Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-27, n. 202300967
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00967/2023REG.PROV.COLL.
N. 07077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7077 del 2022, proposto dalla Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la s.r.l. La Rinascita, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della s.r.l. Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NI, Sede di Napoli (Sezione Prima), n. 3455/2022, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento della delibera della Asl di Caserta n. 190 del 23 settembre 2016, avente ad oggetto “decreto del commissario ad acta n. 85 del 8 agosto 2016: adempimenti, tetti di spesa anni 2016 e 2017, attività riabilitativa ex art. 26 l. n.833/78”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. La Rinascita;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022 il Cons. Antonella De Miro ed udito l’avvocato Patrizia Kivel Mazuy;
Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Antonio Nardone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-L’Asl di Caserta ha adottato la delibera n. 190 del 29 settembre 2016, con la quale sono stati determinati i tetti di spesa relativamente agli anni 2016 e 2017 per i centri accreditati che svolgono attività riabilitativa ex art. 26 della l. n. 833/78, assegnando per il 2016 alla struttura sanitaria odierna appellata un tetto di spesa di €. 1.065.655,93 (suddiviso in € 886.970,59 per prestazioni ambulatoriali o domiciliari ed € 178.685,34 per prestazioni residenziali e/o semiresidenziali), con una decurtazione rispetto ai due esercizi precedenti.
In particolare, la decurtazione ha riguardato le risorse attribuite per le prestazioni ambulatoriali o domiciliari, ridotte di € 125.875,35, perché il tetto di spesa è stato fissato tenendo esclusivamente conto dei ‘volumi prestazionali medi’ del triennio 2012-2014 di ciascuna struttura.
2.- L’odierna appellata – col ricorso di primo grado - ha impugnato tale delibera innanzi al TAR per la NI (Sede di Napoli), deducendo la violazione del DCA n. 85/2016 e del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’Asl non avrebbe tenuto conto, quale significativo “ elemento particolare”, della circostanza che il centro interessato, negli anni 2012 e 2013, ha reso un numero inferiore di prestazioni ex art. 26 della l. n. 833/78 rispetto al budget assegnato, a causa del ritardo con cui l’Asl di Caserta aveva approvato la richiesta modifica della convenzione.
3.-Il TAR, con la sentenza n. 3455/2022, ha accolto il ricorso ed ha ordinato alla Asl di rideterminarsi sui limiti prestazionali, relativi alla struttura sanitaria ricorrente, per le annualità 2016-2017.
Il TAR ha rilevato che, “costituendo il criterio di conduzione della programmazione della spesa sanitaria il criterio della “spesa storica” ma dovendosene fare un’applicazione commisurata alla fattispecie concreta ove questa presenti “elementi particolari, ritenuti significativi e da considerare con ragionevolezza ed equità