Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-03, n. 202407377
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Testo completo
Pubblicato il 03/09/2024
N. 07377/2024REG.PROV.COLL.
N. 08706/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8706 del 2023, proposto da
NT LL, ES Bagli, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MAmichaela Li Volti, Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MAmichaela Li Volti in Torino, via Corte D'Appello 16;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il TE, sez. III, 17 luglio 2023 n. 690
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Longhin e Li Volti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Città di Torino, in esecuzione della propria Determina Dirigenziale n. 2331 del 11.05.2023, con avviso di selezione pubblica del 12.05.2023 ha indetto la procedura selettiva per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di 30 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - Funzionario pedagogico (S.P. 01/23), articolato nelle seguenti due graduatorie: Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia – Posti 20; Graduatoria 2: educatore nido infanzia – Posti 10.
1.1. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2650 del 23.05.2023 la Città, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione de qua , ha integrato l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso per la Graduatoria 2.
1.2. I titoli di studio richiesti dal bando per l’accesso alla Graduatoria 1, rimasti invariati anche a seguito dell’integrazione disposta con l’indicata D.D. n. 2650/2023, comprendevano, oltre alle pertinenti lauree in Scienze della Formazione Primaria classe LM 85 bis e in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell’Infanzia, il Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole di Grado Preparatorio, il Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, il Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, purché i suddetti diplomi fossero stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e fossero accompagnati da una Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate Lauree abilitanti previste dal d.l. 137/2008 e dal d.m. 249/2010, ovvero un titolo di studio conseguito all’estero, previo espletamento di una procedura di equiparazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.
2. Gli attuali appellanti, unitamente ad altri, impugnavano gli atti della suddetta procedura selettiva innanzi al Tar per il TE, nella parte in cui il bando prescriveva quale titolo di accesso per la partecipazione alla “Graduatoria 1” il diploma di laurea, oltre ai diplomi abilitanti all’insegnamento, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e censuravano quindi la suddetta clausola, attesa l’asserita natura di clausola illegittimamente escludente, sostenendo la sufficienza dei titoli abilitanti dichiaratamente posseduti per l’accesso alla selezione di cui è causa.
2.2. In punto di fatto deducevano di essere in possesso di titolo inferiore alla laurea, ma abilitante all’insegnamento nella scuola primaria (quali diploma quadriennale di istituto magistrale, maestra di scuola di infanzia, liceo psico-pedagogico, diploma di sperimentale ad indirizzo linguistico, etc.). conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
2.3. A fondamento del ricorso articolavano i seguenti motivi di ricorso, così testualmente rubricati:
1) Violazione dell’art. 1 commi 110, 180-181, l. 13.7.2015 n. 107, nonché dell’art. 4, d.lgs. 13.4.2017 n. 65, nonché dell’art. 39, r.d. 5.2.28 n. 577, nonché dell’art. 15, d.P.R. 23.7.1998 n. 323, nonché dell’art. 2, d.i. 10.3.1997 e degli art. 402 e 197, d.lgs. 16.4.1994 n. 297. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento;
2) Violazione di legge con riferimento all’art. 15, comma 7, d.P.R. 23.7.1998 n. 323, nonché all’art. 2, d.i. 10.3.1997, nonché all’art. 4, d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento ;
3) Violazione dell’art. 4, d.lgs. 13.04.2017 n. 62 in relazione all’art. 15, comma 7, d.P.R. 323/98; nonché all’art. 1, commi 595, 599, l. 27.12.2017 n. 205; Violazione dell’art. 35, d.lgs. 30.3.2001 n. 165 nonché della Direttiva Funzione Pubblica 24.4.2018 n. 3. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento con riferimento alla Circolare MIUR 8.8.2018 n. 14176, alla Circolare MIUR 3.3.1997 n12588/BL, alla Circolare MIUR 18.10.2008 n. 4458/C18; alla Circolare MIUR 18.3.2023 n. 31; alla Circolare 26.8.2004 n. 4304/D20 US IO ET .
3. Si costituiva il Comune di Torino per resistere al ricorso.
4. Accolta in via monocratica l’istanza cautelare, i ricorrenti venivano ammessi con riserva alle prove scritte con Determina Dirigenziale n. 3541 del 27.06.2023.
5. Il Tar per il TE , con sentenza in forma semplificata, sez. III, 17 luglio 2023, n. 690, emessa all’esito dell’udienza fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, dopo avere accolto l’eccezione formulata dalla Città di Torino relativa all’improcedibilità del ricorso nei confronti di coloro fra i ricorrenti che non avevano superato le prove scritte, ha respinto il ricorso nei confronti dei restanti ricorrenti, aderendo alla prospettazione dell’Ente territoriale circa la necessità della laurea per la partecipazione alla procedura de qua.
6. Avverso tale sentenza gli appellanti in epigrafe indicati, che avevano superato la prima prova, hanno formulato i seguenti motivi di gravame:
Error in iudicando. Difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione della sentenza con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 1, commi 110, 180-181, l. 13.7.2015 n. 107, nonché dell’art. 4, d.lgs. 13.4.2017 n. 65, nonché dell’art. 39, r.d. 5.2.28, n. 577, nonché dell’art. 15, d.P.R. 23.7.1998 n. 323, nonché dell’art. 2, d.i 10.3.1997 e degli artt. 402 e 197, d.lgs. 16.4.1994 n. 297. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento.
7. Si è costituito il Comune di Torino, instando per il rigetto dell’appello.
8. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti e memoria di discussione diretta e di replica, insistendo nei rispettivi assunti.
8.1. In particolare il Comune di Torino ha rappresentato e documentato che dopo la sentenza di prime cure gli appellanti erano stati esclusi dal prosieguo della procedura concorsuale e che la procedura si era conclusa con l’approvazione della relativa graduatoria, atti questi impugnati dagli appellanti con ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, stante l’opposizione del medesimo Comune.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’8 marzo 2024.
DIRITTO
10. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza del Tar per il TE in epigrafe indicata che ha rigettato il ricorso proposto dagli appellanti avverso la clausola del bando per la selezione di venti docenti della scuola dell’infanzia, da inquadrare come funzionari pedagogici (S.P. 01/23), adottato dalla Città di Torino, nella parte in cui, pur facendo salvi i diplomi abilitanti all’insegnamento, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, richiede oltre ad uno dei suddetti titoli, la Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS / LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle lauree abilitanti previste dal d.l. 137/2008 e dal d.m. 10.09.2010, n. 249, richieste in via primaria per l’accesso alla selezione.
10.1. Gli appellanti assumono in primo luogo, in punto di fatto, di avere lavorato per anni come docenti della scuola dell’infanzia nel Comune di Torino o in altri Comuni della Provincia, in forza dei diplomi abilitanti conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e di essersi vista preclusa la possibilità di partecipare al concorso de quo , non essendo in possesso di alcuna laurea.
Gli stessi, pur avendo superato la prima prova, in quanto ammessi con riserva alla procedura de qua, a seguito del decreto cautelare di prime cure , sono stati esclusi, dopo la pubblicazione della sentenza di rigetto, dal prosieguo della procedura, poi culminata con l’approvazione della graduatoria.
10.2. Tali ultimi atti sono stati distintamente gravati con ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale.
11. Ciò posto, va evidenziato, in limine litis , che, stante la distinta e successiva impugnativa degli atti innanzi indicati, non possa porsi un problema di procedibilità dell’odierno appello, riguardante