Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-04, n. 202408000
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2024
N. 08000/2024REG.PROV.COLL.
N. 04320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4320 del 2024, proposto dalla sig.ra
EN IA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via Varrone, n. 9;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter , n. 5185/2024 del 13 marzo 2024, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 4697/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per l’appellante l’avv. Francesco Vannicelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra EN IA propone appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV- ter , n. 5185 del 13 marzo 2024, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza avversata ha respinto il ricorso promosso dalla sig.ra IA per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) sull’istanza da lei presentata in data 12 luglio 2022 al fine di ottenere il riconoscimento, in base alla l. n. 148/2002, del titolo conseguito il 1° luglio 2022 presso l’Università “ Antonio de NE ”, in Spagna, nonché per la condanna del predetto Ministero a provvedere sull’istanza in parola, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art. 3 della citata l. n. 148/2002.
1.2. La sentenza appellata ha osservato al riguardo che la l. 11 luglio 2002, n. 148, ai sensi della quale la ricorrente ha formulato la sua istanza, disciplina unicamente il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, ma non anche ai fini professionali: per questi, infatti, si fa rinvio a un’altra fonte regolatoria.
1.3. Orbene, il titolo oggetto dell’istanza di riconoscimento inoltrata dalla ricorrente non consiste in un titolo di studio accademico, di cui si chiede il riconoscimento per il proseguimento degli studi o il conseguimento di titoli universitari: esso è costituito, invece, da certificazioni conseguite in uno Stato UE all’esito di percorsi specializzanti nella materia del sostegno didattico, ai fini dell’insegnamento, con la ridetta specializzazione sul sostegno, nello Stato italiano. Dalla natura abilitante del titolo del ricorrente consegue – secondo il T.A.R. – che il procedimento per il riconoscimento dello stesso è regolato non dalla l. n. 148/2002, ma dal d.lgs. n. 206/2007, che individua quale autorità competente a provvedere il Ministero dell’Istruzione e del Merito: e ciò, aggiunge il Tribunale, vale anche qualora l’interessata intenda utilizzare il suddetto titolo ad altri fini, ad es. per l’attribuzione di un punteggio nell’ambito di una procedura concorsuale, perché la competenza a provvedere al riconoscimento del titolo spetta in ogni caso al Ministero dell’Istruzione del Merito mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha alcun obbligo di provvedere. Di qui – conclude la sentenza – l’infondatezza del ricorso.
2. Nel gravame l’appellante contesta l’ iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) error in ND , mancata applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 5 della l. n. 148/2002 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 189/2009;
II) error in ND , reiterata violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 189/2009, mancata trasmissione ex officio all’organo competente a pronunciarsi sulla domanda.
2.1. In sintesi, con il primo motivo la prof.ssa IA sottolinea di non avere specificato nell’istanza di riconoscimento l’utilizzo che intende fare del titolo e che, per vero, ella potrebbe farne l’utilizzo ritenuto più congruo per l’accesso a qualunque pubblico concorso, ovvero per acquisire punteggio in graduatoria come ogni altro titolo culturale. Dunque, il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile l’istanza sulla base del presupposto che il procedimento instaurato sarebbe limitato al riconoscimento di un’abilitazione professionale di docenza e, dunque, sarebbe disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007. In altre parole, la sentenza gravata sarebbe affetta da error in ND perché, anziché limitarsi a verificare la mancata conclusione del procedimento amministrativo, avrebbe ritenuto che il tipo di domanda presentata non sarebbe utile alla ricorrente.
2.2. L’appellante invoca inoltre l’art. 3 del d.P.R. n. 189/2009 (regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio accademici ai sensi dell’art. 5 della l. n. 148/2002), da cui discenderebbe l’obbligo in capo al M.U.R. di provvedere al riconoscimento e in particolare il comma 3 del citato art. 3, che fissa il termine per l’adozione del provvedimento finale in novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. In