Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306059

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306059
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306059
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06059/2023REG.PROV.COLL.

N. 02177/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2021, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Balbi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il Cons. Stefano Filippini;

Udito per l’appellante l’avvocato Isabella Maria Stoppani per Giovanni Balbi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.Con tre distinti ricorsi al TAR del Lazio (nn. -OMISSIS-) il sig. -OMISSIS-ufficiale di marina con il grado di capitano di fregata, impugnava gli atti relativi al giudizio di avanzamento a capitano di vascello per gli anni 1981, 1984 e 1986 (nei quali era stato collocato rispettivamente al ventunesimo, al diciannovesimo e al ventottesimo posto, sempre con punti 27,33), lamentando la scorretta e inadeguata valutazione dei titoli professionali e di merito.

1.1. L’adito TAR, riuniti i ricorsi, nella resistenza dell’intimata amministrazione, li respingeva, giusta sentenza n. -OMISSIS-

1.2. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. -OMISSIS- accoglieva l’appello dell’interessato, riformava la sentenza di primo grado ed annullava i provvedimenti impugnati.

1.3. In esecuzione di tale sentenza l’Amministrazione, giusta provvedimento prot. not. 2/15-1/034073 del 10 febbraio 1998, comunicava all’interessato che la Commissione Superiore di Avanzamento nell’adunanza del 12 dicembre 1997 lo aveva giudicato idoneo all’avanzamento al grado superiore, collocando per l’anno 1981 al ventesimo posto, per l’anno 194 al decimo posto e per l’anno 1986 al sesto posto. Sempre con punti 27,61.

1.4. Anche tali nuovi giudizi venivano impugnati innanzi al TAR del Lazio che respingeva il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS- confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4191 del 5 agosto 2005.

2. Divenuto definitivo così il giudizio espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento nell’adunanza del 12 dicembre 1997 e ritenendo che la collocazione – ora per allora – per l’anno 1986 gli avrebbe consentito di conseguire il grado di capitano di vascello fin dal 31 dicembre 1988 e di essere collocato in congedo al raggiungimento dell’ordinario limite di età con la promozione alla vigilia al grado di contrammiraglio (ex art. 32, comma 6, l. n. 224/1986), l’ufficiale sig. -OMISSIS- conveniva in giudizio il Ministero della Difesa innanzi al Tribunale Civile -OMISSIS-, chiedendo l’accertamento della lesione delle sue chances di carriera e la condanna del Ministero al risarcimento dei danni subiti.

L’adito Tribunale -OMISSIS-, sez. II civ., con la sentenza n. 20927/2004 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo; la statuizione veniva confermata dalla Corte d'Appello -OMISSIS-, sez. I, con la sentenza n. 4273/2006, e dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.-OMISSIS-.

3. A questo punto il sig. -OMISSIS- riassumeva il giudizio risarcitorio innanzi al TAR per il Lazio con ricorso notificato il 26 ottobre 2009.

4. Il TAR per il Lazio, nella resistenza dell’amministrazione intimata che eccepiva l’estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, ex art. 2947 c.c. e comunque la sua infondatezza, con la sentenza in epigrafe indicata dichiarava irricevibile la riassunzione per tardività in quanto il giudizio civile si era concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- (ricevuta, come da timbro apposto nella copia prodotta in atti, dal difensore del ricorrente, in data 10 settembre 2008), mentre l’atto di riassunzione era stato notificato solo in data 26 ottobre 2009.

Esaminata poi la domanda risarcitoria come ricorso autonomo, per la prima volta proposto innanzi al giudice munito di giurisdizione, senza salvezza alcuna degli effetti processuali e sostanziali della domanda già proposta innanzi al giudice ordinario, dichiarava prescritta la pretesa azionata per decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c..

5. Con atto notificato in data 15.2.2021 il sig. -OMISSIS- ha proposto il presente appello avverso quest’ultima decisione, affermando sia la tempesta proposizione di questo gravame, sia l’erroneità della declaratoria del TAR di tardività della riassunzione del giudizio civile davanti al giudice amministrativo; in merito al primo aspetto deduceva essere mancata la rituale comunicazione, da parte della Segreteria del TAR, al difensore di quel grado, avv. -OMISSIS-, sia della data dell’udienza di discussione che del deposito della relativa sentenza; in relazione al secondo profilo ha sostenuto che anche il ricorso in riassunzione doveva essere considerato tempestivo perchè costituiva atto di prosecuzione del giudizio proposto innanzi al giudice ordinario, sicchè il momento di instaurazione dello stesso doveva farsi retroagire alla data di proposizione della domanda originaria avanti al giudice ordinario (il Tribunale -OMISSIS-), con conseguente applicazione alle impugnazioni e alla riassunzione del regime del termine lungo all'epoca vigente - precedente l'entrata in vigore dell'art. 48 della legge n. 69 del 2009 - cioè un anno dalla pubblicazione della sentenza. Quindi, considerando che la sentenza del TAR era stata depositata l’11.11.2019, aggiungendo al termine annuale il periodo di sospensione feriale di 31 giorni e la sospensione per emergenza epidemiologica di 64 giorni, il termine per proporre il presente appello sarebbe scaduto il 15 febbraio 2021(data in cui è stato effettivamente notificato il gravame in esame).

Ha poi spiegato i seguenti motivi di gravame:

- violazione di legge per erronea applicazione dell’art.50 CPC in relazione all’ articolo 392 CPC e tempestività dell'appello;

- in caso di ritenuta intempestività della riassunzione e dell’appello, rimessione in termini per "grave impedimento di fatto"; erronea applicazione art.37 CPA, art.153 CPC in relazione ad art.111 Costituzione e art.6 CEDU;

- nullità della sentenza per omesso avviso di udienza al difensore;

- violazione di legge per erronea applicazione art.50 CPC in relazione all'art. 392 CPC;

- violazione art.37 CPA; rimessione in termini per la riassunzione del giudizio per errore scusabile originato dall'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale;

- prescrizione decennale; esistenza atti interruttivi; erronea applicazione art.30 del nuovo codice processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010); irretroattività del nuovo regime sulla pregiudiziale amministrativa;

- fondatezza nel merito della pretesa risarcitoria azionata.

6. L’Amministrazione appellata non si è costituita in appello nonostante la rituale notificazione.

7. L’appellante ha successivamente depositato documentazione e memoria ex art. 73 CPA.

8. Sulle difese e conclusioni in atti, previa discussione da parte della difesa appellante, avvisata ex art. 73, comma 3, cpa, della possibile ricorrenza di profili attinenti alla ricevibilità dell’appella, sui quali pure si è svolta la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16.5.2023.



DIRITTO

9. L’appello, notificato in data 15.2.2021, è irricevibile perché tardivo.

9.1. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11.11.2019 e il relativo termine di impugnazione, secondo quanto stabilito dall’art. 92, c. 3, CPA, di 6 mesi “dalla pubblicazione della sentenza”, scadeva l’11 maggio 2020. Applicando la sospensione per l’emergenza pandemica (di 64 giorni ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, detto termine sarebbe comunque scaduto il 14 luglio 2020.

Non vi è pertanto alcun dubbio sulla tardività della presente impugnazione.

9.2. Non può condividersi la tesi dell’appellante circa la durata annuale del termine in parola, che si desumerebbe dalla dedotta tempestività della riassunzione dinanzi al TAR del giudizio ordinario di cui si è detto e dalla conseguente applicabilità del previgente termine lungo di impugnazione, precedente all'entrata in vigore dell'art. 46 della legge L. n. 69 del 2009, cioè un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Invero l’art. 2 delle norme transitorie, di cui all'Allegato 3 del CPA, esplicitamente limita l’ultrattività della disciplina previgente ai soli termini in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo (16 settembre 2010), sicché il nuovo termine lungo d’impugnazione, di sei mesi, si applica a tutte le sentenze pubblicate successivamente a tale data, a prescindere dalla data d’instaurazione del rapporto processuale di primo grado ( ex multis, Cons. St., sez. III, 16 gennaio 2015, n.113; id., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1968, sez. III, 24 ottobre 2019, n. 7433; sez. III, n. 7188/2022).

9.2.1. Né la scelta operata a tal

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