Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-30, n. 202406809

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-30, n. 202406809
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406809
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 06809/2024REG.PROV.COLL.

N. 08029/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8029 del 2020, proposto da
General Logistics Systems Italy S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 187;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore , Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo economico in persona dei Ministri pro tempore e Autorità per le Garanzie nelle in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08182/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’odierna appellante General Logistics Systems Italy S.p.A. (di seguito LS) è un operatore attraverso il quale General Logistic System BV fornisce servizi di corriere espresso consistenti nel prelievo, trasporto e recapito di plichi e pacchi che son consegnati al destinatario attraverso la rete europea LS.

Con ricorso iscritto al n. 5028/2019 R.R. impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la delibera n. 528/18/CONS del 30 ottobre 2018 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito GC o Autorità), in applicazione della disciplina di settore nazionale attuativa del diritto unionale (art. 9, paragrafo 2, 4° trattino della Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva n. 2008/6/CE), stabiliva misura e modalità di versamento del contributo alle proprie spese di funzionamento relativamente all’annualità 2019.

Con successivi motivi aggiunti LS impugnava la delibera n. 291/19/CONS del 9 luglio 2019 recante « Diffida alla società General Logistics Systems Italy S.p.A. al pagamento del contributo unificato dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019 » reiterando le medesime censure già formulate avverso la delibera n. 518/2018.

Il Tar, con sentenza n. 8182 del 16 luglio 2019, respingeva ricorso e motivi aggiunti affermando (in estrema sintesi):

- la conformità alla Direttiva n. 97/67/CE della previsione della contribuzione a carico delle imprese esercenti attività di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali;

- la chiarezza della definizione comunitaria di servizio postale (« servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, con esclusione del solo caso in cui l’attività si limiti soltanto al trasporto degli invii postali ») che consente l’individuazione dei ricavi a tale ambito riconducibili e, quindi, di quelli da assumersi quale parametro di commisurazione del contributo;

- la legittimità dell’esenzione dalla contribuzione prevista in favore degli operatori « con fatturato pari o inferiore a euro 100.000 ovvero in stato di crisi, in liquidazione o nuovi entranti» e la ragionevolezza della scelta «di far gravare le spese finalizzate al corretto funzionamento del mercato sulle sole imprese caratterizzate da presenza significativa nel mercato » (5° motivo);

- la ragionevolezza della previsione di un’unica aliquota da applicarsi a tutti gli operatori del servizio postale ancorché operanti in mercati differenti e con diversi livelli di concorrenzialità;

- la completezza e sufficienza delle acquisizioni istruttorie e, in particolare, dell’approvazione della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato da ritenersi espressive di un «vaglio favorevole e sostanziale - e non meramente formale» della delibera adottata;

- la legittimità della mancata previsione di un contributo statale concorrente alla copertura delle spese di funzionamento dell’organo di regolazione;

- l’applicazione esclusiva « per gli anni dal 2017 in poi » della disciplina di cui all’art. 1, commi 65 e 66 della legge finanziaria 2016 superando « la previsione secondo cui alla copertura dei costi relativi al funzionamento dell'AGCOM come regolatrice del settore dei servizi postali, debba necessariamente concorrere, vicino al mercato di riferimento, anche l’apposito “Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico” di cui all’ormai abrogato art. 14, comma 1, lett. a) »;

- la mancata prova circa l’esistenza di avanzi di gestione relativi al periodo 2012-2018 riferibili al settore dei servizi postali, di importo sufficiente a coprire i costi di funzionamento dell’Autorità nel 2019;

- la mancata prova in merito alla pretesa distrazione dei contributi per il finanziamento di altre Autorità di settore;

- la coerenza dei costi indicati in bilancio dall’Autorità ai soli costi diretti della Direzione Servizi Postali e la legittimità della imputazione pro-quota « alla regolazione e vigilanza del mercato » delle cc.dd. spese indirette «trasversali a tutti i mercati di competenza»;

- la mancata comprova dell’incongruità dell’aliquota fissata nell’1,35 per mille e, in particolare, l’assenza di una necessaria correlatività fra contributo e le spese di funzionamento preventivate;

- l’insussistenza di un concreto interesse alla proposizione del 14° motivo poiché la ricorrente « benché destinataria della diffida di pagamento, impugnata con motivi aggiunti, non è stata però finora attinta da alcun provvedimento sanzionatorio, né, a quanto risulta, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti ».

LS impugnava la sentenza di primo grado, chiedendone la sospensione in via cautelare, formulando i seguenti capi d’impugnazione, sostanzialmente riproduttivi di quelli formulati in primo grado:

1. « Violazione della normativa comunitaria in materia di servizi postali, con particolare riferimento all’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE. Mancata disapplicazione della normativa nazionale contrastante »;

2. « Violazione della normativa comunitaria sotto un diverso profilo, in relazione all’art. 9, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE, con riferimento al criterio di opportunità della contribuzione. Mancata disapplicazione della normativa nazionale contrastante. Manifesto errore di fatto »;

3. « Violazione della normativa comunitaria sotto l’ulteriore profilo della violazione dall’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Mancata 9 disapplicazione della normativa nazionale contrastante. Errore di fatto. Omissione di pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c. »;

4. « Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Violazione dell’art. 9, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 97/67/CE. Manifesto errore di fatto »;

5. « Contrasto con la normativa comunitaria in materia di servizi postali. Violazione dell’art. 9 della direttiva 97/67/CE. Violazione del d.lgs. 261/1999. Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione »;

6. « Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Errore di fatto manifesto »;

7. « Sul motivo settimo del ricorso »:

- 7.1. « Difetto di istruttoria. Manifesto errore di fatto. Travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 9, par. 2 e 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a. (sotto un primo profilo riguardante la produzione documentale di AGCOM) »;

- 7.2. « Difetto di istruttoria. Manifesto errore di fatto. Travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 9, par. 2 e 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 64, secondo comma, c.p.a. (sotto un secondo profilo della produzione documentale della ricorrente) »;

- 7.3. « Difetto di istruttoria. Manifesto errore di fatto. Travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a. (sotto il terzo profilo dell’asserito vaglio sostanziale) »;

8. « Violazione dell’art. 65 del d.l. 50/2017 e dell’art. 1, comma 65, della legge 266 /2005. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione degli artt. 23 e 97 Cost. Errore di fatto manifesto »;

9. « Violazione dell’art. 65 del d.l. 50/2017 e dell’art. 1, comma 65, della legge 266 /2005 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 2, comma 14, del d.lgs. 261/1999 e dell’art. 21 del d.l. 201/2011. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Errore di fatto manifesto. Violazione dell’art. 64 c.p.a. Omissione di pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c.»; «Violazione del principio di proporzionalità e del criterio di stretta aderenza ai costi fissati dalla direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 2, sottoparagrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE Manifesto errore di fatto. Violazione dell’art. 64, secondo comma, c.p.a. »;

10. « Omissione di pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione dell’art. 64, secondo comma, c.p.a. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9,

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