Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202407404
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/09/2024
N. 07404/2024REG.PROV.COLL.
N. 01042/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2020, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il successivo appello incidentale del sig. -OMISSIS-;
Viste le sentenze non definitive di questa Sezione n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 27 aprile 2023 nella causa C-495/22;
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Luca Lamberti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda da cui origina la presente causa può essere sintetizzata come segue.
1.1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero della Giustizia in data 21 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 aprile 2016, è stato indetto un concorso per 500 posti di Notaio.
All’art. 2, rubricato “ requisiti per l’ammissione ”, il decreto richiedeva, nell’ordine, che il candidato:
- “ alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda ”, fissato al 26 maggio 2026 (trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale), fosse in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della l. n. 89 del 1913;
- “ alla data del decreto medesimo ”, non avesse compiuto gli anni cinquanta;
- “ alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda ”, non fosse stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi per Notaio banditi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (il cui art. 66, come noto, aveva introdotto ex novo nell’ordinamento siffatta preclusione).
L’art. 4, rubricato “ cause di non ammissione al concorso ”, stabiliva al primo comma che “ non sono ammessi al concorso ”, fra l’altro, “ coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando ” e “ coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da parte della commissione ”.
Al secondo comma, l’art. 4 precisava che “ Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale della giustizia civile può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando ”; l’eventuale esclusione sarebbe stata comunicata “ con provvedimento motivato ” (così il comma terzo).
L’art. 3 indicava le modalità per la presentazione della domanda, articolate come segue:
- iniziale formulazione in forma telematica, mediante compilazione dello “ apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia ”;
- successiva presentazione a mani (o spedizione postale) della stampa di tale domanda presso la Procura della Repubblica territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del candidato, con espresso divieto, “ a pena di esclusione ”, di apportare “ cancellazioni e/o modifiche rispetto ” alla versione già compilata telematicamente.
L’intera procedura, avente natura unitaria, doveva essere completata entro il citato termine del 26 maggio 2016.
L’articolo 3 aveva cura di precisare espressamente che, una volta compilato il modulo online sul sito internet del Ministero, il candidato doveva limitarsi a “ stampare la domanda (contenuta nel file “domanda in formato pdf”) … e consegnarla, entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica competente ”, con la richiamata avvertenza che “ a pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente ”.
1.2. Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio depositato in data 18 maggio 2016 ed allibrato al n. -OMISSIS-, l’odierno appellato, insieme con altri soggetti che versavano nella medesima condizione di avere già riportato 3 inidoneità in precedenti concorsi per Notaio, ha impugnato il decreto recante l’indizione del concorso “ nella parte in cui non consente la partecipazione agli aspiranti che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 ”, nonché, “ nei limiti dell’interesse, … nella parte in cui prevede l’esclusione in caso di presentazione della domanda di partecipazione con modifiche/ cancellazioni rispetto a quelle inserite telematicamente ”.
Nel ricorso si svolgevano le seguenti censure:
I – “ Le previsioni escludenti del Bando che impongono in capo agli aspiranti di non aver conseguito tre non idoneità in tre precedenti concorsi a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono manifestamente illegittime per palese violazione degli artt. 2 e 12 del d.P R. 137 /2012 nonché dell'art. 3, comma 5 e 5 bis del d.l. 13.08.2011, n. 138 ”; a tutto concedere, “ tutte le precedenti limitazioni [tra cui, appunto, quella introdotta dall’art. 66 l. n. 69 del 2009] incompatibili con il principio del libero accesso [all’esercizio delle attività professionali regolamentate] devono ritenersi abrogate ” dai cennati d.P.R. n. 137 del 2012 e d.l. n. 138 del 2011;
II – in subordine, contrarietà della normativa nazionale (art. 66 l. n. 69 del 2009) con il diritto UE;
III – in ulteriore subordine, illegittimità costituzionale della normativa de qua ;
IV – sotto altro profilo e per quanto di interesse, illegittimità delle previsioni del bando circa le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui “ sanzionano con l’esclusione la presentazione della domanda di partecipazione mediante forme diverse da quelle prescritte dall'art. 3 dello stesso Bando ”.
Il ricorso era assistito da “ istanza per l’adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a. ”, motivata con l’affermazione secondo cui, proprio in considerazione delle disposizioni impugnate, “ il bando non consente agli odierni ricorrenti la proposizione di una domanda rituale di partecipazione entro il termine di scadenza fissato per il prossimo 26 maggio 2016 ”. In proposito, i ricorrenti chiedevano che “ il Presidente ammetta con riserva gli odierni ricorrenti al concorso ed ordini al Ministero della Giustizia ogni attività utile per consentire la rituale proposizione della domanda ”.
1.3. Con decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS- il Presidente del T.a.r. per il Lazio rigettava l’istanza – con contestuale fissazione della camera di consiglio dell’8 giugno 2016 per la trattazione collegiale dell’affare – sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato che:
- l’adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l’esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;
- il pregiudizio dedotto non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri dell’estrema gravità e urgenza, in quanto ai ricorrenti non è preclusa la presentazione della domanda di partecipazione entro il 26 maggio 2016 e il modulo di cui all’art. 3, comma 4, del bando [ossia il modulo reperibile nel sito internet del Ministero] non prevede alcuna dichiarazione con riguardo al requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del medesimo bando [ossia la condizione dell’essere già stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi] ;
- comunque ai ricorrenti, sempreché abbiano presentato la domanda nel termine predetto, non è impedito il conseguimento della piena tutela cautelare da parte del Collegio;
- conseguentemente, difettano i presupposti di cui all’art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) ”.
1.4. L’odierno appellato, a questo punto, predisponeva la domanda di partecipazione, con la seguente modalità:
- compilava il modulo online senza apporvi alcuna modificazione;
- stampava detto modulo modificandolo in parte: in particolare, con riferimento alla dichiarazione, contenuta nel modulo, “ di non essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi a posti di notaio banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69 ”, cancellava con un tratto di penna l’avverbio “ non ”, in maniera tale che l’espressione risultante recitava come segue: “ di essere stato dichiarato non idoneo in tre