Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-31, n. 202400975
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2024
N. 00975/2024REG.PROV.COLL.
N. 09563/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9563 del 2018, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, Piazza San Bernardo, 101;
contro
Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il Cons. Daniela Di Carlo;
Udito per la parte appellante l’avvocato Antonio Sasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza di cui in epigrafe, con cui il Tar della Campania – Napoli ha respinto il ricorso da essi proposto per l’annullamento della determina prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2012 con la quale il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha denegato la loro istanza di autorizzazione prot. n. -OMISSIS- del precedente 5 giugno 2012 per il compimento di opere di ripristino in relazione al manufatto di loro proprietà sito nel Comune di Somma Vesuviana, alla Contrada Cupa Margherita.
2. A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti deducevano:
1) Violazione e falsa applicazione art. 146 D.Lgs. 42/2004 e smi - Eccesso di potere per presupposti erronei - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione di fatti : attesa la preesistenza del piano interrato e del locale camera d’aria e considerato che i ricorrenti avevano già autonomamente deciso di eliminare l’aumento di volumetria realizzato senza titolo, non si comprenderebbero le ragioni per le quali l’Amministrazione imponga prescrizioni e limitazioni al ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere che non sarebbero state in alcun modo interessate dai provvedimenti sanzionatori;
2) Violazione e falsa applicazione art. 146 D.Lgs. 42/2004 e smi - Eccesso di potere per presupposti erronei - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione di fatti : si ritiene che il ridimensionamento della camera d’aria e della pavimentazione non rappresenterebbero una modifica dello stato dei luoghi in violazione degli aspetti paesaggistici oggetto di tutela, come invece ritiene l’Amministrazione;
3) Eccesso di potere - difetto di istruttoria - contraddittorietà - difetto di motivazione : dal momento che anche la C.E.I. del Comune di Somma Vesuviana aveva accertato che le opere non intaccavano l’assetto paesaggistico e nemmeno l’aspetto esteriore del fabbricato, eventuali limitazioni e prescrizioni che l’Ente Parco riteneva necessario introdurre avrebbero dovute essere sorrette da un’idonea motivazione in modo da consentire al privato di comprendere le ragioni del contrasto dell’intervento con l’assetto paesaggistico precostituito e non, invece, ridursi ad una mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali, come invece verificatosi;
4) Eccesso di potere - Mancata comparazione degli interessi - difetto di istruttoria : la P.A. non avrebbe individuato l’interesse pubblico e quello privato attuale idonei a giustificare l’apposizione delle prescrizioni di cui alla determina impugnata;
5) Violazione art. 10-bis l. 241/-OMISSIS- - Violazione giusto procedimento - Violazione e falsa applicazione art 7 e ss. L. 241/-OMISSIS- e ss. mm. : la P.A. avrebbe omesso di prendere in considerazione le integrazioni documentali prodotte dai ricorrenti ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/-OMISSIS-.
3. Il Tar della Campania – Napoli ha partitamente esaminato e respinto tutte le censure proposte e ha condannato i ricorrenti a pagare all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio le spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento).
4. Nel censurare la correttezza della decisione, gli appellanti articolano specifiche censure avverso i capi della sentenza impugnata, così in sostanza devolvendo alla cognizione del giudice di appello tutta l’originaria materia del contendere.
In particolare, gli appellanti ritengono che il primo giudice sia incorso in un evidente errore di fatto risultante dai documenti di causa, perché non si sarebbe avveduto che il locale