Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-11, n. 201908408

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-11, n. 201908408
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908408
Data del deposito : 11 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2019

N. 08408/2019REG.PROV.COLL.

N. 05273/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo Studio Vaiano - Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,



contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,;
- Ministero della Giustizia - Commissione Centrale per i Revisori Contabili, non costituitasi in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente cancellazione della iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il Consigliere Fulvio Rocco e udito per la parte appellante l’avvocato Raffaele Izzo; nessuno comparso per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, rag. -OMISSIS-, riferisce di essere stato iscritto con d.m. del -OMISSIS-nel registro dei revisori contabili e di aver conseguentemente iniziato a svolgere le funzioni di sindaco presso varie società.

Giova sin d’ora evidenziare che la disciplina concernente le modalità di iscrizione e di cancellazione da tale registro è contenuta nel d.lgs. -OMISSIS-, con riguardo al requisito dell’ “onorabilità” dei revisori contabili, dispone – per quanto qui segnatamente interessa – che “non possono essere iscritti nel registro” di cui trattasi “coloro che ... c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal r.d.. 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi”.

L’odierno appellante espone quindi che nello svolgimento dell’incarico di membro del Collegio sindacale della -OMISSIS-si è trovato coinvolto in un giudizio penale pendente sub R.G. -OMISSIS- con una prima imputazione elevata a suo carico per il “reato previsto e punito dagli artt. 40, comma 2, 110 c.p., 216 n. 2,- 223 comma 1, in relazione all’art. 203 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267”, ossia di concorso per omissione nel -OMISSIS-.

Il -OMISSIS-precisa che a tale imputazione elevata a suo carico nonché nei confronti di tutti gli altri membri dell’organo societario di controllo, il Pubblico Ministero era pervenuto in forza del seguente comune addebito: “omettevano di svolgere rilievi in ordine alla complessa tenuta della contabilità”, così determinando l’'impossibilità di dare conto della formazione del passivo societario.

Con una seconda imputazione era stato viceversa contestato all’attuale appellante il -OMISSIS-.

Tale ulteriore imputazione era stata contestata al -OMISSIS-e agli altri membri del Collegio perché “omettevano di vigilare sull’andamento della gestione, non avendo gli stessi fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose degli atti pregiudizievoli di cui erano a conoscenza”: condotta, quest’ultima, consistita esclusivamente nel non aver sollevato eccezioni nel corso delle verifiche trimestrali e nelle relazioni ai bilanci degli esercizi -OMISSIS-.

Il rag. -OMISSIS-ha reputato di far definire il giudizio nei propri confronti mediante 1’applicazione di un pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”).

Con sentenza n. -OMISSIS-il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di -OMISSIS- ha pertanto irrogato nei confronti del -OMISSIS-per il primo degli anzidetti capi di imputazione, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, mentre per quanto atteneva al secondo capo di imputazione il -OMISSIS-è stato assolto perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato per effetto del medio tempore sopravvenuto art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

1.2. Con invito notificato il 14 marzo 2005 il -OMISSIS-è stato quindi convocato presso il Ministero della Giustizia per essere sentito in merito al proprio certificato penale - evidentemente acquisito d’ufficio dalla Direzione della giustizia civile, Ufficio II, Reparto II, Libere professioni - da cui risultava una “-OMISSIS-

In vista di tale audizione il rag. -OMISSIS-ha fatto pervenire al Ministero della Giustizia una memoria, contestando, in fatto e in diritto, 1’applicazione, nei suoi confronti della sanzione prevista dall’art. 9 del medesimo d.lgs. n. 88 del 1992.

Nondimeno, nella seduta del 19 aprile 2005, verbale n. 113, la Commissione Centrale per i Revisori Contabili, nel presupposto che 1’applicazione su richiesta delle parti di una pena fosse da ritenere equivalente ad una sentenza penale di condanna, ha deliberato di proporre al Direttore Generale della Giustizia Civile la cancellazione del ricorrente dal registro dei Revisori per la mancanza del requisito dell’onorabilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 88 del 1992.

In dipendenza di ciò, pertanto, con decreto dd. 14 settembre 2005 il Direttore Generale ha disposto la cancellazione del -OMISSIS-dal registro dei Revisori contabili.

1.3. Con ricorso proposto sub R.G.-OMISSIS-innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il rag. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento di tale decreto nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compreso l’anzidetto verbale della Commissione Centrale per i Revisori Contabili, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 88 del 1992 anche in relazione agli artt. 39 e 40 del d.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 (recante il Regolamento concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile), violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di irrogazione di una pena su richiesta delle parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, incoerenza e ingiustizia manifesta.

1.4. In tale primo grado di giudizio si è costituito il Ministero della Giustizia, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, emessa a’ sensi dell’allora vigente art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificato dagli artt. 1 e 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205, la Sezione I^ dell’adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelari degli atti impugnati, avanzata dalla parte ivi ricorrente, “considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non si presenta assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto ai sensi dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., salve diverse disposizioni di legge, la sentenza emessa ex art. 444, comma 2, c.p.p. è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in mancanza di contraria disposizione, appare equivalente alla condanna ordinaria con riguardo agli effetti extrapenali che l’ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata”.

1.6. Con sentenza n. -OMISSIS-la medesima Sezione I^ dell’adito T.A.R. ha poi respinto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado di giudizio.

2.1.1. Con l’appello in epigrafe il rag. -OMISSIS-chiede ora la riforma di tale sentenza.

In particolare l’appellante dissente dall’assunto del giudice di primo grado, secondo cui “l’applicazione della pena su richiesta delle parti è equivalente ad una sentenza di condanna nella misura in cui fa venire meno l’onorabilità necessaria alla iscrizione nel registro dei revisori contabili e, avendo nel caso di specie l'interessato patteggiato una pena di reclusione per un reato previsto dall’art. 8 , comma 1 , lett. c), n. 1 del d.lgs. 88 del 1992 , ricorre ipotesi prevista dalla norma ed il provvedimento con cui l’amministrazione ha disposto la cancellazione della iscrizione nel registro costituisce esercizio di potere vincolato” (cfr. ivi, pag. 5).

Secondo l’appellante tale assunto, genericamente motivato, non terrebbe nella debita considerazione tutte le argomentazioni da lui sviluppate in primo grado, le quali miravano proprio a contestare l’asserita equipollenza tra sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e sentenza di condanna e a dimostrare che, quantomeno sotto il profilo degli effetti extra-penali, la sentenza di c.d. “patteggiamento” non possa essere ritenuta, sic et simpliciter, in tutto corrispondente ad una sentenza di condanna e che, quindi, non sia di per sé idonea a determinare la cancellazione dal Registro dei Revisori Contabili.

L’appellante afferma in tal senso che la stessa fonte legislativa individua tassativamente le circostanze atte a configurare il venir meno il requisito dell’ “onorabilità” , tra cui assume particolare rilievo, ai fini della decisione della presente causa, l’aver “riportato condanna alla reclusione ....” per uno dei delitti ivi indicati: e - per l’appunto - la sentenza di cui all’art. 444 c.p. non potrebbe essere equiparata ad una sentenza di condanna ai fini dell’art. 8 del d.lgs. n. 88 del1992.

La sentenza di “patteggiamento” - rimarca

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