Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202106954

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202106954
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106954
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2021

N. 06954/2021REG.PROV.COLL.

N. 04897/2020 REG.RIC.

N. 05143/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2020, proposto dal Centro Medico Oplonti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte, Angelo Clarizia, Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Tirso, n. 111;



contro

Comune di OR ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A.S.L. AP 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi, Rosa Anna Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Augusto Chiosi in Roma, viale Regina Margherita n. 269;



nei confronti

della Casa di Cura Maria Rosaria s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento 11;

sul ricorso numero di registro generale 5143 del 2020, proposto dall’Asl AP 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Roma, viale Regina Margherita n. 269;



contro

Centro Medico Oplonti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte, Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Umberto Meo in Roma, via Tirso, 111;



nei confronti

Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario nella Regione Campania, Comune di OR ZI non costituiti in giudizio;
Casa di Cura Maria Rosaria s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Roma, corso del Rinascimento 11;



per la riforma

quanto al ricorso n. 4897 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di AP (sezione Prima), n. 5055/2019.

quanto al ricorso n. 5143 del 2020:

della medesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di AP (sezione Prima), n. 5055/2019.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, nel procedimento n. 4897 del 2020, del Comune di OR ZI, della Casa di Cura Maria Rosaria S.p.a., del Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, dell’A.S.L. AP 3 Sud e, nel procedimento n. 5143 del 2020, del Centro Medico Oplonti S.r.l. e della Casa di Cura Maria Rosaria S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il Cons. Umberto Maiello e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con due distinti ricorsi, riuniti dal giudice di prime cure (RGN 1628/2017 e RGN 2189/2017), il Centro Medico Oplonti s.r.l. (di seguito anche C.M.O.), ricadente nel territorio della A.S.L. AP 3 Sud ed attivo, tra l’altro, nel Comune di OR ZI alla via Roma 9/11, chiedeva l’annullamento del decreto del Commissario ad acta n. 5/2017, nella parte in cui stabilisce che “ per struttura erogante si intende il luogo in cui si eroga la prestazione ”; dei decreti del Commissario ad acta nn.71/2016 e 32/2016, richiamati nel decreto n. 5; del decreto del Commissario ad acta n. 29/2017, nella parte in cui accerta per il territorio della A.S.L. AP 3 Sud n. 1 pet/tc privata accreditata, anziché 3, come originariamente censito dal decreto n. 32/2016; degli atti con cui la A.S.L. AP 3 Sud si è rifiutata di remunerare le prestazioni pet/tc erogate dal Centro ed ha disposto il recupero delle somme liquidate, diffidando il Centro appellante a non erogare più prestazioni pet/tc con apparecchiature ibride per conto del S.S.R. in quanto difetterebbe in capo alla struttura il requisito indispensabile del possesso presso la medesima sede allocativa dell’accreditamento per entrambe le branche della medicina nucleare e della radiodiagnostica, nonché dei provvedimenti comunali di diffida e di intimazione alla rimozione immediata dei macchinari presso la sede di via Roma 9/11 nonché degli atti presupposti e connessi.

2. Con la sentenza n. 5055/2019 il TAR per la Campania:

- ha respinto il ricorso RGN 1628/2017, rilevando che “ Non si appalesa illogica o irragionevole” la previsione contenuta nei citati decreti commissariali con cui, ai fini dell’erogazione di prestazioni con apparecchiature ibride pet/tc con oneri a carico della finanza pubblica regionale, si richiede in capo alle strutture sanitarie la doppia autorizzazione e il doppio accreditamento (per entrambe le branche della medicina nucleare e della radiologia diagnostica) presso la medesima sede operativa, dovendo essere garantita la finalità di mantenere intatto il requisito della contestualità nella integrata erogazione delle diverse prestazioni;

- ha accolto, in parte, il ricorso RGN 2189/2017 limitatamente alla domanda di annullamento della delibera della A.S.L. AP 3 Sud n. 877/2017 con cui l’amministrazione ha proceduto al recupero di quanto precedentemente versato a titolo di corrispettivo in relazione alle prestazioni erogate dal Centro e liquidate successivamente alla data di pubblicazione del DCA n. 32/2016 e fino al 31 dicembre 2016. Il TAR ha, anzitutto, acclarato che “… la predetta sede operativa non è mai stata accreditata fin dall’inizio della sua attività. Tanto risulta dalla gravata delibera n. 877/2017 che, infatti, richiama la deliberazione aziendale n. 768 del 25.10.2017 con cui è stata accertata “la non accreditabilità per l’aggiornamento dell’attestato di accreditamento istituzionale…per trasferimento dalla sede operativa di Corso Umberto I, 68 alla sede operativa di Via Roma n. 9/11 nel comune di OR ZI … per l’attività di Diagnostica per immagini: medicina nucleare in vivo” . Di poi, ha preso atto del fatto che, come più volte sottolineato dalla società ricorrente, nel DCA n. 32/2016 il C.M.O. risultava inserito nell’elenco delle “strutture accreditate” all’effettuazione di prestazioni sanitarie con macchine ibride pet/tc, anche se erroneamente. Evidenziava, invero, che solo con il DCA n. 29/2017 il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro ha posto rimedio alla inesatta compilazione dell’elenco accluso al DCA n. 32/2016 ed ha legittimamente depennato il centro ricorrente dall’elenco delle strutture accreditate. Muovendo da tale premessa ha, dunque, rilevato che “ nel periodo di tempo intercorso tra i due decreti n. 32/2016 e n. 29/2017, la società ricorrente ha riposto quantomeno un legittimo affidamento nel pagamento delle prestazioni effettuate, visto che la propria denominazione sociale figurava nell’atto commissariale tra le “strutture accreditate” in ambito regionale (…) ”.

3. Con ricorso RGN 4897/2020, depositato in data 22.06.2020, il Centro Medico Oplonti s.r.l. ha impugnato la sentenza predetta articolando tre motivi di gravame:

I) “ ERROR IN JUDICANDO – ERRONEA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 32 DEL 12.05.2016 – ERRONEA APPLICAZIONE DEL DCA N. 5 DELL’01.02.2017 - CONTRADDITTORIETA’ – CARENZA DI MOTIVAZIONE. - ARBITRARIETA’ ”. Il Centro appellante sostiene che, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pet/tc, non sia necessario che il requisito della doppia autorizzazione/accreditamento per la medicina nucleare e la radiodiagnostica insista presso la medesima sede operativa. La tesi contraria non contribuirebbe in alcun modo alle esigenze di funzionalità a presidio delle quali si pone la legislazione di settore in quanto la sola compresenza dell’accreditamento per le due branche soddisferebbe di per se stessa sia l’esigenza relativa al fabbisogno sia quella relativa all’adeguatezza delle strutture;

II) “ ERROR IN JUDICANDO.- ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 724/94 – ERRONEA APPLICAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 491/2006 - ERRONEA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 32 DEL 12.05.2016 – ERRONEA APPLICAZIONE DEL DCA N. 5 DELL’01.02.2017 - CONTRADDITTORIETA’ – CARENZA DI MOTIVAZIONE.- ARBITRARIETA’ ”.

Con il secondo motivo di ricorso, il Centro appellante sostiene che il requisito del possesso di entrambe le autorizzazioni per entrambe le branche specialistiche presso la medesima sede fisica non sia previsto né dalla D.G.R.C. n. 491/2006, né dal DCA n. 32/2016, né dal DCA n. 5/2017. La non necessità di tale requisito, peraltro, sarebbe confermata dal parere scientifico fornito in data 17.11.2017 dal dott. Secondo Lastoria che, “ nel precisare quali prestazioni siano erogabili da una struttura di Medicina Nucleare, non indica affatto il contemporaneo possesso di entrambi gli accreditamenti presso la stessa sede allocativa, come presupposto

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