Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-18, n. 202309085

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-18, n. 202309085
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309085
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 09085/2023REG.PROV.COLL.

N. 08379/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8379 del 2019, proposto dal signor PO Di MU, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Falco e Antonio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

il signor OV SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
la signora OL ZZ ed il Comune di Rivoli, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 781/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OV SA;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Uditi, all'udienza straordinaria del giorno 6 ottobre 2023 in collegamento da remoto, gli avvocati Antonio Ferrara e Roberto Cavallo Perin;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante ha impugnato in parte qua la sentenza del TAR Piemonte, n. 781 del 4 luglio 2019, con la quale è stata parzialmente accolta l’impugnazione proposta dai sigg. OV SA e OL ZZ, complessivamente proposta nel ricorso n. 175/2014 RG integrato con quattro motivi aggiunti, relativamente ad una vicenda di abusi edilizi.

L’appellato SA si è costituito nel presente grado di giudizio solo formalmente chiedendo la reiezione dell’appello e, in vista della trattazione, ha depositato memoria difensiva, successivamente integrata, con cui ha insistito nelle tesi già prospettate in primo grado.

Con atto depositato il 24 maggio 2023 l’appellante si è costituito a ministero di un nuovo difensore e, con memoria depositata in data 13 settembre 2023, ha replicato alle avverse difese insistendo per l’accoglimento dell’appello.

All’udienza straordinaria del 6 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I signori OV SA e OL ZZ sono proprietari di un terreno e del sovrastante fabbricato di civile abitazione siti in Rivoli, via Fiano n. 10, per averlo acquistato in forza di atto pubblico di compravendita del 14 luglio 2008.

Con atto del 19 gennaio 2009 essi esponevano al Comune di Rivoli che, nei mesi successivi all’acquisto, presso l’edificio confinante con il proprio, sito in via Boves n. 14, di proprietà dei signori Di MU PO e GA GR, era sorta “una nuova struttura muraria esterna con sovrastante terrazzo, scalinate, pilastri e finestre”, “a pochi metri” dal muro perimetrale della casa di loro proprietà; chiedevano quindi all’amministrazione in forza di quali “parametri” l’amministrazione avesse concesso l’autorizzazione per l’elevazione dell’edificio confinante e la realizzazione delle opere in questione.

Il Comune eseguiva un sopralluogo in data 26 febbraio 2009, in occasione del quale accertava che sull’edificio di proprietà dei signori Di MU e GA erano state eseguite opere in assenza del permesso di costruire, e precisamente:

1) realizzazione di pareti perimetrali di tamponamento della struttura del piano sottotetto non abitabile (quest’ultimo già oggetto di permesso di costruire in sanatoria del 3 agosto 2007 per “modifica della sagoma del tetto + ampliamento della sua soletta e realizzazione di nuovi pilastri”);

2) realizzazione di tramezzature e predisposizione di impianti al piano sottotetto, opere finalizzate alla realizzazione di locali da adibire ad uso abitativo con accesso indipendente attraverso scala esterna;

3) opere di finitura esterna del fabbricato e della struttura oggetto di sanatoria n. 2/07, attraverso la realizzazione di ampliamento del porticato, rivestimento pilastri in muratura, completamento della copertura e del terrazzo al piano primo, creazione di scala esterna di accesso al piano sottotetto, rivestimento del basso fabbricato esistente oggetto di domanda di condono n. 602/04 e creazione di terrazzo sulla copertura del basso fabbricato stesso, opere di rifinitura e completamento delle parti e strutture realizzate;

4) realizzazione di opere esterne al fabbricato, consistenti nella realizzazione di opere di rinterro per il livellamento del terreno circostante il fabbricato stesso.

Alla luce di quanto accertato, con ordinanza dirigenziale n. 187 del 19 marzo 2009, l’amministrazione ordinava la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il 12 maggio 2009 i signori Di MU e GA presentavano istanza volta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione. L’istanza proponeva, in particolare, la conservazione dell’ampliamento del corpo di fabbrica principale realizzato attraverso l’ispessimento dei muri di tamponamento del sottotetto, l’ampliamento di quest’ultimo, la realizzazione di una scala esterna per consentire l’accesso al sottotetto e la creazione di aperture esterne (finestre e porte).

Nelle more di tale procedimento, i proprietari confinanti SA e ZZ notificavano al Comune, in data 6 ottobre 2010, un atto di diffida sollecitando l’immediata esecuzione dell’ordinanza di demolizione e opponendosi alla sanatoria degli abusi. Non avendo ottenuto riscontro, i medesimi proponevano innanzi al TAR Piemonte un ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e la condanna a provvedere.

Con sentenza n. 207 del 25 febbraio 2011, l’adìto TAR accoglieva il ricorso e ordinava all’amministrazione di avviare il procedimento di acquisizione ex art. 31 DPR 380/01 entro 60 giorni della notifica della sentenza.

Con provvedimento dirigenziale del 13 aprile 2011 il Comune respingeva la domanda di sanatoria presentata dai signori Di MU e GA, ritenendola “in parte in contrasto con gli articoli 2.8 e 2.11 del PRGC, in parte con la L.R. 20/09”. Nella motivazione del diniego l’amministrazione rilevava, in particolare: la mancanza nel progetto allegato di dati attendibili in ordine alla distanza tra pareti finestrate; la mancanza di assenso dei vicini alla riduzione della distanza tra i fabbricati; la non ammissibilità della scala esterna in quanto a distanza inferiore a 10 metri dal fabbricato frontistante; l’inapplicabilità della legge regionale n. 20/09 sul recupero dei sottotetti, in quanto il sottotetto realizzato alla data del 31 dicembre 2008 era solo una struttura senza tamponamenti (come da sanatoria 2/07S), non essendo stata comunicata la fine lavori della DIA 6668, ed anzi essendo stata emessa ordinanza di demolizione in data 19 marzo 2009 per opere eseguite in difformità dalla stessa DIA.

Con successivo atto del 20 aprile 2011 l’amministrazione avviava il procedimento di acquisizione ex art. 31 DPR 380/2001.

Il 27 settembre 2011 il sig. Di MU presentava una nuova domanda di sanatoria (n. 79/11), intesa ad ottenere il permesso di costruire in parziale sanatoria per le opere oggetto del provvedimento di demolizione n. 187/09; in particolare, l’istanza si riferiva al “recupero ad uso abitativo di sottotetto esistente in edificio civile ai sensi della L.R. 21/98”.

Il procedimento, al quale partecipavano anche i controinteressati sig.ri SA e ZZ (presentando osservazioni), si concludeva con un nuovo provvedimento di diniego in data 2 aprile 2012.

In data 26 aprile 2012, i signori Di MU e GA comunicavano all’amministrazione l’intenzione di procedere alla regolarizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione attraverso la demolizione della scala esterna e la presentazione di

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