Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-01, n. 202407884
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Testo completo
Pubblicato il 01/10/2024
N. 07884/2024REG.PROV.COLL.
N. 05630/2023 REG.RIC.
N. 05665/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5630 del 2023, proposto dai signori NI NC NU, ER FI, TI FI, IO ON, RE NC e NN RI MI, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Raffaela Mazzi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la Provincia di ES, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Servizio 6-Pianificazione Territoriale-Urbanistica Edilizia Scolastica-Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo, Responsabile del Procedimento e Dirigente del Servizio 6 della Provincia di ES e IN Arch. Bartoli Maurizio, Servizio 4 – Viabilità Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria della Provincia di ES e IN, Ministero dello Sviluppo Economico, Mise-Responsabile pro tempore Giovanni De Mattei Divisione Xi Ispettorato Territoriale Marche-Umbria-Unità Organizzativa III, Ministero dei Beni Culturali dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Dirigente pro tempore Dipartimento Infrastruttura Territorio e Protezione Civile, Direzione Ambiente e Risorse Idriche, Responsabile del Procedimento Funzionario P.F. Bonifiche Fonti Energetiche Rifiuti Cave e Miniere della Regione Marche, Arpam, Arpam Servizio Territoriale ES IN, Dirigente Ambientale pro tempore U.O. Controlli Ispezioni e Pareri Ambientali Dott. Barbara Boccaccino, Azienda Territoriale Sanitaria di Ancona, Azienda Territoriale Sanitaria ES IN in persona del Legale Rappresentante pro tempore Già Asur Marche Area Vasta 1, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno–Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando di Pu, Regione Marche Responsabile pro tempore Tutela del Territorio di ES IN, Regione Marche Responsabile della P.O. Demanio Pubblico della P.G. Tutela del Territorio di ES IN Dott. Tiziana, .Regione Marche Responsabile della P.O. Demanio Pubblico della P.G. Tutela del Territorio di ES IN Dott. Fabrizi, Assemblea Territoriale di Ambito dell'Ato 1 ES IN, Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Centrale Settore Sub Distrettuale per la Regione Marche, Comune di RR RE, Sindaco pro tempore del Comune di RR RE in Qualità di Autorità Sanitaria Locale, Comune di Mondavio, Comune di Fratterosa, Mise- Dir. Gen. Attività Territoriali Divisione Xi Ispettorato Territoriale Mrche-Umbria Unita’ Organizzativa Iii, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società ER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5665 del 2023, proposto dal Comune di RR RE (Pu), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Luciani in Roma, largo Tevere Raffaello Sanzio 9;
contro
la Provincia di ES e IN, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Ministero della Cultura e il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della Società ER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
dell’Arpam - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche, Asur - Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto all’appello n. 5630 del 2023 e all’appello n. 5665 del 2023:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione Prima) n. 238 del 15 aprile 2023, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di ES, della Regione Marche, del Ministero della Cultura e del Ministero delle Imprese e del made in Italy, nonché della società ER s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il consigliere MIe Conforti e uditi per le parti gli avvocati come indicato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
I. Il processo innanzi al Consiglio di Stato.
1. Giungono alla decisione del Consiglio di Stato gli appelli proposti dai signori NI NC NU, RE NC, IO ON, ER FI, TI FI e NN RI MI (appello n.r.g. 5630/2023), e dal Comune di RR RE (appello n.r.g. 5665/2023) avverso la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 238 del 15 aprile 2023.
2. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento unico ambientale regionale n. 752 del 7 luglio 2022, emanato dalla Provincia di ES e IN (e degli atti presupposti) che ha autorizzato la realizzazione e la gestione del “ progetto definitivo per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento integrato anaerobico di rifiuti non pericolosi per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto in loc. CA FA di BA Comune di RR RE .”, presentato dalla società ER s.r.l., da ubicarsi nel territorio del Comune di RR RE (nel prosieguo, “il Comune”).
II. I fatti rilevanti per la definizione del giudizio.
3. Il progetto autorizzato consiste in un impianto funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biometano, mediante la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), per un quantitativo annuo pari a 40.000 ton/anno.
Il biometano non sarà immesso nella rete del gas, ma dovrà essere liquefatto e poi trasportato, mediante automezzi, nei punti di destinazione.
3.1. In data 22 gennaio 2020, la società ER s.r.l. (nel prosieguo, la società) ha presentato l’istanza alla Provincia di ES e IN (nel prosieguo, anche solo “la Provincia”) per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27-bis del d.lgs n. 152 del 2006 (nel prosieguo, anche PUAR), per la realizzazione dell’impianto su indicato.
Con la nota prot. 4254 del 06 febbraio 2020, la Provincia ha chiesto alle altre amministrazioni coinvolte di effettuare una prima valutazione del progetto, convocando, a tal fine, un tavolo tecnico in data 13 febbraio 2020.
Con la nota prot. n. 14590 del 26 maggio 2020, la Provincia, a seguito dell’esame preliminare, ha domandato all’impresa proponente il deposito di documentazione integrativa.
Con la nota n. 17451 del 25 giugno 2020, l’impresa ha trasmesso la documentazione e, in data 8 luglio 2020, si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso aggiornato.
Il procedimento risulta avviato con la pubblicazione dell’avviso di deposito negli albi pretori on-line della Provincia e del Comune di RR RE in data 16 luglio 2020 e la comunicazione Prot. n. 19439/2020 del 14 luglio 2020.
Con la nota prot. 28186 del 12 ottobre 2020, la Provincia ha domandato ulteriore documentazione all’impresa, tenuto conto delle osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione.
Il 9 aprile 2021, dopo aver richiesto la proroga del termine concesso, la società ha prodotto la documentazione richiesta.
Con la nota prot. 12423 del 27 aprile 2021, la Provincia convocava la prima riunione della conferenza di servizi sincrona per il giorno 12 maggio 2022.
In data 5 agosto 2021, la Società trasmetteva ulteriore documentazione integrativa che veniva pubblicata sugli Albi pretori degli Enti.
Il 26 ottobre 2021, la Provincia ha inviato il parere negativo relativamente alla viabilità.
In data 27 ottobre 2021, si teneva la seconda Conferenza dei servizi, all’esito della quale sono pervenuti alcuni pareri e osservazioni di tenore negativo sulla realizzazione del progetto.
Analogamente, anche i Comuni di RR RE, Mondavio e Fratte Rosse hanno ribadito i pareri negativi già espressi in precedenza.
In data 17 dicembre 2021, 11 gennaio 2022 e 21 gennaio 2022, la Società ha presentato ulteriore documentazione integrativa.
Il 24 gennaio 2022, l’PA ha domandato alcuni approfondimenti sul rilascio del provvedimento di VIA.
Il 26 gennaio 2022, si è svolta la terza riunione della conferenza di servizi, nella quale la Provincia ha dichiarato superate le criticità precedentemente evidenziate, mentre il Comune ha confermato il parere negativo.
Il 17 marzo 2022 e il 31 marzo 2022, la società ha presentato ulteriori integrazioni e chiarimenti.
In data 24 maggio 2022, si è svolta la quarta riunione della conferenza di servizi nella quale l’impresa ha comunicato lo stralcio dell’uso del percolato dal progetto.
Con la nota 24 maggio 2022, prot. n. 17675, il Comune di RR RE ha formulato le sue osservazioni sulla documentazione integrativa fornita dalla Società.
In data 25 maggio 2022, la società ha integrato la documentazione progettuale, tenendo conto dell’eliminazione dal processo produttivo l’uso del percolato proveniente dalla vicina discarica di Ca’ FA.
Durante la conferenza di servizi del 15 giugno 2022, la società