Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-06, n. 202302316
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 02316/2023REG.PROV.COLL.
N. 05652/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5652 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Pinto, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
IN dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.I.S.S. -OMISSIS-Istituto Alberghiero e Tecnico Economico di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n.-OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del IN dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per l’appellante l’avvocato Giuseppe Delfino, su delega dell'avvocato Natalia Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con appello notificato il 16 giugno 2021 e depositato il 17 giugno 2021, l’appellante domandava la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, n.-OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-e non notificata da alcuna delle parti in causa, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla medesima presentato avverso la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta, i verbali del Consiglio di classe del -OMISSIS-con i quali, alla fine, le veniva assegnato il voto -OMISSIS-e, poi, tutti gli atti incidenti sulla propria valutazione degli esami di stato sostenuti, nell’ottica di ottenere il riconoscimento di punteggio superiore rispetto a quello assegnatole.
La vicenda scaturisce dall’annotazione sul registro di classe di un’ammonizione a carico dell’appellante cui seguiva, in data -OMISSIS-, un Consiglio straordinario di classe nell’ambito del quale il Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” (Istituto Alberghiero-Tecnico Economico) di -OMISSIS-proponeva l’assegnazione del voto -OMISSIS-per comportamento non conforme al regolamento della scuola durante l’evento “-OMISSIS-” tenutosi presso -OMISSIS- ed al quale l’istituto scolastico aveva partecipato nei giorni compresi dal -OMISSIS-
Nella successiva riunione del -OMISSIS-, il Consiglio di Classe, a maggioranza, deliberava, invece, l’assegnazione del voto -OMISSIS-, così consentendo all’appellante di sostenere gli esami di Stato che di lì a poco si sarebbero tenuti e che la medesima avrebbe, poi, superato con il voto di 86/100.
Sennonché, quest’ultima, ritenendo di essere stata penalizzata dal voto in condotta riportato e dal credito scolastico di 14 punti riconosciutole, proponeva ricorso che il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, non accoglieva, in quanto ritenuto in parte inammissibile per carenza di interesse ed in parte infondato.
Avverso la predetta sentenza, l’appellante proponeva appello, censurando tutti i capi della sentenza appellata.
Il IN dell’Istruzione si costituiva con memoria di mero stile.
Nelle more del giudizio, la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarava inammissibile l’istanza all’uopo presentata dall’appellante.
All’udienza pubblica del 7 febbraio 2023, il Consiglio di Stato tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui, al capo III, ritiene inammissibile l’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive che sarebbero state utilizzate negli atti depositati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari nei confronti dell’appellante.
Il giudice di primo grado non avrebbe, infatti, considerato che la locuzione “ scritti presentati ” di cui all’art. 89 c.p.c. sarebbe riferibile non soltanto agli atti dei difensori, bensì anche ai documenti provenienti direttamente dalle parti in causa, come la relazione difensiva del Dirigente scolastico prodotta nella circostanza ove ci si riserva di adire la competente Autorità giudiziaria in sede penale per il reato di frode processuale che, a dire dello scrivente, sembrerebbero integrare le dichiarazioni non veritiere dell’appellante riportante in ricorso.
I.1. – Il Consiglio di Stato osserva che, secondo quanto previsto dall’art. 89 c.p.c. (disposizione applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contemplato dall’art. 38 co.1 c.p.a.), “ Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa ”.
Come è agevole evincere dal tenore testuale dell’art. 89 co.1 c.p.c., il divieto, per quanto di interesse in questa sede, riguarda genericamente gli “ scritti ” presentati dalle “ parti ” oltre che dai loro “ difensori ”.
Donde, l’applicabilità del predetto divieto anche alla relazione del Dirigente scolastico offerta in comunicazione nel corso del giudizio e che, peraltro, l’avvocatura dello Stato ha reso propria, producendola senza gli eventuali omissis da apporre per l’oscuramento delle eventuali espressioni sconvenienti od offensive ivi adoperate.
I.2. – Nel merito, come noto, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione (Cassazione civile, sez. III, 14/07/2015, n. 14659; Cass. 12 febbraio 2009, n. 3487; Cass. 16 gennaio 2009, n. 1018 e Cass. 29 marzo 2007, n. 7731; Cass. 19 novembre 2003, n. 17547).
Il Consiglio di Stato, con riguardo al caso in esame, esclude che le espressioni denunciate dall'appellante fossero tali da giustificare i provvedimenti di cui all'art. 89 c.p.c., non ravvisandosi che le espressioni in parola fossero dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo meramente offensivo nei confronti della controparte; ma evidenziandosi viceversa l'esistenza di un rapporto (anche indiretto), con la materia controversa, che - senza eccedere dalle esigenze difensive, pur essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità (Cass. n. 21031 del 2016; Cass. n. 26195 del 2011) - fosse preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, n.21019; Cass. n. 10288 del 2009; tutte: Cass.20 gennaio 2004, n. 805; Cass.27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass. 29 novembre 2006, n. 25250; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass.5 maggio 2009, n. 10288).
L’Amministrazione, infatti, ha manifestato la volontà di valutare l’opportunità di esercitare un suo diritto, ossia quello di adire la competente Autorità giudiziaria per le valutazioni del caso in merito alla condotta serbata ed alle dichiarazioni rese dall’appellante, senza superare i limiti di pertinenza delle difese formulate rispetto all’oggetto della controversia.
Pertanto, il motivo di appello è infondato.
II. – Con il secondo motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, ai capi sub IV, V e (con riguardo alla domanda di risarcimento danni) X, è stata rilevata ed affermata la carenza di interesse al ricorso in ragione dell’inidoneità delle doglianze dedotte a modificare la valutazione finale dell’Amministrazione con riguardo sia all’ammissione all’esame, sia all’esito degli esami di Stato sostenuti.
Secondo l’appellante, infatti, il T.A.R. adito si è pronunciato sul merito del gravame, così superando la rilevata inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
II.1. – Il Consiglio di Stato osserva che i motivi di appello devono confutare le parti della sentenza impugnata contraddistinte da rilevanza decisionale ed ossia le argomentazioni logico-giuridiche ritenute dal giudice, in concreto, ostative all’accoglimento della domanda proposta o dell’eccezione sollevata, non potendosi ascrivere rilievo anche a profili di rito o di merito espressamente considerati non decisivi poiché superabili per le ragioni in seguito esplicitate.
Sennonché, allorché il giudice di primo grado motivi la propria decisione tanto in rito, quanto nel merito, giudicando il ricorso, ad un tempo, inammissibile o irricevibile o improcedibile ed infondato, la sentenza accerta e dichiara la sussistenza di due cause ostative all’accoglimento della domanda che l’interessato avrà l’onere di confutare con la proposizione di altrettanti espressi motivi di appello.
Ed invero, in disparte qualsivoglia considerazione sull’ammissibilità della tecnica redazionale (non unanimemente condivisa) contraddistinta da una doppia motivazione processuale e sostanziale insieme in ragione della possibile contraddittorietà logica in astratto inficiante una decisione attestante, al tempo stesso, sia la ragione preclusiva in rito rilevata, sia,