Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-08-19, n. 202407165
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Testo completo
Pubblicato il 19/08/2024
N. 07165/2024REG.PROV.COLL.
N. 08705/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8705 del 2023, proposto da
DR AG, RI RA, AR MI, RI IN, RI CA, NE RO, SA D'AM, RA AN De Fanti Di Sant'Oberto, ZI Di PA, GI EL, OR IA, AN ZI, SI LE, RI RI, NT NO, RI RA IS, LE ER, NN NA OS, EM RO, RE RI, RI LU OL, AR TU RA, SI Vittone, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati RImichaela Li Volti, Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il TE (Sezione Seconda) n. 692/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Longhin e Li Volti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La Città di Torino, in esecuzione della propria Determina Dirigenziale n. 2331 del 11.05.2023, con avviso di selezione pubblica del 12.05.2023, ha indetto la procedura selettiva per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 30 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (S.P. 01/23), articolato nelle seguenti due graduatorie: Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia – Posti 20; Graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia – Posti 10.
1.1. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2650 del 23.5.2023 la Città, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione de qua, quanto ai posti per educatore nido d’infanzia, ha integrato l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso.
All’esito di quanto sopra, quindi, i titoli di studio richiesti per l’accesso a detta selezione pubblica, erano, oltre alle pertinenti lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia e Psicologia, nei termini e alle condizioni ivi descritte, anche “ Uno dei seguenti titoli che consentono l’accesso alla professione ai sensi della l.r. n. 3/1973 e della Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, conseguito entro il 31/05/2017, unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree, o della medesima classe di laurea se conseguita successivamente a quanto richiesto: - Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); - Diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di liceo delle scienze umane; - Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della l.r. 17 marzo 1980, n. 16; - Attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione TE, di cui all’art. 11 della l.r. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo); - Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari; - Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido. - Titolo di studio conseguito all’estero previo espletamento di una procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 ”.
2. Gli odierni appellanti, unitamente ad altri, hanno pertanto impugnato innanzi al Tar per il TE il bando della suddetta procedura selettiva nella parte in cui la partecipazione ai posti di cui alla “Graduatoria 2”, era consentita esclusivamente ai titolari di diploma di laurea, censurando quindi la suddetta clausola ed i relativi atti antecedenti, consequenziali e/o comunque connessi, attesa l’asserita natura di clausola illegittimamente escludente, sostenendo la sufficienza del titolo abilitante dichiaratamente posseduto per l’accesso alla selezione di cui è causa, costituito dal solo diploma previsto dalla legislazione regionale.
Gli stessi allegavano in punto di fatto di essere in possesso di titolo abilitante all’insegnamento conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 o di altro equipollente diploma di scuola superiore (quali maestra di scuola d’infanzia, liceo psico-pedagogico, vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità etc.) o di altro titolo tra quelli indicati nella l.r. n. 3/1973 che aveva consentito loro di lavorare negli asili nido del territorio piemontese.
A sostegno del ricorso formulavano pertanto le seguenti censure:
1) Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 181 l. 13.7.2015 n. 107, nonché degli artt. 4 e 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Violazione dell’art. 4 del regolamento assunzioni della Città di Torino approvato dalla G.C. 19.1.2016 e s.m.i. in relazione alla l.r. TE 15.1.1973 n. 3, nonché all’art. 4 della DGR 26.5.2003 n. 28-9454; DGR 8.3.2004 n. 20-11930; DGR 25.5.2006 n. 13-2738; DGR 25.11.2013, n. 20- 6732: DGR 12.10.2018 n. 28-7693. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento;
2) Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 181 l. 13.7.2015 n. 107, nonché dell’art. 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 65 in relazione alla l.r. TE 15.1.1973 n. 3, nonché all’art. 4 della DGR 25.11.2013, n. 20-6732. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento. Violazione di legge con riferimento all’art. 15 comma 7 d.P.R. 23.7.1998 n. 323, nonché all’art. 2 del d.i. 10.3.1997, nonché all’art. 4 d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento;
3)Violazione dell’art. 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 62 in relazione alla l.r. 15.1.1973 n. 3; nonché all’art. 1 commi 595, 599 l. 27.12.2017 n. 205; Violazione dell’art. 35 d.lgs. 30.3.2001 n. 165 nonché della direttiva Funzione Pubblica 24.4.2018 n. 3 nonché della circolare 8.8.2018 n. 14176 del Ministero dell’Istruzione. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento.
3. Si costituiva la Città di Torino, instando per il rigetto del ricorso.
4. Con Determina Dirigenziale n. 3541 del 27.06.2023, adottata dalla Città a seguito del decreto cautelare n. 211 del 20.06.2023, i ricorrenti venivano ammessi con riserva alla prima prova.
5. Il Tar per il TE , con sentenza in forma semplificata, sez. III, 17 luglio 2023, n. 692, emessa all’esito dell’udienza fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, dopo avere accolto l’eccezione formulata dal Comune di Torino relativa all’improcedibilità del ricorso nei confronti di coloro fra i ricorrenti che non avevano superato le prove scritte, ha respinto il ricorso nei confronti dei restanti ricorrenti, aderendo alla prospettazione del Comune circa la necessità della laurea per la partecipazione alla procedura de qua.
6. Avverso tale sentenza gli appellanti in epigrafe indicati, che avevano superato la prima prova, hanno formulato i seguenti motivi di gravame:
Error in iudicando. Difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione della sentenza con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 1, comma 181 l. 13.7.2015 n. 107, nonché dell’art. 4 e 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Violazione dell’art. 4 del regolamento assunzioni della Città di Torino approvato dalla G.C. 19.1.2016 e s.m.i. in relazione alla l.r. TE 15.1.1973 n. 3, nonché all’art. 4 della DGR 26.5.2003 n. 28-9454; DGR 8.3.2004 n. 20-11930; DGR 25.5.2006 n. 13-2738; DGR 25.11.2013, n. 20-6732: DGR 12.10.2018 n. 28-7693. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento.
7. Si è costituito il Comune di Torino, instando per il rigetto dell’appello.
8. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti e memoria di discussione diretta e di replica, insistendo nei rispettivi assunti.
In particolare il Comune di Torino ha rappresentato e documentato che dopo la sentenza di prime cure gli appellanti erano stati esclusi dal prosieguo della procedura concorsuale e che la procedura si era conclusa con l’approvazione della relativa graduatoria, atti questi impugnati dagli appellanti con ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, stante l’opposizione del medesimo Comune.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’8 marzo 2024.
DIRITTO
10. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza del Tar TE in epigrafe