Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-03-20, n. 201201570

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-03-20, n. 201201570
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201570
Data del deposito : 20 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06754/2011 REG.RIC.

N. 01570/2012REG.PROV.COLL.

N. 06754/2011 REG.RIC.

N. 07807/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6754 del 2011, proposto da:
Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Sabato, Andrea Magnanelli, domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove 21;



contro

AR FA Latte Sano Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Luigi Braschi, Mario NI, Riccardo Arbib, Michele Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso Mario NI in Roma, viale Parioli, 180;
RM Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Malinconico, Vincenzo LI IR, Franco Bassi, Stefano D'Ercole, con domicilio eletto presso Vincenzo LI IR in Roma, via Dora, 1;
IR RI Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Attilio Zimatore, Luigi Farenga, Lucio Francario, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;

sul ricorso numero di registro generale 7807 del 2011, proposto da:
RM S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo LI IR, Franco Bassi, Carlo Malinconico, Stefano D'Ercole, con domicilio eletto presso Vincenzo LI IR in Roma, via Dora,1;



contro

Societa' AR FA Latte Sano Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Mario NI, Francesco Luigi Braschi, Michele Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso Studio Legale NI in Roma, viale Parioli, 180;
Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Sabato, Andrea Magnanelli, domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21;



nei confronti di

IR RI Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



per l'ottemperanza

quanto ai ricorsi n. 6754 e n. 7807 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II n. 04982/2011, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA SENTENZA N.7119/2007 CONFERMATA IN APPELLO DAL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA CON SENTENZA N.1156/2010 - PROCEDURA NEGOZIAZIONE PER PRIVATIZZAZIONE CENTRALE DEL LATTE

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR FA Latte Sano Spa e di RM Spa e di IR RI Spa e di Societa' AR FA Latte Sano Spa e di Comune di Roma e di IR RI Spa;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Andrea Magnanelli e Nicola Sabato, Mario NI, Vincenzo LI IR, Stefano D'Ercole, Carlo Malinconico, nonché Angelo Clarizia Andrea Magnanelli e Nicola Sabato, Mario NI, Vincenzo LI IR, Stefano D'Ercole, Carlo Malinconico, nonché Angelo Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

AR FA Latte Sano s.p.a. ha adito il Tar del Lazio chiedendo l’ottemperanza della sentenza n. 7119/07, confermata dal questa Sezione con sentenza n. 1156/10, emessa nel giudizio instaurato dalla predetta società davanti al medesimo Tribunale amministrativo (r.g. n. 19194/00) per la dichiarazione di illegittimità, ai sensi dell’art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971, del silenzio-rifiuto formatosi sull’atto diffida e messa in mora nel quale la ricorrente aveva chiesto al Comune di Roma di esercitare il potere di autotutela nei confronti del contratto in data 26/1/1998, di cessione a favore di IR s.p.a. del pacchetto azionario pari al 75% del capitale sociale della Centrale del Latte di Roma s.p.a., concluso in seguito a procedura di privatizzazione, disposta con delibera consiliare n. 132 dell’8/7/1996 e conseguente lettera di invito del 30/12/1996, cui la ricorrente medesima aveva partecipato, nonché per la condanna del Comune stesso al risarcimento, anche in forma specifica, del danno da essa ricorrente subito.

Con la sentenza della cui ottemperanza si controverte nel presente giudizio il Tar adito:

- dichiarava la nullità del contratto di cessione delle azioni per violazione delle previsioni del bando con invito che imponevano il divieto di cessione delle partecipazioni a terzi nel quinquennio e della transazione nelle more intervenuta (in data 7/7/1999) tra il Comune di Roma, la cessionaria IR, la prima subacquirente e controllata Eurolat s.p.a. e la definitiva subacquirente ed attuale intestataria delle azioni RM s.p.a., con la quale l’amministrazione comunale rinunciava ad ogni pretesa sul pacchetto azionario dismesso a fronte dell’incameramento della penale di 1 miliardo di lire;

- condannava il Comune al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, consistenti nelle spese sostenute per la partecipazione alla procedura di dismissione azionaria, nei pregiudizi conseguenti al rafforzamento nel mercato del latte dei concorrenti ed alla correlativa riduzione di prestigio ed immagine commerciale, somme da liquidarsi con successivo accordo tra le parti ex art. 35 d.lgs. n. 80/98 (in allora vigente), sulla base del parametro, stabilito in sentenza, del 5% degli utili netti di bilancio dell’esercizio 2000 della AR FA.

Nel ricorso per ottemperanza quest’ultima chiedeva:

a) la nomina di un commissario ad acta che adotti in luogo del Comune i provvedimenti conseguenti alla declaratoria di nullità del pacchetto azionario a IR e del successivo atto transattivo ed in particolare l’adozione di una formale presa d’atto di tali statuizioni;

b) il riavvio della procedura di dismissione con le modalità in allora stabilita nella delibera consiliare n. 132 del 1996;

c) il sequestro conservativo delle azioni;

d) la liquidazione dei danni sulla base dei criteri stabiliti nelle sentenze n. 7119/07 del Tar e di questa Sezione n. 1156/10, di conferma della pronuncia di primo grado;

e) la condanna del medesimo Comune al risarcimento dei danni da violazione del giudicato.

Nel giudizio così instaurato si costiuivano la RM, la IR IA in amministrazione straordinaria e Roma Capitale.

Quest’ultima spiegava ricorso incidentale con cui chiedeva l’adozione di un ordine di restituzione del pacchetto azionario in proprio favore.

Superate le eccezioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed incompetenza e le istanze di sospensione del giudizio, sollevate dalla RM, con la sentenza qui appellata il Tar:

- ordinava al Comune di Roma di prendere atto della nullità degli atti negoziali compiuti, procedere alla riacquisizione del pacchetto azionario ed inoltre a segnalare “le adottate delibere e determinazioni agli organismi ed enti a vario titolo interessati” ;

b) dichiarava insussistente l’obbligo del Comune di Roma di riavviare la procedura di dismissione;

c) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di sequestro delle azioni della Centrale del Latte intestate alla RM e sulla richiesta di emissione di un ordine di restituzione del pacchetto azionario a favore del Comune di Roma, di cui al ricorso incidentale da questo proposto;

e) condannava la ridetta amministrazione al risarcimento del danno in favore della ricorrente, liquidato in 8 milioni di euro, oltre accessori

f) respingeva l’ulteriore domanda risarcitoria per mancata esecuzione del giudicato.

Con un primo appello (iscritto al n. 6754/11 r.g.) Roma Capitale chiede l’integrale riforma della sentenza ed insiste nella domanda di cui al ricorso incidentale.

Si sono costituite in questo giudizio IR IA, RM e AR FA, quest’ultima con memoria contenente appello incidentale, nel quale sono riproposte le domande respinte in primo grado.

RM ha riproposto le eccezioni e le istanze di sospensione del giudizio respinte dal primo giudice.

IR RI ha formulato conclusioni adesive a quest’ultima.

Con un secondo appello (iscritto al n. 7807/11 r.g.) RM chiede anch’essa la riforma della sentenza del Tar reiterando le stesse eccezioni ed istanze di cui all’atto costitutivo nell’appello proposto da Roma Capitale.

Anche in questo giudizio si sono costituite tutte le altre controparti, le quali hanno insistito nelle domande, eccezioni ed istanze già formulate nell’altro giudizio.

All’udienza del 24/2/2012 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I) Preliminarmente va disposta la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Giunge alla decisione di questo Collegio il ricorso proposto dalla AR FA Latte Sano s.p.a. per l’ottemperanza della sentenza del Tar del Lazio n. 7119/07, confermata da questa Sezione con sentenza n. 1156/10. Con dette pronunce è stata dichiarata la nullità del contratto di cessione del 75% delle azioni della Centrale del latte di Roma dal Comune alla IR, nonché della successiva transazione tra queste, la Eurolat, conferitaria del ramo d’azienda comprendente la Centrale del Latte dalla propria controllante IR, e la RM, attuale intestataria delle partecipazioni sociali. Inoltre, il Comune cedente è stato condannato a risarcire alla ricorrente i danni subiti a causa dell’illegittima rinegoziazione delle clausole del contratto di cessione rispetto alle previsioni del bando di gara per la dismissione azionaria.

Nell’esaminare le questioni veicolate dalle parti attraverso i rispettivi atti il Collegio seguirà il seguente ordine:

1) giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande svolte in primo grado dalla AR FA ed accolte dal Tar, contestata dalla RM nel proprio appello;

2) competenza del Tar Lazio, parimenti contestata dalla società appellante principale;

3) sospensione del presente giudizio, invocata dalla medesima società, in virtù della proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio di primo grado (iscritto al n. di r.g. della Suprema Corte 5665/11);

4) sospensione del presente giudizio, anche in questo caso richiesta da RM, in ragione della pendenza di causa pregiudiziale

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