Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-12-06, n. 201206261
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Testo completo
N. 06261/2012REG.PROV.COLL.
N. 07701/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7701 del 2011, proposto dalla Regione AZ, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;
contro
DI AZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , e DA, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico SS, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 19;
nei confronti di
RC FI, LE SS RI GL, AR OT, CH UR, non costituiti;
e con l'intervento di
ad opponendum :
EL RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Senese e Andrea IC, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Mangazzo in Roma, via LE III, n. 6;
IU NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto OZ, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giampaolo Dickmann in Roma, via Timavo, n.12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. del AZ – Roma - sezione I ter , n. 7481 del 21 settembre 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli artt. 65, 66 e 67, cod. proc. amm.;
visto l’atto di costituzione in giudizio ed il separato appello incidentale proposto dalla DI AZ e dalla DA;
visti gli atti di opposizione di terzo proposti da EL RA e IU NA;
viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Corea, su delega dell’avocato Marini, SS, OZ e IC;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’impugnativa (con ricorso principale e tre atti di motivi aggiunti), di una serie di delibere della giunta regionale del AZ, alcune delle quali dirette alla selezione di professionalità esterne ai ruoli dirigenziali regionali da adibire alla copertura di talune direzioni generali; altre recanti il conferimento dell’incarico dirigenziale ai singoli prescelti.
Si tratta in particolare delle seguenti delibere, suddivise in base all’indole organizzativa o di conferimento individuale dell’incarico dirigenziale.
1.1. Delibere organizzative:
a) n. 297 del 2010, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Arte, spettacolo, sport e giovani>> (successivamente revocata a cagione della riorganizzazione della direzione regionale denominata <<Cultura, arte e sport>>);
b) n. 298 del 2010, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Attività della presidenza>>;
c) n. 299 del 2010, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Attività produttive>>;
d) n. 300 del 2010, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Bilancio, ragioneria, finanza, e tributi>>;
e) n. 324 del 2010, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale>>;
f) n. 392 del 2010, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Cultura, arte e sport>>;
g) n. 33 del 2011, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore dell’<<Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali>>;
h) n. 115 del 2011, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di <<Avvocato Coordinatore>>;
i) n. 180 del 2011, relativa alla ricerca di professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Organizzazione, personale, demanio, e patrimonio>>.
1.2. Delibere di conferimento di incarichi dirigenziali individuali:
a) n. 391 del 2010, relativa al conferimento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Bilancio, ragioneria finanza e tributi>> al signor RC FI;
b) n. 393 del 2010, relativa al conferimento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Attività produttive>> al signor AR OT;
c) n. 550 del 2010, relativa al conferimento dell’incarico di direttore della direzione regionale <<Cultura, arte e sport>> al signor LE SS RI GL;
d) n. 131 del 2011, relativa al conferimento dell’incarico di direttore della direzione regionale dell’<<Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali>> (in prosieguo Abecol) al signor CH UR.
1.3. Le su indicate delibere sono state impugnate da due associazioni sindacali, rappresentative dei dirigenti dipendenti della regione AZ (DI AZ e DA); in primo grado il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei signori FI, UR e GL che non si sono costituiti.
2. L’impugnata sentenza - T.a.r. del AZ, Roma, sezione I ter , n. 7481 del 21 settembre 2011 – resa all’esito dell’udienza pubblica del 7 luglio 2011:
a) ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnativa di entrambi i tipi di delibere;
b) ha respinto l’eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata in considerazione della natura endoprocedimentale delle deliberazioni che hanno dato mandato di ricercare professionalità esterne;
c) ha stabilito l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 19, co. 1 bis , t.u. n. 165 del 2001 (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
d) ha assodato, con diffuse argomentazioni, il lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, annullando tutti i provvedimenti impugnati;
e) ha assorbito le ulteriori censure;
f) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. Con delibera giuntale n. 427 del 26 settembre 2011, la regione AZ, per quanto di interesse ai fini della presente controversia:
a) ha contestato la sentenza del T.a.r. e ha deciso di impugnarla;
b) in via di mera esecuzione della sentenza e specificando esplicitamente di non prestarvi acquiescenza:
I) ha ritenuto annullate le sole delibere di conferimento dell’incarico dirigenziale espressamente contemplate dalla sentenza del T.a.r. n. 7481 cit.;
II) ha ritenuto non annullate le altre delibere di conferimento dell’incarico anche se i presupposti provvedimenti organizzatori erano stati cassati dal T.a.r.;
III) ha deciso di rinnovare le procedure consentendo ai dipendenti regionali di aggiornare il proprio curriculum limitatamente ai quattro incarichi annullati dal T.a.r.;
IV) ha previsto la proroga provvisoria per 90 gg. degli incarichi annullati per insopprimibili e superiori esigenze pubbliche onde evitare soluzioni di continuità dell’azione amministrativa e disservizi gravi all’utenza.
3.1. La regione AZ ha interposto appello, notificato il 1° ottobre 2010 e depositato il successivo 3 ottobre, articolando i seguenti motivi:
a) difetto di legittimazione al ricorso delle associazioni sindacali portatrici di interessi disomogenei rispetto alla categoria rappresentata;
b) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
c) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del signor OT;
d) assodata presenza di adeguata motivazione e istruttoria, insussistenza della violazione degli obblighi di trasparenza.
4. Si sono costituiti in giudizio la DI AZ e DA (con memoria depositata in data 14 ottobre 2011):
a) deducendo l’inammissibilità della eccezione di difetto di legittimazione al ricorso delle associazioni sindacali;
b) concludendo, nel merito, per l’infondatezza del gravame in fatto e diritto;
c) riproponendo i motivi non esaminati in prime cure.
4.1. Con atto notificato in data 14 ottobre 2011 e depositato il successivo 17 ottobre, le su menzionate associazioni hanno interposto appello incidentale condizionato contestando il capo della sentenza che ha negato l’applicabilità dell’art. 19, co. 1 bis , t.u. n. 165 del 2001.
5. Con ordinanza di questa sezione – n. 4634 del 20 ottobre 2011 –:
a) è stata acclarata la difettosa integrazione del contraddittorio nei confronti del signor OT;
b) è stata ritenuta la carenza di istruttoria e motivazione degli atti impugnati;
c) si è preso atto della insussistenza del pregiudizio irreparabile a carico della regione;
d) nel presupposto della scindibilità dell’impugnazione è stato sospeso il capo relativo alle delibere concernenti il signor OT;
e) è stata respinta, per il resto, l’istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
6. Con atto notificato il 25 novembre 2011 e depositato il successivo 12 dicembre, ha spiegato opposizione di terzo, ex art. 109, co. 2, c.p.a., il signor EL RA, deducendo che:
a) con delibera n. 308 del 24 giugno 2011 è stato nominato direttore della direzione regionale <<Organizzazione, personale, demanio e patrimonio>>;
b) tale delibera non è stata impugnata nel giudizio di primo grado benché intervenuta prima della conclusione del relativo giudizio, con la conseguente improcedibilità del ricorso di primo grado;
c) in primo grado non è stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti nonostante la lesività dell’impugnativa della presupposta delibera organizzativa;
d) era evidente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare per la parte di controversia avente ad oggetto il conferimento dell’incarico dirigenziale;
e) il difetto di legittimazione al ricorso delle associazioni sindacali;
f) nel merito l’erroneità, sotto plurimi profili, della sentenza.
7. Con atto notificato il 30 gennaio 2012 e depositato il successivo 2 febbraio, ha spiegato opposizione di terzo, ex art.