Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-09-19, n. 202308420

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-09-19, n. 202308420
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308420
Data del deposito : 19 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2023

N. 08420/2023REG.PROV.COLL.

N. 00573/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2020, proposto da
IN MA, AN CI, SA D’GO, OM NE, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe FU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

COMUNE DI CAIVANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio UR NA in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 123;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3070 del 2019;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Caivano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 il Cons. Dario Simeoli e udito per la parte appellata l’avvocato Alessandro De Angelis in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:

- le signore IA PA, SE AR, SA D’OS e AS VI hanno acquistato, nel corso del 2005, distinti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Caivano, Contrada ‘Salicelle’, catastalmente distinti al foglio 27, particelle 686, 687 e 688;

- allo stato attuale, le tre particelle sono così ripartite: a) la particella 686, di 6,45 are (circa 645 mq), è di proprietà della signora PA, per averla acquistata, in data 18 gennaio 2005, dal signor NC CA; b) la particella 687, di 7,50 are (circa 750 mq), originariamente acquistata dalla signora AR, in data 15 marzo 2005, dal dante causa DE CA (sorella del signor NC CA), appartiene, a far data dal 29 novembre 2005, alla signora OV LÌ , avente causa della signora AR; c) la particella 688, di 10 are (circa 1000 mq), è in comproprietà tra la signora D’OS e la signora VI, in forza del contratto di compravendita stipulato, in data 18 gennaio 2005, con il signor NC CA;

- a seguito dei controlli effettuati sul territorio comunale, la Polizia municipale dapprima accertava, con comunicazioni di notizie di reato, la realizzazione di opere edilizie abusive sui fondi riportati in catasto al foglio 27, particelle 689 e 690, quindi constatava l’intervenuto frazionamento dell’originaria particella 41, di 56,30 are, avente destinazione agricola, in n. 7 lotti, individuati al catasto con le particelle dalla n. 684 alla n. 690, la cui proprietà risultava trasferita ad una pluralità di soggetti;

- con nota prot. n. 419 del 10 gennaio 2006, l’Amministrazione comunale dava comunicazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’avvio del procedimento sanzionatorio di lottizzazione abusiva previsto dall’art. 30, comma 7, e seguenti, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cui le quattro proprietarie davano seguito, in data 19 gennaio 2006, deducendo le proprie osservazioni, con memoria presentata ai sensi dell’art. 10, della legge n. 241 del 1990;

- con successiva ordinanza n. 735 del 15 giugno 2006 (prot. n. 14819), il Comune ingiungeva l’immediata sospensione delle opere, con il divieto di disporre, con atti tra vivi, dei suoli e delle opere stesse, «[r]itenuto che le osservazioni prodotte non escludono che debba procedersi ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/01 considerata l’avvenuta lottizzazione abusiva del fondo di terreno di che trattasi attraverso il frazionamento dello stesso, sia pure ad opera di altri soggetti, e il trasferimento di lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla destinazione agricola, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio, nonché attraverso la successiva esecuzione su due delle particelle derivate di manufatti non compatibili con la destinazione agricola del fondo», contestualmente disponendo l’acquisizione di diritto delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune, decorso il termine di novanta giorni, in difetto di revoca del provvedimento comunale medesimo;

- ritenendo tuttavia illegittima la predetta ordinanza repressiva della lottizzazione abusiva, la signora PA, la signora AR, la signora D’OS e la signora VI proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ponendo a fondamento dell’impugnativa le seguenti censure:

i) violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, per non avere l’Amministrazione comunale ritenuto applicabile al caso di specie il disposto di cui al comma 10 della citata norma, pur sussistendo a monte una donazione tra parenti in linea retta;

ii) violazione dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità, per avere il Comune erroneamente rinvenuto nella presente fattispecie un’ipotesi di lottizzazione abusiva;

- nelle more del giudizio di primo grado, con verbale di sequestro preventivo prot. n. 5804 del 30 settembre 2008, ai sensi degli articoli 321 e 354 del c.p.p., la Polizia locale, su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, procedeva al sequestro dell’area interessata dalla lottizzazione abusiva, distinta in catasto al foglio 27, particelle dalla n. 684 alla n. 690 (oltre che dalla n. 691 alla n. 697), mediante l’apposizione di cartelli sul cancello d’ingresso e lungo tutto il perimetro dei lotti.

2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con sentenza n. 3070 del 2019, respingeva il ricorso.

3.– Avverso la predetta sentenza hanno dunque proposto appello la signora PA, la signora AR, la signora D’OS e la signora VI, riproponendo nella sostanza i motivi di impugnazione sollevati in primo grado, sia pure adattati all’impianto motivazionale della sentenza gravata, e segnatamente deducendo in sintesi quanto segue:

a) diversamente da quanto statuito dal primo giudice, ben troverebbe applicazione nel caso in esame la previsione di cui all’art. 30, comma 10, del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui stessa collocazione sistematica nel Capo II (relativo alle ‘Sanzioni’) del Titolo IV lascerebbe presagire la chiara volontà del legislatore di escludere la configurabilità delle fattispecie lottizzatorie abusive (materiali o negoziali) in presenza degli specifici atti dispositivi indicati dalla norma – tra cui la donazione tra parenti in linea retta in questa sede rilevante –, rendendo inapplicabili le sanzioni, sia civili che amministrative, previste nei commi precedenti. Né la disposizione in questione potrebbe essere interpretata nel senso di richiedere, in ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. cartolare, ‘un quid pluris che evidenzi la volontà di edificare’, se non a pena di duplicare quanto già prescritto dalla seconda parte del primo comma, e pertanto privare di significato il comma di cui trattasi. A ben vedere, i fondi agricoli oggetto del presente giudizio discenderebbero dal frazionamento (prot. n. 722672) dell’originaria particella 41 del foglio 27, invero approvato in data 17 novembre 2004 dal competente Ufficio del territorio di Napoli. Più in dettaglio, l’anzidetto frazionamento, lungi dall’essere finalizzato a «stravolgere il territorio», sarebbe stato, invece, posto in essere – quale «lecita espressione di un mero assetto di interessi nell’ambito della famiglia» – da CO CA e SU FU in funzione della successiva donazione ai figli DE CA e NC CA (dunque, parenti di primo grado in linea retta), danti causa delle odierne appellanti;

b) la decisione emessa dal Tribunale sarebbe errata anche nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare le censure articolate nel secondo motivo di impugnazione dedotto in primo grado, erroneamente valutando assorbente la circostanza relativa alla sussistenza della contestata lottizzazione abusiva cartolare. Ebbene, ad avviso delle proprietarie, non potrebbe giammai ritenersi integrata, nella

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