Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-02-14, n. 202201076

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-02-14, n. 202201076
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201076
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 01076/2022REG.PROV.COLL.

N. 02482/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2482 del 2021, proposto da
DO UG, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;



contro

Comune di Marano Marchesato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Albino Domanico, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di ZA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Brogno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, 29 gennaio 2021, n. 225, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano Marchesato e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ZA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2021 il consigliere Angela Rotondano e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Morcavallo, Brogno e Domanico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo per la Calabria ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori DO UG e DO RI avverso: la delibera della Giunta del Comune di Marano Marchesato n. 26 del 28 aprile 2020, che aveva approvato il progetto e impegnato la spesa per la realizzazione di un campo di inumazione all’interno del cimitero comunale; l’ordinanza sindacale n. 24 del 20 aprile 2020, con la quale era invece disposta in via d’urgenza la realizzazione di un campo di inumazione nell'area nord-est all'interno dell'area cimiteriale, con estumulazione straordinaria di n. 53 salme (affidandone l’esecuzione all’impresa Organizzazione funebre San Michele s.a.s.); tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la non specificata autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ZA (di seguito anche “ASP” ) e, per quanto occorrer possa, la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2012 (che aveva a suo tempo disposto l’ampliamento del cimitero).

2. La predetta sentenza, pronunziata nella resistenza del Comune, ha respinto come infondate tutte le censure articolate col ricorso e i motivi aggiunti (questi ultimi rivolti invece contro il parere favorevole dell’ASP di ZA del 10 giugno 2020, prot. n. 54066, di cui si deduceva la falsità dei presupposti, chiedendo termine per la proposizione della querela di falso ex art. 77 cod. proc. amm.), con cui in sintesi era stata lamentata:

I) l’incompetenza della Giunta Comunale all’adozione della deliberazione n. 26 del 2020, in quanto, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ( “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” ), qualunque provvedimento di ampliamento cimiteriale (quale era, in tesi, quello disposto con gli atti impugnati) deve essere adottato dal Consiglio comunale, previa acquisizione del parere favorevole della competente Azienda sanitaria;

II) violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e 8 l. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

III) eccesso di potere per contraddittorietà con il piano del 2012 (in particolare con la precedente delibera n. 10 del 30 gennaio 2012, con la quale era già stato disposto l’avvicinamento dell’area cimiteriale all’abitazione dei ricorrenti) e difetto di istruttoria e motivazione, per non avere il Comune considerato, da un lato, che la zona era stata già posta a verde e, in parte, a ingresso all’area cimiteriale (e ciò proprio per ovviare al fatto che la distanza tra il muro cimiteriale e le ridette abitazioni fosse inferiore al limite minimo legale di 50 metri, previsto dall'art. 338 R.D. 1265/1934), dall’altro che il campo di inumazione ben poteva essere altrove collocato (in zone dell’area cimiteriale site a una distanza maggiore dalle abitazioni circostanti);

IV) violazione dell’art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e degli artt. 57 e 55 del d.P.R. n. 285/1990 cit., in quanto, come detto, il campo di inumazione sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore al minimo previsto (50 metri) dalle norme citate, risultando pure illegittime, per violazione delle norme sulle distanze legali e dei vincoli di inedificabilità (rivolti anche all’amministrazione), le motivazioni addotte al riguardo dal Comune, incentrate sulla mera preesistenza dell’area cimiteriale a qualsiasi costruzione, ciò non esimendo comunque l’amministrazione dal rispetto delle ricordate norme;

V) violazione dell’art. 338 r.d. 1265/1934 e del d.P.R. n. 285/1990, anche per l’omessa acquisizione del parere dell’azienda sanitaria locale, nessuna valenza avendo il parere già acquisito nel 2012, posto che la nuova deliberazione disponeva la realizzazione di un nuovo campo di inumazione in area già destinata a verde nel precedente piano del 2012;

VI) violazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 285/1990, in quanto la superficie dell’area del campo di inumazione non sarebbe pari almeno alla metà dell’area netta dell’intero cimitero;

VII) violazione degli artt. 55, 56, 57, 58 e 68 del d.P.R. n. 285/1990, per mancata acquisizione di studi tecnici di fattibilità relativi all'ubicazione, all'estensione dell'area interessata, agli aspetti orografici e afferenti alla natura chimicofisica del terreno, alla profondità e direzione di eventuali falde idriche, non potendo valere allo scopo quelli acquisiti nel 2012.

3. A fondamento del rigetto delle riassunte doglianze la sentenza ha osservato:

a) la realizzazione del campo di inumazione disposta con gli atti impugnati non si configura come costruzione di un nuovo cimitero ovvero suo ampliamento, il che esclude la competenza del Consiglio comunale;

b) si tratta infatti solo dell’utilizzazione di un’area interna al perimetro del cimitero stesso rispetto al quale non può quindi darsi alcun problema di violazione della c.d. fascia di rispetto (e, quand’anche ciò fosse avvenuto, la problematica così posta doveva in realtà riferirsi al precedente ampliamento del 2012, ma la relativa delibera, di per sé immediatamente lesiva, non era stata tempestivamente impugnata);

c) non trova inoltre riscontro alcuno negli atti di causa che l’area in questione fosse stata destinata a verde pubblico, essendo invece ivi prevista, nel progetto di ampliamento del 2012 richiamato dai ricorrenti, la costruzione di cappelle e loculi;

d) è irrilevante l’impugnazione del parere dell’Autorità sanitaria, privo di valenza lesiva degli interessi delle ricorrenti;

e) infondate sono anche le censure di carattere procedimentale, nel caso di specie non essendo necessaria la comunicazione d’avvio del procedimento, sia perché i ricorrenti non erano destinatari dei provvedimenti gravati, sia a causa della sussistenza della ragioni di urgenza e celerità che giustificavano la sua omissione ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, nonché, in ogni caso, stante l’applicabilità dell’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo l. 241/1990, non potendo essere il contenuto del provvedimento diverso da quello in concreto adottato.

3. L’appello, spiegato da uno solo degli originari ricorrenti, sig. DO UG, ripropone le censure già formulate in primo grado (ad eccezione del secondo motivo di ricorso, inerente la violazione degli interessi partecipativi, e della questione della querela di falso prospettata con i motivi aggiunti), domandando la riforma della sentenza per: “- Error in procedendo; Error in iudicando - Travisamento fattuale- manifesta illogicità- incompetenza della Giunta Municipale; - Error in iudicando - Travisamento fattuale- Carenza- Erroneità- Illogicità della motivazione- Assoluta fondatezza dei motivi III, IV, VI, VII e VIII del ricorso introduttivo; - Omessa pronuncia sul VI motivo di ricorso e sulla rilevata violazione del d.P.R. n. 285/1990; Error in procedendo e in iudicando in riferimento al parere dell’azienda sanitaria impugnato con motivi aggiunti” .

3.1. Si sono costituiti in resistenza il Comune (che con ampia memoria ha confutato analiticamente tutte le doglianze, dando conto anche della situazione che aveva determinato la necessità di predisporre il campo di inumazione e che ha costituito presupposto fattuale dell’ordinanza impugnata, emessa dal Sindaco in qualità di responsabile locale dell’igiene pubblica) e l’Azienda sanitaria di ZA, insistendo per il rigetto del gravame, in quanto inammissibile e infondato.

3.2. Abbinata al merito su concorde richiesta delle parti la trattazione dell’istanza cautelare (stante, come rappresentato dal Comune, l’avvenuta integrale esecuzione dei lavori), all’udienza pubblica del 28 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

4. L’appellante contesta le statuizioni di rigetto dei motivi di ricorso, premettendo anzitutto in fatto di essere essa e l’altra originaria ricorrente (quest’ultima non costituita però nel presente giudizio di appello) proprietarie di due fabbricati ad uso abitativo nel Comune di Marano Marchesato, nei pressi del cimitero situato nel centro edificato (in pratica integrato nell’abitato con le caratteristiche del c.d. “cimitero monumentale”, come risulta dagli atti) e già sottoposto ad ampliamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30 gennaio 2012, con cui era stato approvato il progetto per l’insediamento di nuovi loculi, stabilendo anche l’avvicinamento dell’area cimiteriale alle dette abitazioni ad una distanza (calcolata dal muro di cinta del

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