Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-12, n. 202308294
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2023
N. 08294/2023REG.PROV.COLL.
N. 05251/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5251 del 2017, proposto da
OC RT in proprio e in qualità di mandatario dell'Atp con Ing. Roberto Serra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana, 316 e domicilio da pec dei Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ilbono, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Corona, con domicilio da pec dei Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 989/2016, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ilbono;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Quattrocchi su delega di Franceschi, Corona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con atto notificato in data 29 giugno 2017 e depositato il successivo 18 luglio OC RT, in proprio e in qualità di mandatario dell'A.T.P. con l’ing. Roberto Serra, ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Sardegna, sezione prima, 29 dicembre 2016, n. 989, con cui era stato rigettato il ricorso proposto per il risarcimento dei danni cagionati dall’illegittima revoca dell'aggiudicazione dell'incarico di progettazione del servizio raccolta e trasporto r.s.u. da parte del Comune di Ilbono, per effetto dei provvedimenti della Giunta Comunale n. 54 e 55 del 20.6.07 e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, prot. n. 3054/07, del 26.6.07, annullati con sentenza dello stesso Tar Sardegna, sez. I, n. 1794/08, passata in giudicato il 27.9.08.
2. Dagli atti di causa, ivi compresi gli atti di parte non oggetto di puntuale contestazione, risulta quanto di seguito specificato.
2.1. Con avviso pubblico del 16 novembre 2006 il Comune di Ilbono indiceva una procedura selettiva per la scelta di un professionista cui affidare la progettazione del servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani, con riserva della facoltà di non procedere all’assegnazione dell’incarico.
2.1.1. Facendo seguito al citato avviso invitava poi individualmente coloro che avevano presentato domanda a partecipare alla selezione, specificando l’importo presunto degli onorari (€. 25.000,00) e confermando la riserva della “ facoltà di non procedere all’assegnazione dell’incarico ”.
2.2. All’esito della gara il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ilbono, con determinazione 23 marzo 2007, n. 15, aggiudicava definitivamente il servizio all’ing. RT NO, in raggruppamento temporaneo di progettazione con l’ing. Roberto Serra, allegando a tale determinazione il relativo schema di convenzione; tale determinazione peraltro recava l’attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, secondo cui nel capitolo di bilancio n. 765 -cui avrebbero dovuto essere imputate le somme relative agli onorari di progettazione - “ non risultano fondi disponibili ”.
2.3. Con successiva deliberazione 20 giugno 2007, n. 54, la Giunta Comunale - dato atto di aver accertato che “ le somme previste nel capitolo del Bilancio Pluriennale (euro 750.000) erano deputate a coprire solo le spese del servizio e non anche quelle per il professionista incaricato della progettazione ”, che “ l’importo della parcella predisposta dal tecnico incaricato per l’assolvimento dell’incarico ammonta a complessivi euro 34.280,20…cifra considerevole per le casse comunali ” e che “ nell’avviso pubblico di selezione è prevista la clausola che “l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione dell’incarico ”- stabiliva di “ non procedere all’assegnazione dell’incarico…per eccessiva onerosità per le casse dell’Ente e indisponibilità della somma richiesta nel bilancio comunale ”, incaricando il Responsabile del Servizio Tecnico di cercare altre soluzioni meno dispendiose.
2.4. Con la correlata deliberazione n. 55, sempre del 20 giugno 2007, la Giunta - “ nelle more della costituzione dell’Autorità d’Ambito Regionale ”- prolungava sino al mese di settembre 2007 le modalità di gestione già in essere del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, incaricando il Responsabile del Servizio Tecnico di verificare la possibilità che lo stesso fosse poi gestito “ in consorzio con altri comuni ” ovvero, laddove ciò fosse risultato impossibile, di predisporre un progetto per l’affidamento del servizio stesso, se del caso avvalendosi di altri professionisti esterni; infine con nota 26 giugno 2007, n. 3054/07, lo stesso Responsabile, comunicava all’ing. NO e all’ing. Serra la decisione della Giunta di non affidare loro l’incarico.
2.5. Pertanto i professionisti impugnavano le deliberazioni della Giunta nn. 54 e 55 del 2007 e la nota del Responsabile del Servizio dianzi richiamate, con ricorso iscritto al numero di ruolo R.G. n. 832/2007, ed il Tar per la Sardegna, con sentenza 29 settembre 2008, n. 1794, le annullava, in accoglimento della prima censura, con cui si deduceva l’incompetenza della Giunta ad adottare atti di natura gestionale, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971 ed annullamento per illegittimità derivata degli atti applicativi.
2.6. Peraltro il Comune di Ilbono, nonostante l’intervenuto annullamento dell’atto di revoca dell’aggiudicazione, non dava seguito alla delibera di aggiudicazione del servizio agli ing. NO e Serra, per poi - all’esito di altra procedura selettiva - affidare ad altri professionisti, con determinazione del Responsabile del Servizio 14 gennaio 2008, n. 2, un nuovo incarico di progettazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, divenuta definitiva perché mai impugnata, al pari del previo avviso pubblico di indizione della nuova procedura.
2.7. Ciò posto, con il ricorso di prime cure l’Ing. OC, in proprio ed in qualità di rappresentante dell’ATP aggiudicataria della procedura, ha richiesto la condanna del Comune di Ilbono al risarcimento del danno arrecato ai due professionisti con i provvedimenti sopra descritti, relativi in particolare a:
-le spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara;
- il mancato guadagno che avrebbero percepito in caso di affidamento dell’incarico, quantificato nella misura del 40% del compenso lordo previsto;
- il danno non patrimoniale consistente nel “ disagio ” subito nel vedersi privati di un incarico cui avevano dedicato impegno e nella conseguente ricaduta negativa sull’ “immagine professionale”, da quantificarsi equitativamente in euro 20.000 per ciascuno dei due professionisti;
- la lesione del c.d. “ interesse negativo ”, asseritamente conseguente alla responsabilità precontrattuale in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione resistente, per avere prima indetto una gara e aggiudicato il servizio, poi inopinatamente rifiutato di dar corso al relativo rapporto contrattuale.
2.8. Si costituiva in prime cure il Comune di Ilbono, sollecitando la reiezione del ricorso.
3. Il Tar adito, con la sentenza oggetto dell’odierno appello, ha rigettato il ricorso, non ritenendo sussistenti né i presupposti né della responsabilità aquiliana da provvedimento illegittimo (in assenza della prova della spettanza del bene della vita), né della responsabilità precontrattuale (in assenza di un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto), cui dovevano ascriversi le diverse voci di danno, variamente ed indifferentemente poste a base delle articolate domande risarcitorie.
4. Con il presente appello la parte, senza rubricare i motivi, ha lamentato l’erroneità della sentenza avuto riguardo ad una serie di rilievi, articolati sia in relazione ai capi della sentenza relativi alla responsabilità aquiliana da provvedimento illegittimo, che in relazione ai capi relativi alla responsabilità precontrattuale.
4.1. Ha quindi richiesto il risarcimento del danno emergente, causato dall’illegittima revoca, quanto alle spese sostenute, affermando come fosse stato dimostrato in giudizio, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure circa la carenza probatoria, che per la costituzione dell’A.T.P. era stata era stata versata la somma di euro 182,62.
4.2. Ha inoltre richiesto, a titolo di lucro cessante, il mancato guadagno, da calcolarsi, venendo in rilievo un incarico di progettazione, in circa il 40% dell’importo previsto dal Comune con l’aggiudicazione definitiva.
5. Infine ha richiesto il danno non patrimoniale patito per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quale il diritto al lavoro, all’iniziativa economica privata e all’immagine nonché il danno da perdita di chance per il mancato arrichimento del curriculum professionale.
6. Si è costituito il Comune di Ilbono con articolata memoria difensiva, instando per il rigetto dell’appello.
7. In vista dell’udienza di discussione della causa, parte appellante ha depositato memoria di discussione ex art. 73 comma 1 c.p.a., insistendo per l’accoglimento dell’appello ed il Comune memoria di replica.
DIRITTO
8. Viene in decisione l’appello proposto dall’Ing. OC RT in proprio e in qualità di mandatario dell'ATP con Ing. Roberto Serra, avverso la sentenza del Tar per la Sardegna, in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato il ricorso proposto per il risarcimento del danno patito dai due professionisti - sia a titolo di responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., che da provvedimento illegittimo, ex art. 2043 c.c. - a seguito delle