Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-05, n. 202405987
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2024
N. 05987/2024REG.PROV.COLL.
N. 00521/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2023, proposto da NN EL De Pace, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CI – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
RO AF e Francesco Di Girolamo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza, n. 272/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CI e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato Sbrana Francesca;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha impugnato il Decreto Dipartimentale Dirigenziale del MIUR del 27 marzo 2019 n. 395, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non ricomprendeva il suo nominativo.
Nelle more è seguita la pubblicazione delle graduatorie finali della procedura in oggetto, che venivano anch’esse impugnate con motivi aggiunti.
2. Il Tar adito ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del Ministero in complessivi euro 2.000,00 e in favore del CI in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, il tutto oltre accessori come per legge.
3. Con l’appello sono state riproposte tutte le originarie censure, articolate quali ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata, così nella sostanza devolvendo alla odierna cognizione tutta l’originaria materia del contendere (in particolare, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deduceva la violazione dei principi costituzionali di