Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-07, n. 202200120

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-07, n. 202200120
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200120
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00120/2022REG.PROV.COLL.

N. 01628/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2014, proposto dalla signora ES LP ed EM LP, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso lo studio del dottor Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;



contro

il Comune di Brindisi, in persona del sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione stacca di Lecce, sezione terza, n. 1423/2013, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021, svoltasi con modalità telematica, e udito, per parte appellante, l’avvocato Lorenzo Durano;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le odierne appellanti hanno proposto il ricorso di primo grado n. 1039 del 2011 (mediante sua riproposizione dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Brindisi), dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione stacca di Lecce, per l’accertamento e la declaratoria dell’occupazione sine titulo , da parte del Comune di Brindisi, del bene immobile di loro proprietà, costituito da una porzione di 4.100 metri quadrati della particella 11 del foglio 78 del catasto, nonché per la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni da loro subìti per l’illegittima occupazione del bene, nonché per ordinare all’ente locale di addivenire ad un accordo che preveda la stipula di un atto idoneo al trasferimento della proprietà illecitamente occupata a fronte di un pagamento, in favore delle interessate, a titolo di corrispettivo e/o risarcimento, di una somma pari al valore di mercato attuale del bene. In subordine, qualora si ritenesse che, a seguito della irreversibile trasformazione, si sia già prodotto l’effetto traslativo della proprietà, hanno chiesto la condanna del Comune di Brindisi al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà in misura pari al valore di mercato del bene.

1.1. Con motivi aggiunti, le odierne appellanti hanno chiesto la condanna del Comune alla restituzione dei loro terreni previa demolizione di quanto su di essi realizzato e riduzione in pristino stato, salva la possibilità di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, con il riconoscimento delle indennità dalla stessa norma previste a titolo di ristoro sia patrimoniale che non patrimoniale.

1.2. Il Comune di Brindisi si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso principale.

2. Con l’impugnata sentenza n. 1423 del 19 giugno 2013, il T.a.r. per la Puglia, sezione stacca di Lecce, sezione terza, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 31 gennaio 2014 e in data 25 febbraio 2014 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza.

4. Il Comune di Brindisi, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

5. In vista dell’udienza di discussione, le appellanti hanno depositato documenti e memorie; inoltre, in data 16 giugno 2021 hanno depositato il certificato di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1416/2020, a loro rilasciato in data 14 giugno 2021 e, dunque, non producibile anteriormente, cosicché il predetto deposito deve considerarsi rituale.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 giugno 2021, svoltasi con modalità telematica.

7. L’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. Ve premesso che, in mancanza di impugnazione, l’accertamento, da parte del T.a.r.,

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