al progetto di lottizzazione, ai fini dell’adeguamento degli standard urbanistici e delle sezioni stradali.

2.4. Con deliberazione n. 9 del 31 luglio 2012, il Comune, preso atto delle integrazioni presentate dalla società, adottava il “Piano attuativo Comparto n. 1 “Cb”, 1° stralcio funzionale del PRU Arbuzzeri”.

2.5. Successivamente, con delibera di G.C. n. 47 del 30 aprile 2014, l’Amministrazione dava atto dell’avvenuta scadenza del Piano di risanamento risalente al 1998, demandando al responsabile del Settore gestione del territorio la predisposizione degli atti necessari per la sua riapprovazione.

2.6. Tale deliberazione veniva impugnata dall’odierna ricorrente col ricorso n.r.g. 609/2014 del T.a.r per la Sardegna. Il ricorso è stato definito con la sentenza n. 24 del 18 gennaio 2018, il cui appello, iscritto al n.r.g. n. 7103 del 2018, è stato trattenuto anch’esso per la decisione all’odierna camera di consiglio.

2.7. Oggetto della presente impugnativa è invece la delibera di G.C. 25 del 3 giugno 2014, che ha negato l’approvazione del Piano di lottizzazione adottato con la cit. delibera n. 9 del 2012.

2.8. Il ricorso di primo grado veniva affidato a cinque motivi (estesi da pag. 9 a pag. 25).

3. Nella resistenza del Comune di Quartucciu il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese di lite.

4. L’appello della società è affidato ai motivi che vengono sintetizzati di seguito.

4.1. Con la variante approvata in via definitiva nel 2009 il Comune ha adeguato il Piano urbanistico in esame al Piano Paesaggistico Regionale.

Tale variante avrebbe comportato, per la sua complessità, uno slittamento dei termini di efficacia del PRU.

Analogo effetto dovrebbe attribuirsi alle misure di salvaguardia connesse all’adozione del PPR che hanno impedito il rilascio dei titoli edilizi.

Parimenti rilevante, in tal senso, sarebbe la variante adottata nel 2012.

Anche a seguito della richiesta da parte del Comune di Quartucciu dell’attivazione dell’intesa con la Regione prevista dall’art. 11 della NTA del PPR, si sarebbe determinato un ulteriore periodo di “sospensione” del decorso dei termini del Piano attuativo, protrattosi dal 6 settembre 2007 al 7 gennaio 2009.

4.2. In ogni caso – a dire dell’appellante – il Piano stesso non sarebbe mai divenuto efficace poiché la Convenzione di Lottizzazione non è mai stata stipulata.

Tale circostanza avrebbe impedito la decadenza del Piano, essendo impossibile per il privato, prima di tale stipula, realizzare le opere di urbanizzazione.

4.3. La società contesta le conclusioni della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che non fosse necessario esaminare il motivo di censura relativo al mancato esame delle osservazioni, in ragione della perdita di efficacia del Piano medesimo.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 20 della l. r. n. 45 del 1989, commi 3 e 4, le quali non prevedono alcuna eccezione all’obbligo di esaminare le osservazioni al piano adottato.

In tal senso, la società sottolinea che, in ogni caso, il Comune, contraddittoriamente, avrebbe preso in esame alcune osservazioni.

4.4. Infine, pur volendo ritenere decorso il termine di efficacia decennale, la società ha sostenuto che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l.n. 1150/1942, prima di procedere all’approvazione di un nuovo Piano, avrebbe dovuto obbligatoriamente esaminare le proposte relative ai sub comparti presentate dai privati.

5. Si è costituito, per resistere, il Comune di Quartucciu.

6. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale in data 6 aprile 2023.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica in data 20 aprile 2023 (la società appellante alle ore 11.50 e il Comune alle ore 15.38).

8. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2023.

9. In via preliminare, deve rilevarsi la tardività della memoria di replica del Comune di Quartucciu, depositata il 20 aprile 2023 alle ore 15.38.

Il deposito è infatti avvenuto in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5767 del 2021; in precedenza, n. 1841 del 2021).

Da tali disposizioni si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 ( id est , l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.

In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.

9.1. Non può addivenirsi alla richiesta di rimessione in termini avanzata dal

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