Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-10-27, n. 202006543

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-10-27, n. 202006543
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006543
Data del deposito : 27 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2020

N. 06543/2020REG.PROV.COLL.

N. 07157/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7157 del 2017, proposto da
Fallimento Pisa Sporting Club s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni e Elena Cenni, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Maria Bruni in Roma, viale Bruno Buozzi, 68.



contro

Lega Nazionale Professionisti in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano e Ruggero Stincardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, largo Messico, 7;
F.I.G.C.-FE Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Angeletti, Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58.



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6701/2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti in liquidazione e della F.I.G.C.-FE Italiana Giuoco Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Bruni, Cenni, Angeletti, Mazzarelli, Medugno, Greco su delega di Pugliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Fallimento Pisa Sporting Club s.p.a. contro la FE Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti – L.N.P. per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterata illegittima iscrizione della società al campionato di competenza, a far data dalla stagione calcistica 1990/1991 sino alla dichiarazione di fallimento del 31 ottobre 1994; alla omessa richiesta di messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91; alla omessa revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 10 della legge n. 91 del 1981 cit. e dell’art. 16 delle N.O.I.F. ( Norme organizzative interne federali ).

1.1. L’articolata vicenda processuale è ricostruita nei seguenti termini nella sentenza di primo grado:

« Dichiarato il fallimento della società calcistica in data 31 ottobre 1994, con sentenza del Tribunale di Pisa n. 105/94, … , la curatela fallimentare ha proposto, innanzi al giudice ordinario, con atto di citazione del 16 ottobre 1995, domanda di risarcimento danni, avverso gli amministratori e i sindaci del Pisa S.C., da un lato, e FE e Lega Nazionale, dall’altro, a titolo di responsabilità solidale, deducendo che le gravi omissioni della FE e della Lega, in uno con i descritti illeciti degli amministratori e sindaci della società fallita, avessero concorso a ledere il diritto dei creditori all’integrità patrimoniale della società medesima.

F.I.G.C. e Lega Nazionale, costituitesi in giudizio hanno, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Prima che il giudizio entrasse nella fase decisoria, con ricorsi rispettivamente del 30 aprile 2010 e del 27 settembre 2010, la F.I.G.C. e la L.N.P. hanno, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 Cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che venisse dichiarata la giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria loro concernente.

Con ordinanza n. 21577 del 19 ottobre 2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dagli enti federali, statuendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a.

Conseguentemente è stata disposta la scissione della causa risarcitoria proposta avverso amministratori e sindaci della società, F.I.G.C. e L.N.P., a titolo di responsabilità solidale: la controversia risarcitoria avverso gli amministratori e sindaci è proseguita innanzi al giudice ordinario, mentre quella avverso FE e Lega è stata riassunta innanzi a questo Tar.» .

1.2. La curatela ha domandato il risarcimento dei danni che assume cagionati dagli enti federali per avere omesso la vigilanza economica e contabile sui bilanci del Pisa S.C. del 1989/1990, 1990/1991, 1992/1993 e 1993/1994, dai quali sarebbe stato agevole desumere le gravi perdite del capitale sociale, nel corso degli esercizi suddetti, secondo una progressione esponenziale. La responsabilità della FE e della Lega si fonderebbe, in particolare, sul sistema di norme introdotte con la legge. 23 marzo 1981, n. 91 ( Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti ), vigenti all’epoca dei fatti di causa, che prevedevano, secondo l’appellante, poteri di controllo e di vigilanza ben più penetranti rispetto al regime attualmente vigente, inaugurato con la riforma del 1996 ad opera della legge 18 novembre 1996, n. 586 [ recte : decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 586], che ha, all’opposto, determinato la definitiva equiparazione della società sportiva professionistica a qualsiasi altra società di capitali, con conseguente arretramento della sfera di controllo degli organi federali.

1.3. L’appellata sentenza - dopo aver dato atto della ricostruzione del quadro normativo di riferimento effettuata dalla curatela ricorrente e della deduzione dell’omessa attività di vigilanza da parte degli organi federali, nonché delle difese svolte dalle parti resistenti- ha deciso nei seguenti termini:

- ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Lega Nazionale Professionisti;

- ha delimitato l’ambito di cognizione spettante al giudice amministrativo “ alla sola responsabilità conseguente al cattivo ovvero omesso esercizio di pubblici poteri da parte degli organi federali coinvolti ”;

- ha dato conto del fatto che, nelle more, “ dinanzi al giudice ordinario la causa risarcitoria azionata a titolo di responsabilità solidale, proseguita nei confronti dei soli amministratori e sindaci della società, si è conclusa a mezzo di accordi transattivi tra le suddette parti private e la curatela ” e che “ l’avvenuta sottoscrizione di tali accordi in sede civile è fatto non contestato dalle parti costituite, come emerge dal verbale d’udienza del 24 gennaio 2017 nonché dalle memorie di replica, e come tale, ai sensi dell’art. 64, comma 2, Cod. proc. amm., deve essere dal giudice posto a fondamento della propria decisione ”;

- ha quindi ritenuto che, essendo l’obbligazione dedotta in giudizio un’obbligazione solidale di natura extracontrattuale, per il concorso delle azioni e omissioni degli amministratori e sindaci, da un lato, e delle omissioni della FE e Lega, dall’altro, si era esteso all’obbligazione solidale della FE, ai sensi dell’art. 1304 Cod. civ., il fatto estintivo che aveva riguardato l’obbligazione in sede civile, a seguito degli accordi transattivi convenuti dinanzi al giudice ordinario tra la curatela e le parti private, poiché aventi ad oggetto l’intero debito -circostanza quest’ultima, per la sentenza, non contestata dalla curatela;

- quanto alla posizione della Lega, la sentenza ha invece reputato che “ se è vero che l’apporto causale della Lega nella causazione del danno lamentato dalla curatela non possa essere escluso in astratto, ancorché in misura del tutto inferiore rispetto alla FE, il nesso di causalità tra l’attività posta in essere nella specie dalla Lega e il danno lamentato dalla curatela, essenziale presupposto della responsabilità aquiliana, non risulta essere stato in alcun modo provato ”.

1.4. In conclusione, il ricorso è stato respinto:

- con riguardo alla FE, stante l’applicabilità, nella fattispecie obbligatoria di cui in causa, dell’art. 1304, comma 1, Cod. civ.;

- con riguardo alla Lega, per l’insussistenza del nesso eziologico tra l’attività ad essa demandata dalla F.I.G.C. in materia di iscrizione al campionato e il danno lamentato dalla ricorrente curatela.

Le spese di lite sono state compensate.

2. Il Fallimento Pisa Sporting Club s.p.a., in persona del curatore dott. Gianpaolo Taccola Vanni, ha avanzato appello, con tre motivi, articolati in più censure, e riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo.

La F.I.G.C. – FE Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti in liquidazione si sono costituite per resistere all’appello. La prima ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., le eccezioni e le difese svolte in primo grado e non esaminate.

2.1. La FE Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti in liquidazione hanno chiesto, con istanze depositate rispettivamente il 9 e 14 aprile 2020, la rimessione in termini ex art. 84, comma 5, d.-l. n. 18 del 2020 per i depositi di cui all’art. 73 Cod. proc. amm. in vista dell’udienza; l’istanza è stata accolta, poiché i termini in questione scadevano nel periodo di sospensione stabilito dal comma 1, secondo periodo, del medesimo art. 84 d.-l. n 18 del 2020, sicché la trattazione è stata rinviata.

2.2. Quindi le parti appellate hanno depositato distinte memorie difensive nella stessa data del 5 giugno 2020 e l’appellante in data 23 giugno 2020; memorie di replica sono state depositate sia dal Fallimento che dalla F.I.G.C. il 26 giugno 2020.

Il Fallimento e la F.I.G.C. hanno poi formulato istanza di discussione da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l-. n. 28 del 2020,

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